LEGGE
6
ottobre
1967
, n. 942
Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del
Fondo di assistenza per i finanzieri.
Vigente al: 17-5-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico.
All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;
2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.
In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".
Data a Roma, addì 6 ottobre 1967
SARAGAT MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE