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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. 230

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Costa", con sede in Porretta Terme.

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Testo in vigore dal:  24-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Costa" di Porretta Terme, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Costa", con sede in Porretta Terme (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Porretta Terme;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 158.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 35. - CARUSO