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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 gennaio 1988, n. 49

Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/03/1988
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Testo in vigore dal:  16-3-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che concerne in particolare l'autorizzazione della produzione e del commercio di alimenti che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente in particolare la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio delle carni di volatili;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965), recante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987);
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973), come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale;
Vista la direttiva 83/90/CEE del 7 febbraio 1983, che concerne la disciplina dei problemi igienico-sanitari degli scambi intracomunitari di carni fresche ed include, fra queste ultime, anche quelle confezionate "sotto vuoto" o "in atmosfera modificata";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale;
Constatata la crescente, positiva diffusione delle moderne tecniche di conservazione degli alimenti in atmosfera modificata;
Considerato che l'applicazione alle carni fresche del sistema di confezionamento in atmosfera modificata, inibendo o limitando lo sviluppo della flora microbica e l'attività enzimatica, contribuisce ad una migliore conservazione del prodotto;
Ritenuto, quindi, opportuno consentire, a determinate condizioni, il trattamento in atmosfera modificata, ai fini del confezionamento, delle carni fresche in genere;

Sentito

il Consiglio superiore di sanità; Decreta:

Art. 1

1. È consentito il trattamento con "atmosfera modificata" nel confezionamento delle carni fresche, preventivamente refrigerate secondo le più moderne tecniche di raffreddamento veloce, appartenenti agli animali domestici delle specie bovina (compresi i bufali), equina, ovina, suina e caprina, nonché ai volatili da cortile, ai conigli ed alla selvaggina allevata e provenienti da macellazione non anteriore a sette giorni.
2. Le confezioni di carni fresche trattate ai sensi del comma 1 devono essere presentate in unità di vendita di peso non inferiore a 100 grammi.
3. L'atmosfera modificata di cui al comma 1 è costituita da anidride carbonica, ossigeno, azoto e loro miscele.




AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il
seguente:
"Art. 7. - Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può
consentire la produzione ed il commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o
sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che
debbono essere riportate sul prodotto finito".