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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 220

Disposizioni in materia di contenzioso tributario. (24G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 11-1-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la riforma fiscale; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1,  lettera  h)  e  19
comma 1, lettere da a) a h) recanti  principi  e  criteri  direttivi,
rispettivamente, in  materia  di  autotutela  e  di  revisione  della
disciplina del contenzioso tributario; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.
413»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sancita nella seduta del 20 dicembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 7, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  notificazione  dell'intimazione  e   del   modulo   di
deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative  istruzioni
per la compilazione, e' reso disponibile sul sito  istituzionale  dal
Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche
in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle  disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone  e'  in
possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato
deposita telematicamente il modulo di  deposizione  trasmessogli  dal
testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto  in  ogni
sua parte con firma digitale apposta in  base  a  un  certificato  di
firma qualificato la cui validita' non e' scaduta ovvero che  non  e'
stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»; 
    b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
«3-ter. La Regione nei cui confronti  e'  proposto  il  ricorso  puo'
stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici  finanziari
e tributari, nonche' mediante i funzionari individuati dall'ente  con
proprio provvedimento». 
    c) nell'articolo 12: 
      1) al comma 7, primo periodo,  dopo  le  parole  «dallo  stesso
incaricato» sono aggiunte  le  seguenti:  «salvo  che  il  conferente
apponga la propria firma digitale»; 
      2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
difensore, quando la procura e' conferita su  supporto  cartaceo,  ne
deposita  telematicamente  la  copia   per   immagine   su   supporto
informatico, attestandone la conformita' ai sensi  dell'articolo  22,
comma  2,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   con
l'inserimento della relativa dichiarazione.»; 
      3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La  procura
alle liti si considera apposta in calce  all'atto  cui  si  riferisce
quando e' rilasciata su un separato documento informatico  depositato
telematicamente insieme all'atto cui la stessa  si  riferisce  ovvero
quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia
informatica, anche per immagine, depositata  telematicamente  insieme
all'atto cui la stessa si riferisce.»; 
    d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, e'  aggiunto  il  seguente:
«6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi  di
un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da  quello  che  ha
emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei  confronti
di entrambi i soggetti.»; 
    e) nell'articolo 15: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  spese  del
giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza
reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che  devono
essere espressamente motivate ovvero quando  la  parte  e'  risultata
vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto
solo nel corso del giudizio.»; 
      2) dopo il comma 2-octies e' inserito il  seguente:  «2-nonies.
Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto  del  rispetto
dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte»; 
    f)  nell'articolo  16,  comma  1,  le  parole  da  «in  plico»  a
«dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con  raccomandata  con
avviso di ricevimento»; 
    g) nell'articolo 16-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  comunicazioni
sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni.
Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,  del
predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate  anche
ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di  posta
elettronica certificata del difensore o delle parti e'  indicato  nel
ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare
ogni variazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  a
quelli delle altre parti costituite e alla segreteria  la  quale,  in
difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne'
ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.  In
caso  di  pluralita'  di  difensori  di  una  parte  costituita,   la
comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi,  cui
spetta informarne gli altri.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
depositano gli  atti  processuali,  i  documenti  e  i  provvedimenti
giurisdizionali   notificati   esclusivamente   con   le    modalita'
telematiche  previste  dalle  vigenti  norme  tecniche  del  processo
tributario telematico, salva la possibilita', nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo  79,   di   effettuare   le   notificazioni   ai   sensi
dell'articolo 16»; 
      3) il comma 3-bis e' soppresso; 
      4) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  La
violazione delle disposizioni dei commi  da  1  a  3,  nonche'  delle
vigenti  norme  tecniche  del  processo  tributario  telematico,  non
costituisce causa di invalidita' del  deposito,  salvo  l'obbligo  di
regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»; 
    h) dopo l'articolo 17-bis e' inserito il seguente capo: 
      «Capo III - Forma degli atti 
      Art. 17-ter (Degli  atti  in  generale).  -  1.  Gli  atti  del
processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in
modo chiaro e sintetico. 
      2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle  norme  tecniche  di
cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti
del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle  segreterie
delle corti di giustizia tributaria, nonche' gli atti delle  parti  e
dei difensori sono sottoscritti con firma digitale. 
      3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni  caso
conto della violazione ad  opera  dei  difensori  delle  parti  delle
previsioni di cui al comma 4-bis  dell'articolo  16-bis,  nonche'  di
quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo
l'obbligo delle parti di provvedere alla  regolarizzazione  entro  il
termine perentorio stabilito dal giudice. 
