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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

note: Entrata in vigore della legge: 24/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  ((1. L'assegno vitalizio di  cui  all'articolo  1  della  legge  18
novembre 1980, n. 791, e' reversibile  ai  familiari  superstiti,  ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui  abbiano
raggiunto il limite d'eta' pensionabile o  siano  stati  riconosciuti
invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche
ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di  cui
all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e  non  fruivano
del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere  il
previsto assegno vitalizio)).