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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972, n. 967

Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
Testo in vigore dal:  21-2-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972

LEONE ANDREOTTI - GASPARI - GONELLA - NATALI - FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI