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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2008, n. 98

Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2014)
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Testo in vigore dal:  1-10-2014
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Considerata l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonché la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;
d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;
e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice;
((
f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
))