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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (23G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 (in G.U. 15/03/2023, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal: 16-3-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' dei prezzi dei  beni  di  largo  consumo,
derivante dall'andamento dei costi dei prodotti  energetici  e  delle
materie prime sui mercati internazionali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni al fine di  garantire  la  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  rafforzare  i
poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e
del made in Italy; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e
  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
  autotrazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a
euro 200 per lavoratore. ((L'esclusione dal concorso alla  formazione
del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai
fini  contributivi)).  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 ((e in 1,2 milioni di
euro nell'anno 2024, si provvede)), quanto  a  7,3  milioni  di  euro
nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ((a))
6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2 milioni di  euro  nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,))
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009 ((, n. 99,)) provvede  all'elaborazione
dei dati, calcola la media aritmetica,  su  base  regionale  e  delle
province  autonome,   dei   prezzi   comunicati   ((dagli   esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione  in
impianti situati fuori  della  rete  autostradale  nonche'  la  media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati  dagli  esercenti
operanti lungo la rete autostradale))  e  ne  cura  la  pubblicazione
((nel proprio sito internet istituzionale)). I dati  sono  pubblicati
in formato aperto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  ((lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili. ((La modalita'  delle  comunicazioni,
da effettuarsi al variare, in aumento o in  diminuzione,  del  prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza  di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto)). 
  ((3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per  autotrazione,   compresi   quelli   operanti   lungo   la   rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2)). 
  ((3-bis.  Al  fine  di  garantire  un'adeguata  diffusione   presso
l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate,  il
Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile
gratuitamente, mediante un soggetto in house  ovvero  sulla  base  di
convenzioni  stipulate  con  amministrazioni  pubbliche   dotate   di
specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo
di dispositivi portatili, che consenta la  consultazione  dei  prezzi
medi di cui al comma 2  nonche'  dei  prezzi  praticati  dai  singoli
esercenti, tramite apposite funzioni  di  selezione,  anche  su  base
geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine e' autorizzata la
spesa  di  500.000  euro,  per  l'anno  2023,  per  lo   sviluppo   e
l'implementazione dell'applicazione informatica, e  di  100.000  euro
annui,   a   decorrere    dall'anno    2024,    per    il    supporto
tecnico-specialistico   e   i   servizi   connessi   alla    gestione
dell'applicazione)). 
  4. ((In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione,  come
specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro  2.000,  tenuto
conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in
cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi
di comunicazione sia reiterata per almeno quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell' arco di sessanta giorni, puo' essere  disposta  la
sospensione dell' attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy  e  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il
prefetto)). Ai relativi procedimenti amministrativi  si  applica,  in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma
5, del ((codice del  consumo,  di  cui  al))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di  omessa  comunicazione  ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
quando il prezzo effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello
comunicato dal singolo impianto di distribuzione. 
  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi ((di cui ai commi 2 e  3))
e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad
apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle imprese e del  made  in  Italy,  per  essere  destinata  ((allo
sviluppo))  dell'infrastruttura  informatica  e  telematica  per   la
rilevazione dei  prezzi  dei  carburanti  per  autotrazione  per  uso
civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il
consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo. 
  ((5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti  nelle
banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto
2017, n.  124.  Nelle  more  della  piena  interoperabilita'  tra  le
suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione  o  modifica
nell'anagrafe degli impianti di distribuzione  di  benzina,  gasolio,
GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui  al  medesimo
articolo 1, comma 100, della legge n. 124  del  2017,  e'  comunicato
all'Osservatorio  sui  prezzi  dei  carburanti.  Le   amministrazioni
competenti  provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica)). 
  6. All'articolo 17, comma 1, del ((codice del consumo, di cui  al))
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  le  parole:  «Chiunque
omette di indicare il prezzo per unita' di  misura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  disciplina  di
settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque  omette
di indicare il prezzo per unita' di misura». 
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'
abrogato. 
  ((7-bis.  Il  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi,  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi di cui al comma 2, in  cui  sono  specificamente  illustrate  le
variazioni  rilevate  nella  filiera  del  prezzo;  la  relazione  e'
pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle
tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede: 
    a) per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy)).