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LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

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Testo in vigore dal:  1-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.
Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227.