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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 206

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. (23G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme  sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo
16, comma 1, il quale conferisce al Governo la  delega  ad  adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima  legge,
uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento  normativo  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195,
dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  come
modificato dall'articolo 5, comma 5,  della  medesima  legge,  e  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  ivi
stabiliti; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, la semplificazione  e  maggiore  efficienza
delle procedure di contrattazione del comparto  sicurezza  e  difesa,
attraverso la previsione di un  primo  livello  di  negoziazione  nel
quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le  Forze
di polizia a ordinamento militare,  nonche'  di  un  secondo  livello
attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi  compresa
la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale  per  il
personale dirigente delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, nel rispetto del principio  di  equiordinazione
con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione  di
tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo  46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  e  nell'ambito  delle
risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,
corredati di relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione; 
  Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'articolo 2 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di procedure per disciplinare i  contenuti  del  rapporto  di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
recante la disciplina dei  trattamenti  accessori  e  degli  istituti
normativi per i dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i
profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) alla lettera A): 
        1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e
del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole  e
forestali» sono soppresse; 
        1.3) le parole  «funzione  pubblica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        1.4)  le  parole  «delle  finanze,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze e»; 
      2) la lettera B) e' sostituita dalla seguente: 
        «B) per quanto attiene alle Forze di polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza),  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica composta ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46, e  da  una  delegazione  sindacale
composta  dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
carattere sindacale tra  militari  riconosciute  rappresentative  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui alla  presente  lettera
con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia  a  ordinamento
militare di cui sono rappresentative.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze  armate
e'  emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale  stipulato   da   una
delegazione di parte pubblica composta  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022,  n.  46,  e  da  una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative del personale  delle  Forze  armate,  individuate  ai
sensi dell'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente  comma  con
rappresentanti  appartenenti  alla   Forza   armata   di   cui   sono
rappresentative.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), per  il  personale  appartenente
alle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  sono  oggetto  di
contrattazione:»; 
        1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
          «f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili
per ciascuna Forza di  polizia  a  ordinamento  militare,  il  numero
massimo annuo dei permessi  retribuiti  per  i  rappresentanti  delle
associazioni  rappresentative,  la  misura  dei  permessi   e   delle
aspettative sindacali non retribuiti che possono essere  concessi  ai
rappresentanti sindacali;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3,  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Nelle  materie  non  oggetto  di  contrattazione   resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini  di  cui
all'articolo 2, comma 2, per il  personale  appartenente  alle  Forze
armate sono oggetto di contrattazione:»; 
        1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
          «f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili
per ciascuna Forza armata,  il  numero  massimo  annuo  dei  permessi
retribuiti per i rappresentanti delle  associazioni  rappresentative,
la misura dei permessi e delle aspettative sindacali  non  retribuiti
che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma  3  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Nelle  materie  non  oggetto  di  contrattazione   resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le  parole  «funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        1.2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  «ad  ordinamento
civile»,  sono  inserite  le  seguenti:   «ovvero   le   associazioni
professionali a carattere  sindacale  tra  militari  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna  per  i
profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»; 
        1.3) il terzo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 1-bis: 
        2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti:
«delle ipotesi»; 
        2.2) dopo le parole «per quanto attiene»,  sono  inserite  le
seguenti: «, rispettivamente,»; 
        2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente:
«alle»; 
        2.4) le parole «e al personale delle» sono  sostituite  dalla
seguente: «alle»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) le parole  «funzione  pubblica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5  e  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente articolo»; 
        3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa,
dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle» sono sostituite
dalla seguente: «le»; 
        3.4) le parole «di cui al medesimo art.  2»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e  le  associazioni  professionali   a   carattere
sindacale tra militari  rappresentative  sul  piano  nazionale  delle
Forze di polizia a ordinamento militare e delle  Forze  armate,  come
individuate dall'articolo 2»; 
      4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis.  Le  trattative  per  la   definizione   dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento  militare  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera B),  si  svolgono  in  riunioni,
alle  quali   partecipano   i   rappresentanti   delle   associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra  militari  legittimate  a
parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i  rappresentanti
dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di finanza, e si concludono  con  la  sottoscrizione  di  una
ipotesi unica di accordo sindacale. 
        3-ter. Le trattative  di  cui  al  comma  3-bis  si  svolgono
attraverso due livelli di negoziazione: 
          a)  il  primo  livello  disciplina  le   materie   di   cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia
a ordinamento militare; 
          b)  il  secondo  livello  disciplina  le  materie  di   cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti  piu'  caratteristici  delle
singole  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  compresa   la
distribuzione della retribuzione accessoria e di  produttivita',  nei
limiti stabiliti dalla negoziazione di  primo  livello  di  cui  alla
lettera a) del presente comma. 
        3-quater.  Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2,
si svolgono in riunioni,  alle  quali  partecipano  i  rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale  tra  militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione  e  i
rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con
la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
        3-quinquies. Le  trattative  di  cui  al  comma  3-quater  si
svolgono su due livelli: 
          a)  il  primo  livello  disciplina  le   materie   di   cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; 
          b)  il  secondo  livello  disciplina  le  materie  di   cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti  piu'  caratteristici  delle
singole Forze armate, compresa la  distribuzione  della  retribuzione
accessoria  e  di   produttivita',   nei   limiti   stabiliti   dalla
negoziazione di primo livello di cui alla  lettera  a)  del  presente
comma.»; 
      5) al comma 4: 
        5.1) dopo  le  parole  «Le  organizzazioni  sindacali»,  sono
inserite le seguenti: «delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile
ovvero  le  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle  Forze
armate»; 
        5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di  cui  ai
commi 3, 3-bis e 3-quater»; 
        5.3)  le  parole  «la  delegazione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «le rispettive delegazioni»; 
      6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 
      7) al comma 10: 
        7.1) al  primo  periodo,  le  parole  «L'ipotesi  di  accordo
sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di  cui  ai
commi 5 e 7 sono  corredati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono
corredate»; 
        7.2) al secondo periodo, le parole  «sezioni  COCER,  per  il
tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari firmatarie»; 
        7.3) al quarto  periodo,  le  parole  «L'ipotesi  di  accordo
sindacale ed i predetti  schemi  di  provvedimento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»; 
      8) al comma 11: 
        8.1) le parole «ai commi 4, 6  e  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 4»; 
        8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di  provvedimento
riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare e le Forze  armate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»; 
      9) al comma 13, le parole «l'accordo e le  concertazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «gli accordi»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse; 
      2) al comma 3: 
        2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei  rispettivi
Comandi  generali  o  dello  stato  maggiore  della   Difesa,»   sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative»; 
        2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        2.3) le parole «l'accordo nazionale di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera A), ovvero alle  delegazioni  che  partecipano  alle
concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma  2»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  accordi  nazionali  di  cui
all'articolo 2»; 
    f) all'articolo 8-bis, comma 1,  le  parole  «e  le  sezioni  del
COCER» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  civile  e  le  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari  rappresentative  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e delle Forze armate». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla data di adozione del primo decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione ((di cui all'articolo 1478, comma 5,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) 
  3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del
rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al  comma  2
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, vigenti fino alla medesima data.