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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 206

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. (23G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-1-2023 al: 30-12-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo 16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) alla lettera A):
1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;
1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
2) la lettera B) è sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;
4) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;
1.3) il terzo periodo è soppresso;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;
2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;
2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
3) al comma 2:
3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;
3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;
5) al comma 4:
5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;
5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
7) al comma 10:
7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»;
7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;
7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
8) al comma 11:
8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
2) al comma 3:
2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;
2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;
f) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.
3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla medesima data.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.
3. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.».
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Forze armate). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
-
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza, possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e alle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
- 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del personale). - 1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.».