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DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) .
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal: 17-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante:  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento  di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; 
  Visto il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,   n.   178,   recante:
«Interventi urgenti in materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  recante:
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante:
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per
le gallerie della rete stradale transeuropea»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  marzo  2011,  n.  53,   recante
«Attuazione   della   direttiva   2009/16/CE   recante    le    norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante:
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.135,   recante:
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'articolo 16-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  recante:
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,   n.   96,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.  172,   recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili»; 
  Visto il decreto legislativo 3  novembre  2017,  n.  229,  recante:
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   recante:
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,  recante:
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.   8,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante:  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  recante:  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
disposizioni finalizzate a favorire l'attuazione del Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza, la realizzazione  di  investimenti  volti  a
migliorare la mobilita' tra le diverse regioni e a ridurre il divario
infrastrutturale esistente, a promuovere le attivita' di  studio,  di
ricerca  e  di  sviluppo  nel  settore  della  sostenibilita'   delle
infrastrutture e della mobilita', anche  incentivando  l'acquisto  di
veicoli   meno   inquinanti,   nonche'   l'innovazione   tecnologica,
organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove  forme
di intermodalita' e di servizi di rete; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni finalizzate ad  incrementare  ulteriormente  la
sicurezza della  circolazione  e  delle  infrastrutture  ferroviarie,
autostradali, stradali e idriche, dei servizi di  trasporto  pubblico
locale  ad  impianti  fissi  e  dei  servizi  ferroviari   regionali,
l'efficienza dei servizi di trasporto aereo e la funzionalita'  della
realizzazione di edifici adibiti ad uffici giudiziari; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 settembre 2021 e 9 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  della
giustizia, dello  sviluppo  economico,  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali
e le autonomie e  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei  veicoli
                 e di specifiche categorie di utenti 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
     0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche'
la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale,  rientrano  tra
le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
Stato"; 
    0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola:  "debole"
e' sostituita dalla seguente: "vulnerabile" e le parole: "disabili in
carrozzella"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "persone   con
disabilita'"; conseguentemente, nel codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  le  parole:  "debole"  e
"deboli", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente,  dalle
seguenti: "vulnerabile" e "vulnerabili"; 
    0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le  seguenti  parole:  ",  con  particolare  riguardo  a  quelle  che
attraversano  siti  inseriti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO)"; 
    a) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o
temporaneo, ovvero anche  solo  per  determinati  periodi,  giorni  e
orari: 
      1)  dei  veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 
      2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con  disabilita',
munite del  contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma  2,  del
regolamento; 
      3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o
di genitori con un bambino di eta' non superiore a due  anni,  munite
di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 
      4) dei veicoli elettrici; 
      5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore
stabilite; 
      6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo  stazionamento
ai capilinea; 
      7) dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  scolastico  nelle  ore
stabilite;»; 
    a-bis) all'articolo 10, comma 2,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      "b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di  una  cosa
indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la
sua massa determini eccedenza  rispetto  ai  limiti  stabiliti  dagli
articoli 61 e 62, ovvero che per la  sua  massa  determini  eccedenza
rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di
pietra   naturale,   di   elementi    prefabbricati    compositi    e
apparecchiature  industriali  complesse  per  l'edilizia  nonche'  di
prodotti siderurgici coils  e  laminati  grezzi,  il  trasporto  puo'
essere  effettuato  integrando  il  carico  con  gli  stessi   generi
merceologici autorizzati, comunque in  numero  non  superiore  a  sei
unita', fino al completamento  della  massa  eccezionale  complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora  siano
superati  i  limiti  di  cui  all'articolo  62,   ma   nel   rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi  della
stessa natura merceologica, per occupare  l'intera  superficie  utile
del  piano  di  carico  del  veicolo  o  del  complesso  di  veicoli,
nell'osservanza  dell'articolo  164  e  della  massa  eccezionale   a
disposizione,  fatta  eccezione  per   gli   elementi   prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia
per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi
i casi,  purche'  almeno  un  carico  delle  cose  indicate  richieda
l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa  complessiva  non
puo' essere superiore a 38 tonnellate se  si  tratta  di  autoveicoli
isolati a tre assi, a 48  tonnellate  se  si  tratta  di  autoveicoli
isolati a quattro o piu' assi,  a  72  tonnellate  se  si  tratta  di
complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta  di
complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di  massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile"; 
    a-ter) all'articolo 15: 
      1) al comma 3, le parole: ", h) ed i)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e h)"; 
      2) al comma 3-bis, le parole: "da euro 108 ad  euro  433"  sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 216 ad euro 866"; 
      3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
      "3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al  comma  1,  lettera
i), e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 52 ad euro 204"; 
    a-quater) all'articolo 23: 
      1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli  qualsiasi  forma
di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti
o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle
liberta' individuali,  dei  diritti  civili  e  politici,  del  credo
religioso  o  dell'appartenenza  etnica  oppure  discriminatori   con
riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle
abilita' fisiche e psichiche. 
