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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 2024, n. 9

Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. (24G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal:  3-2-2024 al: 18-3-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure a tutela delle imprese fornitrici delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.