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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1999, n. 524

Regolamento recante norme perla fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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Testo in vigore dal:  3-10-2002
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Art. 7

1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca.
((
2. La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli.
))
3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresì, custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.
4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresì custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente articolo 3.
5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al magazziniere consegnatario che provvede alle procedure tecnico amministrative.
6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare.
7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo.