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LEGGE 5 agosto 2022, n. 119

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (22G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 28-8-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni  organiche
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) agli articoli  2196-bis,  comma  1,  alinea,  2197,  commi  1,
alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis,
2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229,  comma  6,
2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«2033»; 
    b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le  parole:  «2025
ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, della legge 31  dicembre  2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    c) all'articolo 2209-ter,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «2024
ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1,  alinea,
le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    e) all'articolo 2224, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 
      2) alla  lettera  b),  le  parole:  «2025,  ovvero  dal  giorno
successivo al diverso termine stabilito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la  parola:  «2024»  e'
sostituita dalla seguente: «2033». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del  termine  per  la  riduzione  delle  dotazioni  organiche
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) agli articoli  2196-bis,  comma  1,  alinea,  2197,  commi  1,
alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis,
2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229,  comma  6,
2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«2033»; 
    b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le  parole:  «2025
ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, della legge 31  dicembre  2012,  n.  244»  sono  sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    c) all'articolo 2209-ter,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «2024
ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1,  alinea,
le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2033»; 
    e) all'articolo 2224, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 
      2) alla  lettera  b),  le  parole:  «2025,  ovvero  dal  giorno
successivo al diverso termine stabilito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite  dalla
seguente: «2034»; 
    f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la  parola:  «2024»  e'
sostituita dalla seguente: «2033».