stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1999, n. 524

Regolamento recante norme perla fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-1-2000
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  il  regolamento  per  la  fabbricazione  e l'emissione delle
monete  e  dei  biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto
ministeriale  30  luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del
15   dicembre   1998,  pubblicati,  rispettivamente,  nelle  Gazzette
Ufficiali del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo  3,  comma  1, lettera c), della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
  Visto  l'articolo  1  della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante
delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
  Visto  l'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio  1998,  n.  38, recante le attribuzioni del Dipartimento del
tesoro;
  Visto  l'articolo  5  del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43,
concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;
  Visto  l'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile   1998,   n.   154,   recante   norme  sull'articolazione  del
Dipartimento del tesoro;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1998, n. 229;
  Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto
ministeriale  30  luglio  1983  al nuovo contesto normativo interno e
comunitario,   procedendo   contestualmente   al   riordino  ed  alla
semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;
  Sentita la Banca centrale europea;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999;
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31
dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato e' autorizzata, ai
sensi  delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione
della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio,
secondo  quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato
che  istituisce  la  Comunita' europea, con decreti del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  A  partire  dal  1°  gennaio  1999,  la coniazione delle monete
metalliche  in  euro,  nel  rispetto  dei  provvedimenti adottati dal
Consiglio  dell'Unione  europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo
2,  e  previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione,
della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio,
e'  autorizzata  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  con  decreti da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.   Tali   decreti   fissano,   in   conformita'  con  i  relativi
provvedimenti    della    Comunita'   europea,   le   caratteristiche
tecnico-artistiche  dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la
data  di  inizio del corso legale nonche' la data di cessazione dello
stesso.
  4. Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fissera'
modalita'  e  procedure,  per  il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno
2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  La  legge  20  aprile 1978, n. 154, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  6  maggio  1978,  n.  124,  reca:
          "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
          Poligrafico dello Stato".
              -   Il   decreto  ministeriale  30 luglio  1983,  reca:
          "Regolamento  per  la  fabbricazione  e  l'emissione  delle
          monete e dei biglietti a debito dello Stato".
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          Amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  testo del comma 1, lettera c), dell'art. 3 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), e' il
          seguente:
              "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
          dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
          aventi forza di legge:
                a)-b) (omissis);
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n.
          433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro), e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Delega  al  Governo).  -  1.  Il  Governo e'
          delegato  ad  emanare,  entro  il termine di sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge e nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria vigente, uno o piu'
          decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per dare
          piena   attuazione   alle   disposizioni   comunitarie  sul
          passaggio  alla  moneta  unica  europea  e  per favorire un
          ordinato  e  trasparente  passaggio  dalla  lira  all'euro,
          nonche'  per  assicurare la compatibilita' dell'ordinamento
          nazionale  con  quanto  disposto dall'art. 108 del trattato
          che istituisce la Comunita' europea.
              2.  I decreti legislativi sono adottati su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri e del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze
          e   con   gli   altri  Ministri  interessati  in  relazione
          all'oggetto delle norme delegate.
              3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi, a seguito di
          deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
          trasmessi,  entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1, coordinandovi, qualora necessario, le
          norme vigenti nelle stesse materie.
              5.  Con  regolamenti  adottati  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, potranno
          essere  emanate  le  disposizioni necessarie ad adeguare la
          disciplina  legislativa  degli ordinamenti di settore delle
          pubbliche    amministrazioni    alle   esigenze   derivanti
          dall'introduzione    della   moneta   unica   europea,   in
          conformita'  dei principi e criteri generali della presente
          legge e delle disposizioni comunitarie in materia".
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94), e' il seguente:
              "Art. 2 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento
          del   tesoro  ha  competenza  nel  settore  della  politica
          economica  e  finanziaria.  Provvede, in particolare, nelle
          seguenti materie:
                a) analisi   dei   problemi   economici,  monetari  e
          finanziari interni e internazionali;
                b) affari   economici   e   finanziari  comunitari  e
          internazionali,  fatte  salve  le  competenze del Ministero
          degli  affari  esteri  e  del  Ministero  del commercio con
          l'estero;
                c) elaborazione   delle   linee   di   programmazione
          economica  e  finanziaria, in funzione anche dei vincoli di
          convergenza  e  di  stabilita'  derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea;
                d) copertura      del     fabbisogno     finanziario,
          indebitamento,  gestione  del  debito pubblico e operazioni
          finanziarie,  nonche'  analisi  dei  relativi  andamenti  e
          flussi;
                e) vigilanza  sui  mercati  finanziari  e sul sistema
          creditizio;
                f) adempimenti   in   materia   valutaria  e  per  il
          contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
                g) gestione    finanziaria    delle    partecipazioni
          azionarie    dello    Stato;    esercizio    dei    diritti
          dell'azionista;   cessione   e   collocamento  sul  mercato
          finanziario  delle  partecipazioni  azionarie dello Stato e
          relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
                h) consulenza  per  l'attivita'  pre-deliberativa del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  e  relativi  adempimenti  di  attuazione,  per  gli
          aspetti di competenza del Dipartimento;
                i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e
          formazione specialistica nelle materie di competenza.
