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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1980)
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Testo in vigore dal:  24-12-1980
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Art. 2

((Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo))
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