      4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo  delegata  per  le
pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con il  Ministro  della  giustizia,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni del comma 4-bis. 
      4-quater. L'osservanza delle disposizioni del  comma  4-bis  e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4;  in
caso di violazione,  l'autorizzazione  rilasciata  e'  immediatamente
revocata"; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      "7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo  periodo,
al centro delle rotatorie nelle quali vi e'  un'area  verde,  la  cui
manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa'  private  o  ad
altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il
nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione  del
verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori  a  40  cm  per
lato. Per l'installazione del cartello di cui al  presente  comma  si
applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4"; 
      3) al comma 13-bis, primo periodo, le  parole:  "dal  comma  1"
sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4-bis e 7-bis"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di  violazione  del
comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei  casi  piu'
gravi, l'ente proprietario puo' disporre  l'immediata  rimozione  del
mezzo pubblicitario"; 
    a-quinquies) all'articolo 25: 
      1) al comma 1-bis, dopo le parole: "le strutture che realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei  sovrappassi,  sono  di  titolarita'"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  ai  fini  della  loro  realizzazione   e
manutenzione anche straordinaria,"; 
      2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
      "1-quater. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  1-bis  e
1-ter in relazione agli enti titolari  delle  strutture  delle  opere
d'arte  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere   di
sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari  e  i  gestori  delle
strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono
a disciplinare mediante appositi atti convenzionali  le  modalita'  e
gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture"; 
    a-sexies) all'articolo  40,  comma  11,  le  parole:  "che  hanno
iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti:  "che  si
accingono  ad  attraversare  la   strada   o   che   hanno   iniziato
l'attraversamento"; 
    a-septies) all'articolo 50,  comma  2,  le  parole:  "3  m"  sono
sostituite dalle seguenti: "3,5 m"; 
    a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", o avente potenza non superiore  a  4.000
watt, se ad alimentazione elettrica"; 
    a-novies) all'articolo 60: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Sono considerati appartenenti alla  categoria  dei  veicoli
con  caratteristiche  atipiche  i  motoveicoli,  i  ciclomotori,  gli
autoveicoli e le macchine agricole d'epoca,  nonche'  i  motoveicoli,
gli autoveicoli  e  le  macchine  agricole  di  interesse  storico  e
collezionistico"; 
      2) al comma  2,  le  parole:  "Rientrano  nella  categoria  dei
veicoli d'epoca i motoveicoli  e  gli  autoveicoli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Rientrano nella  categoria  dei  veicoli  d'epoca  i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole"; 
      3) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Motoveicoli,
ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e  di  interesse
storico e collezionistico iscritti negli appositi registri"; 
    b) all'articolo 61: 
      1) al comma 2,  le  parole  «16,50  m»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  18,75  m,  ferma  restando  l'idoneita'  certificata   dei
rimorchi, o  delle  unita'  di  carico  ivi  caricate,  al  trasporto
intermodale strada-rotaia e strada-mare e; 
      2) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis  Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di  trasporto  rapido
di massa  possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  24  m  su
itinerari  in  corsia  riservata  autorizzati  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; 
    b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi,  la
massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t"; 
    b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. I dispositivi di segnalazione di cui alla  lettera  c)  del
comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo  il  tramonto  del
sole a mezz'ora prima  del  suo  sorgere  e  anche  di  giorno  nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in
ogni altro caso di scarsa visibilita',  durante  la  marcia  sia  nei
centri abitati che fuori dai centri abitati"; 
    c)  all'articolo  80,  comma  8,  dopo  le  parole   «temperatura
controllata  (ATP)»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  relativi
rimorchi e semirimorchi»; 
    c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le  modalita'  di  riqualificazione  delle   bombole   approvate   in
conformita' al regolamento n. 110  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE  R  110)  e  sono  individuati  i
soggetti preposti alla  riqualificazione,  al  fine  di  semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa"; 
    c-ter) all'articolo 86: 
      1) al comma 1, dopo la parola: "autovetture" sono  inserite  le
seguenti: ", motocicli e velocipedi"; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizio di piazza
con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi"; 