      4.  La  mancata   sottoscrizione   con   firma   digitale   dei
provvedimenti giudiziari del giudice  tributario  determina  la  loro
nullita'.»; 
    i) nell'articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le
seguenti: «g-bis)  il  rifiuto  espresso  o  tacito  sull'istanza  di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della  legge  27
luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso  sull'istanza  di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies  della  legge
27 luglio 2000, n. 212;»; 
    l) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo: 
      1) dopo le parole «rifiuto tacito»  sono  soppresse  le  parole
«della restituzione»; 
      2) le parole «lettera g)»  sono  sostituite  con  le  seguenti:
«lettere g) e g-bis)»; 
      3) dopo le parole «di restituzione» sono inserite le  seguenti:
«o di autotutela»; 
    m) nell'articolo 25-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo  telematico  non  devono
essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei
suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei
documenti su supporto  cartaceo  dei  quali  non  e'  depositata  nel
fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' all'originale.»; 
    n) nell'articolo 33 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La
controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno  una
delle parti  non  chieda  la  discussione  in  pubblica  udienza,  in
presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare  alle  altre
parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2,  e
da  depositare  nella  segreteria   unitamente   alla   prova   della
notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza
e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da  remoto,
la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi  lo  ha
chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda  di
discutere in presenza,  i  giudici  ed  il  personale  amministrativo
partecipano sempre in presenza alla discussione»; 
    o) (( dopo l'articolo 34, e' inserito il seguente: 
      «Art. 34-bis (Udienza a distanza) )). - 1. I contribuenti  e  i
loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i
giudici e  il  personale  amministrativo  delle  corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle  udienze
di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da  remoto  e'
chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in  apposita  istanza
notificata alle altre  parti  costituite  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in  segreteria  unitamente
alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione  delle  cause
da remoto la segreteria  comunica,  almeno  tre  giorni  prima  della
udienza, l'avviso dell'ora e delle  modalita'  di  collegamento.  Nel
verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta
l'identita'  dei  partecipanti  e  della  loro  libera  volonta'   di
parteciparvi, anche ai fini della  disciplina  sulla  protezione  dei
dati  personali.  I  verbali  e  le  decisioni  deliberate  all'esito
dell'udienza  o   della   camera   di   consiglio   si   considerano,
rispettivamente, formati  ed  assunte  nel  comune  in  cui  ha  sede
l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato  iscritto  il  ricorso
trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori,  le
parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e'
considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»; 
    p) nell'articolo 35, al comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «e,  al  termine,  da'   lettura   immediata   del
dispositivo,  salva  la  facolta'  di  riservarne  il   deposito   in
segreteria e la sua  contestuale  comunicazione  ai  difensori  delle
parti costituite entro il termine  perentorio  dei  successivi  sette
giorni»; 
    q) (( nell'articolo 36, al comma 2, numero 4) )), sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «di accoglimento o di rigetto,  relativi
alle questioni di merito ed  alle  questioni  attinenti  ai  vizi  di
annullabilita' o di nullita' dell'atto»; 
    r) nell'articolo 37: 
      1) al comma 1 dopo la parola «deposito» e' inserita la seguente
«telematico»; 
      2) al comma 1 il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Il  segretario  fa  risultare  l'avvenuto  deposito  della  sentenza
apponendovi  la  propria  firma   digitale   e   la   data,   dandone
comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
    s) all'articolo 47: 
      1) nel comma 1 le parole «commissione  provinciale  competente»
sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
primo o di secondo grado presso la quale  e'  pendente  il  giudizio,
ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis»; 
      2) nel comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
del giudice monocratico»; 
      3) nel comma 4, primo periodo, dopo la parola  «collegio»  sono
aggiunte le seguenti: «o il giudice monocratico»; 
      4) nel comma 4: 
        a)  al  primo  periodo  le  parole  «non  impugnabile»   sono
soppresse; 
        b)  il  secondo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
«L'ordinanza e' immediatamente  comunicata  alle  parti.  L'ordinanza
cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado entro il termine perentorio  di  quindici
giorni  dalla  sua  comunicazione  da  parte  della  segreteria.   Al
procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,
in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice  monocratico
e' impugnabile solo  con  reclamo  innanzi  alla  medesima  corte  di
giustizia tributaria di primo grado in  composizione  collegiale,  da
notificare alle altre parti  costituite  nel  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al
procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi  2,
3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili,  e  l'ordinanza  che  decide  sul
reclamo non e' impugnabile.  L'ordinanza  cautelare  della  corte  di
giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.»; 
      5) nel comma 7 le parole «di primo grado» sono soppresse; 
      6) nel comma 8 la  parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo  grado
presso la quale e' pendente il giudizio»; 
    t) dopo l'articolo 47-bis e' inserito il seguente:  «Art.  47-ter
(Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). - 1.
