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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 14/05/2024
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il rafforzamento della capacita'  amministrativa  e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello  sport
e delle politiche del lavoro, nonche' misure per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa Cattolica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e  del
merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,  della  cultura,  della
salute, del turismo, dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri ((e
             l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)) 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   e   il
Dipartimento per le politiche della famiglia ((della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri)), in relazione agli incrementi  di  dotazione
organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e  2),  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) possono procedere,  in  sede  di
prima applicazione, e comunque non oltre il 31  dicembre  2026,  alla
copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
in deroga ai relativi limiti  quantitativi  previsti  a  legislazione
vigente. 
  ((1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in  ragione  della
specifica  ed  elevata  professionalita'  richiesta   per   garantire
l'attuazione degli  interventi  di  digitalizzazione,  innovazione  e
sicurezza nella pubblica  amministrazione  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a  carico  del
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  gli  incarichi  dirigenziali  relativi  alle
posizioni vacanti possono  essere  conferiti  anche  in  deroga  alle
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a
4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di
missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 luglio 2021. 
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comprese tra le
esigenze  di  funzionamento  di  cui  al  precedente  periodo  quelle
relative alle missioni svolte dagli esperti di cui  al  comma  1  che
esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da  effettuare  al  di
fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione  dell'incarico,
ai quali, anche in deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  6,
comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
consentito  l'uso  di  un  proprio  mezzo   di   trasporto   con   la
corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della  legge
18 dicembre 1973, n. 836, quale  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di
appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di  cui  al  primo
periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile
con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo  risulti
indispensabile     per     garantire     l'efficacia      dell'azione
amministrativa")). 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  il
comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi ((del numero massimo))  di
due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire  nell'ambito  del
Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
medesimo Dipartimento ((,)) che, pertanto, e' riorganizzato  mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante
anche i criteri di designazione e le  modalita'  di  selezione  ((del
personale  delle  professionalita'  necessarie)),  cui   compete   un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo  incarico.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000
per  l'anno  2024.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 801, e' inserito il seguente: 
    «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se  nominato,
il Commissario ((di cui al comma 797)) possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  del  Nucleo  PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233.». 
  4. Ai fini della declassificazione automatica di  cui  all'articolo
42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la  disposizione  ivi
recata si interpreta, in caso  di  apposizione  della  classifica  di
segretezza di riservato, nel senso che, quando  sono  decorsi  cinque
anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica. 
  ((4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ne' all'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale,  per  quanto  attiene  alla  documentazione
connessa all'esercizio delle sue funzioni  volte  alla  tutela  della
sicurezza  nazionale  e   dell'interesse   nazionale   nello   spazio
cibernetico")). 
  5. All'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al  30
giugno 2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre
2023». Resta, comunque, fermo il  termine  del  30  giugno  2023  per
l'adozione dei regolamenti  di  riorganizzazione  delle  strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  ((5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di
diretta  collaborazione  dei  Ministri,  determinati  dai  pertinenti
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  considerati  gli  adeguamenti
retributivi previsti  dai  contratti  collettivi  e  riconosciuti  ai
dirigenti  di  ruolo,  nei  limiti  delle  risorse   utilizzabili   a
legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante  al
personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 334, le parole:  "e  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del  lavoro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",
dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del   lavoro   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'"; 
    b) al comma 336, le parole: "e i  fondi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e i fondi per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei
dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di
11.876 euro"; 
    c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro" sono  sostituite  dalle
seguenti: ", la spesa di 493.640 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro, e la  spesa  di  125.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia
italiana per la gioventu'". 
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
5-ter, pari a 125.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74)).