    c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti  periodi:   "I   motoveicoli   impegnati   in   competizioni
motoristiche fuori  strada  che  prevedono  trasferimenti  su  strada
possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi  di  gara,  in
luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita
da   un   pannello   auto-costruito   che   riproduce   i   dati   di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve  avere  fondo  giallo,
cifre e lettere  nere  e  caratteristiche  dimensionali  identiche  a
quelle della targa  che  sostituisce  ed  e'  collocato  in  modo  da
garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per
le targhe di immatricolazione. Sono  autorizzati  all'utilizzo  della
targa sostitutiva  i  partecipanti  concorrenti  muniti  di  regolare
licenza   sportiva   della   Federazione   motociclistica   italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso
indicato nel regolamento della manifestazione stessa"; 
    c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: "16,50 m" sono
sostituite dalle seguenti: "18,75 m. I convogli  che  per  specifiche
necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il
limite  di  lunghezza  di  18,75  m  possono  essere   ammessi   alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano
le norme previste dall'articolo 104, comma 8"; 
    c-sexies) all'articolo 110: 
      1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
commercianti di macchine  agricole  e,  limitatamente  alle  macchine
agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1)  e
2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile  non
superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma
2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a  6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario"; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese
di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli  o  associati,
di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  finalizzate  anche
all'acquisto di macchine agricole, e'  consentita  l'immatricolazione
ai sensi del comma 2 del presente  articolo  a  nome  della  rete  di
imprese, identificata dal codice  fiscale,  richiesto  dalle  imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e  iscritto  ai  sensi
del citato articolo 3  del  decreto-legge  n.  5  del  2009,  da  cui
risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa
individuazione di un'impresa della rete  incaricata  di  svolgere  le
funzioni amministrative attribuite dalla legge  al  proprietario  del
veicolo"; 
    d) all'articolo 116, comma 9, il secondo  periodo  e'  sostituito
dai  seguenti:  «Ai  fini  del  conseguimento  del   certificato   di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche'  l'attestazione  di
avere frequentato con  profitto  un  corso  di  formazione  di  primo
soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai  fini
del conseguimento del certificato di  abilitazione  professionale  di
tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno  la  patente  di
categoria  B1,  nonche'  l'attestazione  di  avere  frequentato   con
profitto un corso  di  formazione  di  primo  soccorso  anche  presso
un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della
salute sono  stabilite  le  modalita'  con  cui  anche  gli  istituti
dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione  sulle
nozioni di primo soccorso  prevista  per  i  soggetti  che  intendono
conseguire i certificati di  abilitazione  professionale  di  cui  al
secondo e al terzo periodo»; 
    d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in  funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a  sessantacinque  anni,
munita di patente valida  per  la  stessa  categoria,  conseguita  da
almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore"; 
    d-ter) all'articolo 121, comma 11, secondo  periodo,  le  parole:
"per una volta soltanto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  non
piu' di due volte"; 
    d-quater) all'articolo 122: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire  le
patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando  utilizzano  veicoli  nei
quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona
in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma
2"; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
      3) al comma 6, le parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dodici mesi"; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      "8. Chiunque, essendo autorizzato  per  l'esercitazione,  guida
senza avere a  fianco,  ove  previsto,  in  funzione  di  istruttore,
persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI"; 
    d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma 3 e'  sostituito  dal
seguente: 
      "3. Ogni variazione  di  punteggio  e'  comunicata  tramite  il
portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento
per  la  mobilita'  sostenibile   -   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili"; 
    d-sexies) all'articolo 138, dopo  il  comma  11  e'  inserito  il
seguente: 
      "11-bis.  I  veicoli  in  dotazione  alla   Protezione   civile
nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli  enti  locali  e  agli
enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati  per  fini
istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono  essere  dotati
di rimorchio destinato al trasporto di  cose,  di  larghezza  massima
superiore alla larghezza del  veicolo  trainante,  fermi  restando  i
limiti di cui agli articoli 61 e 62"; 
