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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2008, n. 98

Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2014)
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Testo in vigore dal: 1-10-2014
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                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente  il  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada; 
  Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente  il  Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia; 
  Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni  di
cui all'articolo 285, comma 2,  e  all'articolo  303,  comma  2,  del
predetto Codice delle assicurazioni private mediante un  unico  testo
regolamentare, per le rilevanti analogie di  contenuti  e  disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visti i pareri del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e  dell'Istituto  per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                Oggetto del regolamento e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le  modalita'
di amministrazione, di  intervento  e  di  rendiconto  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia  per  le
vittime della caccia nonche' la  composizione  dei  comitati  di  cui
rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice  delle
assicurazioni private. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) Codice: il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private; 
    b)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
S.p.A.; 
    c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall'articolo 283 del Codice; 
    d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia
previsto dall'articolo 302 del Codice; 
    e) Organismo di indennizzo: l'Organismo  di  indennizzo  italiano
previsto dall'articolo 296 del Codice; 
    ((f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.))