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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/03/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  16-10-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Monete metalliche
1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato.
((1))
2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato.
((1))
3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."