Escluso il caso di pronuncia su reclamo,  il  collegio,  in  sede  di
decisione della domanda  cautelare,  trascorsi  almeno  venti  giorni
dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la  completezza  del
contraddittorio  e  dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti
costituite, puo' definire, in camera di consiglio,  il  giudizio  con
sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3,  salvo  che  una
delle  parti  dichiari  di  voler  proporre  motivi  aggiunti  ovvero
regolamento di giurisdizione. Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  il
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il  rinvio  per
consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del  regolamento
di giurisdizione, fissando contestualmente la data per  il  prosieguo
della trattazione. 
    2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche  quando  la
domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico. 
    3. Il giudice decide con sentenza in  forma  semplificata  quando
ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza  del  ricorso.  La  motivazione  della   sentenza   puo'
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.»; 
    u) nell'articolo 48: 
      1) al  comma  2  le  parole  «la  commissione  pronuncia»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte  di   giustizia   tributaria
pronuncia» e le parole  «la  commissione  dichiara»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la corte dichiara»; 
      2) dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano,   in   quanto
compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla  Corte  di
Cassazione.»; 
    v) nell'articolo 48-bis.1: 
      1) al comma  1  le  parole  «Per  le  controversie  soggette  a
reclamo, ai sensi dell'articolo 17-bis,  la  Corte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La corte»;  inoltre,  le  parole  «all'esistenza  di
questioni  di  facile  e  pronta  soluzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai precedenti giurisprudenziali»; 
      2) al comma 2,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «con la fissazione di una nuova udienza»; 
      3) al comma 3, dopo le  parole  «La  causa»  sono  inserite  le
seguenti: «, se richiesto da una delle parti,»; 
    z) nell'articolo 48-ter, al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e nella misura del sessanta per  cento  del  minimo
previsto dalla legge in caso di perfezionamento  della  conciliazione
nel corso del giudizio di Cassazione»; 
    aa) nell'articolo 52: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   «commissione   provinciale»   e
«commissione regionale» sono sostituite, rispettivamente, da:  «corte
di giustizia  tributaria  di  primo  grado»  e  «corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «commissione regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «corte  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado» e il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 3, dopo le parole «camera di consiglio utile»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque  non  oltre  il  trentesimo  giorno
dalla presentazione della  medesima  istanza,»;  inoltre,  le  parole
«almeno dieci giorni liberi prima» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«almeno cinque giorni liberi prima»; 
      4) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis.  L'udienza
di trattazione dell'istanza di sospensione  non  puo'  in  ogni  caso
coincidere  con   l'udienza   di   trattazione   del   merito   della
controversia.»; 
    bb) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi  nuovi
mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi  documenti,  salvo
che il collegio li ritenga indispensabili  ai  fini  della  decisione
della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto  proporli
o produrli nel  giudizio  di  primo  grado  per  causa  ad  essa  non
imputabile. 
      2. Possono essere proposti motivi  aggiunti  qualora  la  parte
venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre  parti  nel
giudizio  di  primo  grado,  da  cui  emergano  vizi  degli  atti   o
provvedimenti impugnati. 
    3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure
e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche
dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono
presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo
grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»; 
    cc) nell'articolo 62-bis: 
      1) al comma  1,  primo  periodo,  la  parola  «commissione»  e'
sostituita dalle seguenti:  «corte  di  giustizia  tributaria»  e  il
secondo periodo e' soppresso; 
      2) al  comma  2,  dopo  la  parola  «utile»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno   dalla
presentazione della medesima istanza,»; 
      3) nel comma 6, la parola  «commissione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria»; 
    dd) nell'articolo 65, al comma  3-bis  le  parole  «all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 47 e»; 
    ee) nell'articolo 79: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  «e
finali»; 
      2) al comma 2, le parole «commissione tributaria provinciale  o
regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corte  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»; 
      3) dopo il comma  2  sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-bis.  Con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  e  i  consigli
nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti
di giustizia tributaria,  sono  emanate  le  norme  tecniche  per  il
processo tributario telematico, nonche' approvati i  modelli  per  la
redazione degli atti processuali e per le  deposizioni  testimoniali,
dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.  Il  decreto  indica
altresi' tutte le  disposizioni  tecnico-operative,  anche  di  fonte
regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione  e
che dalla medesima data restano abrogate. 
  2-ter.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  sono  altresi'
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, le regole  tecnico-operative  per
lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 
  2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il
processo  tributario  telematico,  e,  fino  al  momento  della  loro
individuazione, previa autorizzazione espressa del  Presidente  della
corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero,  in
corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti
giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate
con modalita' cartacea.».