    d-septies) all'articolo  142,  comma  12-quater,  dopo  il  primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Ciascun ente  locale  pubblica  la
relazione di cui al primo periodo in  apposita  sezione  del  proprio
sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  al
Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il  Ministero
dell'interno, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  pubblica  in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni
pervenute ai sensi del primo  periodo"  e,  al  secondo  periodo,  le
parole:  "di  cui  al  periodo  precedente"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "di cui al primo periodo"; 
    d-octies) all'articolo 147: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Il mancato rispetto di quanto  stabilito  dal  comma  3
puo'  essere  rilevato  anche  tramite   appositi   dispositivi   per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi
alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento"; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. I dispositivi di cui  al  comma  3-bis  possono  essere
installati anche dal gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  a  sue
spese"; 
    e) all'articolo 158: 
      01) al comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalle seguenti: 
        "h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla  sosta  dei
veicoli elettrici; 
        h-ter)  negli  spazi  riservati  alla  ricarica  dei  veicoli
elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che
non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio
di  ricarica  oltre  un'ora  dopo  il  completamento  della  fase  di
ricarica. Tale limite temporale  non  trova  applicazione  dalle  ore
23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti  di  ricarica  di  potenza
elevata di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"; 
      1) al comma 2: 
        1.1. dopo la lettera d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  dei  veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»; 
        1.2. dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio  delle  donne
in stato di gravidanza o di genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da  euro  165  ad
euro 660 per i restanti veicoli.»; 
      3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»; 
    e-bis) all'articolo 171, comma 2,  secondo  periodo,  la  parola:
"minore" e' soppressa e dopo la parola:  "risponde"  e'  inserita  la
seguente: "anche"; 
    e-ter) all'articolo 173, comma 2,  dopo  le  parole:  "apparecchi
radiotelefonici" sono inserite le seguenti: ",  smartphone,  computer
portatili, notebook, tablet e  dispositivi  analoghi  che  comportino
anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante"; 
    e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) e'  sostituita
dalla seguente: 
      "a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata  inferiore
a 150 centimetri cubici  se  a  motore  termico,  ovvero  di  potenza
inferiore a 11  kW  se  a  motore  elettrico,  e  motocarrozzette  di
cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico"; 
    e-quinquies) all'articolo 177, comma 1,  dopo  il  primo  periodo
sono  inseriti  i  seguenti:  "L'uso  dei  predetti  dispositivi   e'
consentito  altresi'  ai  conducenti  dei  motoveicoli  impiegati  in
interventi   di   emergenza   sanitaria   e,   comunque,   solo   per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, sono definite le tipologie  di  motoveicoli  di  cui  al
secondo  periodo  e  le  relative  caratteristiche  tecniche  e  sono
individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono  essere
impiegati i dispositivi"; 
    e-sexies) all'articolo 180, comma 8, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "L'invito a presentarsi per esibire i documenti  di
cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e
la validita' della documentazione richiesta possano essere  accertate
tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o  gestiti
da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli  organi  di
polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a  tali
banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente  possibile  al
momento della contestazione"; 
    f) all'articolo 188: 
      01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Ai veicoli al servizio di  persone  con  disabilita',
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma
2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di
sosta o parcheggio a pagamento, qualora  risultino  gia'  occupati  o
indisponibili gli stalli a loro riservati"; 
      1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»; 
      2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»; 
    g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente: 
  «Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta'  non  superiore  a
due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle  donne  in
stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due  anni  gli  enti  proprietari  della  strada  possono
allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilita'  di  tali  soggetti  secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento. 
  2. Per usufruire delle strutture di cui al comma  1,  le  donne  in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi  e  con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa,  stabiliti  dal
regolamento. 
  3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso  improprio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 87 a euro 344. 
