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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 220

Disposizioni in materia di contenzioso tributario. (24G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  11-1-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»;
b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento».
c) nell'articolo 12:
1) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dallo stesso incaricato» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il conferente apponga la propria firma digitale»;
2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.»;
3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.»;
d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»;
e) nell'articolo 15:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»;
2) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente: «2-nonies.
Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte»;
f) nell'articolo 16, comma 1, le parole da «in plico» a «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con raccomandata con avviso di ricevimento»;
g) nell'articolo 16-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16»;
3) il comma 3-bis è soppresso;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»;
h) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente capo:
«Capo III - Forma degli atti
Art. 17-ter (Degli atti in generale). - 1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.»;
i) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;»;
l) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo:
1) dopo le parole «rifiuto tacito» sono soppresse le parole «della restituzione»;
2) le parole «lettera g)» sono sostituite con le seguenti: «lettere g) e g-bis)»;
3) dopo le parole «di restituzione» sono inserite le seguenti: «o di autotutela»;
m) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.»;
n) nell'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»;
o)
(( dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Udienza a distanza) ))
. - 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»;
p) nell'articolo 35, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni»;
q)
(( nell'articolo 36, al comma 2, numero 4) ))
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto»;
r) nell'articolo 37:
1) al comma 1 dopo la parola «deposito» è inserita la seguente «telematico»;
2) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.»;
3) il comma 2 è abrogato;
s) all'articolo 47:
1) nel comma 1 le parole «commissione provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis»;
2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del giudice monocratico»;
3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola «collegio» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice monocratico»;
4) nel comma 4:
a) al primo periodo le parole «non impugnabile» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.»;
5) nel comma 7 le parole «di primo grado» sono soppresse;
6) nel comma 8 la parola «commissione» è sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio»;
t) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente: «Art. 47-ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). - 1.
Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.»;
u) nell'articolo 48:
1) al comma 2 le parole «la commissione pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «la corte di giustizia tributaria pronuncia» e le parole «la commissione dichiara» sono sostituite dalle seguenti: «la corte dichiara»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.»;
v) nell'articolo 48-bis.1:
1) al comma 1 le parole «Per le controversie soggette a reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis, la Corte» sono sostituite dalle seguenti: «La corte»; inoltre, le parole «all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti giurisprudenziali»;
2) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la fissazione di una nuova udienza»;
3) al comma 3, dopo le parole «La causa» sono inserite le seguenti: «, se richiesto da una delle parti,»;
z) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione»;
aa) nell'articolo 52:
1) al comma 1, le parole «commissione provinciale» e «commissione regionale» sono sostituite, rispettivamente, da: «corte di giustizia tributaria di primo grado» e «corte di giustizia tributaria di secondo grado»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di secondo grado» e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole «camera di consiglio utile» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,»; inoltre, le parole «almeno dieci giorni liberi prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni liberi prima»;
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.»;
bb) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»;
cc) nell'articolo 62-bis:
1) al comma 1, primo periodo, la parola «commissione» è sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, dopo la parola «utile» sono inserite le seguenti: «, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,»;
3) nel comma 6, la parola «commissione» è sostituita dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria»;
dd) nell'articolo 65, al comma 3-bis le parole «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 47 e»;
ee) nell'articolo 79:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e finali»;
2) al comma 2, le parole «commissione tributaria provinciale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.».