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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  31-1-2013

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Severino