  4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture  di  cui  al
comma  1  non  osservando  le  condizioni  ed   i   limiti   indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.»; 
    g-bis) all'articolo 191, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori,
i conducenti devono dare la precedenza,  rallentando  gradualmente  e
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o
si  trovano  nelle  loro  immediate  prossimita'.  I  conducenti  che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso  si  trova
un attraversamento pedonale devono dare  la  precedenza,  rallentando
gradualmente    e    fermandosi,    ai    pedoni    che    transitano
sull'attraversamento  medesimo  o  si  trovano  nelle  sue  immediate
prossimita', quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta  fermo
per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4"; 
    g-ter) all'articolo 196, comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:
"risponde  solidalmente  il  locatario  e"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "il  locatario,  in  vece   del   proprietario,   risponde
solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori,  con
l'intestatario del contrassegno di identificazione;"; 
    g-quater) all'articolo 203: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con raccomandata
con ricevuta di ritorno"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  per  via
telematica, a mezzo di  posta  elettronica  certificata  o  di  altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo  le
modalita' previste dall'articolo 65 del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
      2)  al  comma  1-bis,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "con
raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o
trasmesso  per  via  telematica,  a  mezzo   di   posta   elettronica
certificata o di altro servizio elettronico di  recapito  certificato
qualificato, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  65  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
    g-quinquies) all'articolo 213: 
      1) al comma 3, terzo  periodo,  la  parola:  "trasmissione"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "ricezione"  e  dopo  le  parole:  "del
provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "adottato dal prefetto"; 
      2) al comma 5: 
      2.1) al sesto periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso  che,  se
l'avente diritto non assumera' la custodia del veicolo nei successivi
cinque giorni, previo pagamento dei  relativi  oneri  di  recupero  e
custodia, il veicolo sara' alienato anche  ai  soli  fini  della  sua
rottamazione"; 
      2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel  caso  di
veicoli sequestrati in assenza dell'autore della  violazione,  per  i
quali  non  sia  stato  possibile  rintracciare  contestualmente   il
proprietario o altro obbligato  in  solido,  e  affidati  a  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, il  verbale  di  contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante  l'avviso  ad  assumerne  la
custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia  che  ha
eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a  dare  comunicazione  del  deposito  del  veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio  del  comune  ove  e'  avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate  difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il  veicolo
risulti ancora affidato  a  uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
214-bis, la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel  trentesimo  giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di  deposito
del  veicolo  nell'albo  pretorio  del   comune   ove   e'   avvenuto
l'accertamento della violazione"; 
      3) al comma  7,  quinto  periodo,  la  parola:  "distrutto"  e'
sostituita dalla seguente: "alienato"; 
      4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      "10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro
del veicolo  e'  comunicato  dall'organo  di  polizia  procedente  ai
competenti uffici del Dipartimento per la  mobilita'  sostenibile  di
cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il
medesimo  organo  di  polizia  provvede  alla  comunicazione  per  la
cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli  e
al PRA"; 
    g-sexies) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la  parola:
"sequestro" e' sostituita dalle seguenti: "fermo amministrativo"; 
    g-septies) all'articolo 215-bis: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  ",  in  cui,  per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i  dati  identificativi  del
proprietario risultanti al pubblico  registro  automobilistico"  sono
soppresse; 
      2) al comma  4,  le  parole:  "comunicazione,  tra  gli  uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle  procedure  di
cui  al"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "attuazione   delle
disposizioni del"; 
      3) alla rubrica, la parola: "rimossi," e' soppressa; 
    g-octies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis: 
      1) al capoverso "Art. 158", alla voce  "Comma  2",  le  parole:
"lettere d), g) e h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere  d)  e
h)" ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Comma 2, lettera g) -
4"; 
      2) il capoverso "Art. 188" e' sostituito  dal  seguente:  "Art.
188-Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3")). 
  1-bis. Al fine di ridurre i  tempi  di  sottoscrizione  degli  atti
convenzionali   previsti   dall'articolo   25,   commi   1-quater   e
1-quinquies, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato,  in  relazione  agli  attraversamenti  tra  le
strade di tipo A o di tipo B statali e le strade  di  classificazione
inferiore ai sensi dell'articolo 2 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle  strutture  delle
opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese  le  barriere  di
sicurezza  nei  sovrappassi,  con  l'indicazione  dei  relativi  enti
titolari, ai sensi e per gli effetti dei  commi  1-bis  e  1-ter  del
medesimo articolo 25. 
  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  introdotto  dal
comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica  a
decorrere   dal   1°   gennaio   2022.   Nell'eventualita'   in   cui
dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate  per
il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente,  gli
enti stessi provvedono a rivedere  le  tariffe  per  la  sosta  o  il
parcheggio nelle aree a pagamento,  al  solo  ed  esclusivo  fine  di
compensare le predette minori entrate. 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale  ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite  dalle  seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un  bambino  di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la  gratuita'  della
sosta dei veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale,  nelle
aree di sosta o di parcheggio a  pagamento,  qualora  risultino  gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»; 
    b) al comma 820,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'». 
  2-bis. Sono classificate d'interesse storico o  collezionistico  ai
sensi dell'articolo  215  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  le  macchine
agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno  quaranta
anni a quella della richiesta di riconoscimento  nella  categoria  in
questione. Le  caratteristiche  tecniche  devono  comprendere  almeno
tutte  quelle  necessarie  per  la   verifica   di   idoneita'   alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi  5
e 6 del citato articolo 215 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Governo  provvede  ad  apportare  al  citato  articolo  215   del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992 le modifiche  necessarie  al  fine  di  adeguarlo  a  quanto
disposto dal presente comma. 
