DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970 , n. 230
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Costa", con sede in Porretta Terme.
Vigente al: 30-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Costa" di Porretta Terme, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Costa", con sede in Porretta Terme (Bologna), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna; tre membri eletti dal consiglio comunale di Porretta Terme; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 158. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 35. - CARUSO