              2.  Il  dirigente  generale  preposto  al  Dipartimento
          assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo
          1998,  n.  43  (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle
          disposizioni   del   trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea  in  materia  di  politica  monetaria  e di Sistema
          europeo delle banche centrali), e' il seguente:
              "Art.  5  (Monete metalliche). - 1. La coniazione delle
          monete  metalliche  e'  effettuata con l'approvazione della
          BCE  per  quanto  riguarda  il  volume  del conio, ai sensi
          dell'art. 105 A, paragrafo 2 del trattato.
              2.  La coniazione e l'emissione delle monete metalliche
          in  euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate
          dal  Consiglio  dell'Unione  europea a norma degli articoli
          105 A, paragrafo 2, e 109 L, paragrafo 4, del trattato.
              3.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro del 30 luglio
          1983,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del
          29 ottobre  1983,  e'  modificato  in  coerenza  con quanto
          previsto nel presente articolo".
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica   28 aprile   1998,  n.  154,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 116 del 21 maggio 1998 (Regolamento
          recante   norme   sull'articolazione   organizzativa  e  le
          dotazioni  organiche  dei  dipartimenti  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94), e' il seguente:
              "Art. 1 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento
          del  tesoro  e'  articolato  nei seguenti uffici di livello
          dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
          di livello C, con le competenze di seguito indicate:
                a)-b)-c)-d)-e) (omissis);
                f) Direzione  VI:  interventi finanziari del Tesoro a
          favore   di   enti   pubblici   e   attivita'   produttive;
          finanziamenti  agevolati  e  fondi pubblici di agevolazione
          creditizia,  concorrenza  e  aiuti  di  Stato;  contenzioso
          comunitario  nelle  materie di competenza del Dipartimento;
          gestione  dei  pagamenti all'estero e del portafoglio dello
          Stato;   monetazione  di  Stato,  nel  rispetto  di  quanto
          stabilito  nell'art.  105  A,  paragrafo  2,  del  trattato
          istitutivo della CE;
                g) (omissis);
                commi 2 e 3 (omissis).
              -  Il  decreto  ministeriale  28 settembre  1998, reca:
          "Indicazione  della  data  di  entrata  in vigore di talune
          disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo 10 marzo
          1998,  n. 43, e delle corrispondenti modifiche allo statuto
          della Banca d'Italia".
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  106, paragrafo 2 (ex art. 105,
          paragrafo  A),  del  trattato  che  istituisce la Comunita'
          europea e' il seguente:
              "Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con
          l'approvazione  della BCE per quanto riguarda il volume del
          conio.  Il  Consiglio,  deliberando  in  conformita'  della
          procedura  di cui all'art. 252 e previa consultazione della
          BCE,  puo' adottare misure per armonizzare le denominazioni
          e  le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche
          destinate  alla  circolazione,  nella misura necessaria per
          agevolare la loro circolazione nella Comunita'".
              -  Il  testo dell'art. 252 (ex art. 189 C) del trattato
          che istituisce la Comunita' europea e' il seguente:
              "Quando  nel  presente  trattato  si  fa riferimento al
          presente  articolo per l'adozione di un atto, si applica la
          seguente procedura:
                a) il     Consiglio,     deliberando    a maggioranza
          qualificata,  su proposta della Commissione e previo parere
          del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;
                b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata
          al  Parlamento  europeo.  Il  Consiglio  e  la  Commissione
          informano  esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi
          che  hanno  indotto  il  Consiglio ad adottare la posizione
          comune,  nonche',  della  posizione  della Commissione. Se,
          entro  il  termine  di  tre  mesi da tale comunicazione, il
          Parlamento  europeo  approva la posizione comune, ovvero se
          esso   non  si  e'  pronunciato  entro  detto  termine,  il
          Consiglio  adotta  definitivamente  l'atto  in questione in
          conformita' della posizione comune;
                c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera
          b)  il  Parlamento europeo puo', a maggioranza assoluta dei
          membri   che   lo  compongono,  proporre  emendamenti  alla
          posizione  comune del Consiglio. Il Parlamento europeo puo'
          anche,  alla  stessa maggioranza,  respingere  la posizione
          comune  del  Consiglio.  Il  risultato  delle  delibere  e'
          trasmesso  al  Consiglio  e  alla  Commissione.  Qualora il
          Parlamento  europeo  abbia respinto la posizione comune del
          Consiglio,  quest'ultimo puo' deliberare in seconda lettura
          soltanto all'unanimita';
                d) la  Commissione,  sulla  scorta  degli emendamenti
          proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine
          di  un  mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha
          adottato   la  propria  posizione  comune.  La  Commissione
          trasmette  al  Consiglio,  contemporaneamente alla proposta
          riesaminata,  gli  emendamenti  del  Parlamento europeo che
          essa  non  ha  recepito,  esprimendo  il  suo  parere sugli
          stessi.  Il  Consiglio  puo'  adottare all'unanimita' detti
          emendamenti;
                e) il     Consiglio,     deliberando    a maggioranza
          qualificata,   adotta   la   proposta   riesaminata   dalla
          Commissione.  Il  Consiglio  puo'  modificare  la  proposta
          riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimita';
                f) nei  casi  di  cui  alle  lettere c), d) ed e), il
          Consiglio  deve deliberare entro il termine di tre mesi. In
          mancanza  di una decisione entro detto termine, la proposta
          della Commissione si considera non adottata;
                g) i  termini  di  cui  alle  lettere b) e f) possono
          essere  prorogati  di  un mese al massimo di comune accordo
          tra il Consiglio e il Parlamento europeo.