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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  17-8-2023
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Art. 4

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) è abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione
((e la ricerca tecnologica))
»;
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:
«Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44-bis (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
((ovvero tra gli ufficiali))
in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
((
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
((
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
))