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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

note: Entrata in vigore della legge: 24/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  23-2-1994

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO