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LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

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Testo in vigore dal: 1-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento
agli  aventi  diritto  delle  somme  liquide  sequestrate dal Governo
egiziano  ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art.
2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso
esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.
  Il  pagamento  delle  suddette somme e' effettuato con le modalita'
previste  nella  presente  legge e nei limiti di cui al citato art. 2
dell'Accordo   italo-egiziano   ed   ai  successivi  scambi  di  note
effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il
10  marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948,
n. 227.