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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34

Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal:  10-3-1999

Art. 3

Comando generale
1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale:
a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189;
b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.
Nota all'art. 3:
- Per il titolo della legge 23 aprile 1959, n. 189, v. nelle note alle premesse.