  3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui  all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,  n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto  legislativo,  anche  in  deroga  agli  obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n.  285  del  1992,
qualora detti veicoli circolino su strada  per  esigenze  connesse  a
prove  tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita  o  di  allestimento.  Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo  di  copertura   assicurativa   da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  civile  verso
terzi. Dei danni cagionati dal  veicolo  in  circolazione  di  prova,
anche se munito  della  carta  o  del  certificato  di  circolazione,
risponde,   ove   ne   ricorrano   i   presupposti,    l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  si  provvede  all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le  condizioni  e  il  numero  massimo  di
autorizzazioni  alla  circolazione  di  prova  rilasciabili  ad  ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero  di
addetti. 
  4-bis. Al fine di semplificare  le  attivita'  degli  uffici  della
motorizzazione civile,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' autorizzato a modificare l'allegato A al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  8  gennaio  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37  del  13  febbraio  2021,
inserendo tra le modifiche ai veicoli per  le  quali  l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita  e  prova  ai
sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle  riguardanti
i sistemi ruota previsti  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20. 
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma  1,  dopo  le  parole  «per  mezzo  dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di  cose  e
di passeggeri»; 
    b) all'articolo 22: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  del
possesso della carta di qualificazione del  conducente  da  parte  di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la  qualificazione
iniziale  e  la  formazione  periodica   sono   comprovate   mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale  armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»; 
      2) al comma 3-bis, le parole  «formazione  periodica  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai  sensi  dell'articolo  21  da»  e  le   parole   «dei   trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»; 
      3) al comma 6: 
        3.1.  all'alinea,  le  parole  «diverso   dall'Italia»   sono
soppresse; 
        3.2. NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156; 
      4) al comma 7, alinea, le  parole  «diverso  dall'Italia»  sono
soppresse. 
  5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita'  sostenibili  e'  istituito  un  fondo,  denominato
'Programma patenti giovani  autisti  per  l'autotrasporto',  con  una
dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,  finalizzato  alla
concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31  dicembre  2026,
di un contributo,  denominato  'buono  patente  autotrasporto',  pari
all'80 per cento della spesa sostenuta  e  comunque  di  importo  non
superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra
diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci.
Il 'buono patente autotrasporto' puo'  essere  riconosciuto  per  una
sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente.((22)) 
  5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di
presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui
al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui
al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo'
avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 5-bis. 
  5-quater. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L.  30  DICEMBRE  2021,  N.
228, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 15. 
  5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1,
lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sugli  autocarri  e'  possibile  la  presenza  a
bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al  trasporto  delle
cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto, in  possesso  dei
titoli professionali previsti per l'esercizio della professione,  per
un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi. 
  5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  285,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale,
di seguito denominati 'servizi di linea': i servizi di  trasporto  di
persone  effettuati  su   strada   mediante   autobus,   ad   offerta
indifferenziata, e aventi itinerari, orari e  frequenze  prestabiliti
che si svolgono in modo continuativo o periodico su  un  percorso  la
cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e  che  collegano
almeno due regioni, restando ferma, per tali  servizi  di  linea,  la
possibilita' per i passeggeri di concludere  il  viaggio  all'interno
della stessa regione nella  quale  detto  itinerario  di  viaggio  e'
iniziato e, per  le  tratte  all'interno  della  medesima  regione  e
oggetto  di  contratto  di  servizio,  la  possibilita'  di   servire
relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche'  i
servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21  dicembre  1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo  1932,  n.  386,  aventi  le
predette caratteristiche"; 
    b) all'articolo 3: 
    1) al  comma  1,  le  parole:  "rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
sicurezza, relativamente al percorso  e  alle  aree  di  fermata  del
servizio di linea proposto e"; 
    2) al comma 2: 
    2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    "g) proporre un servizio di  linea  nel  rispetto  della  vigente
normativa in materia di sicurezza,  sul  percorso  e  sulle  aree  di
fermata del servizio di linea proposto"; 
    2.2) la lettera m) e' abrogata; 
    3) al comma 3, le parole: ",  g)  e  m)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e g)"; 
    c) all'articolo 5, comma 2, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "c) tenere a bordo dell'autobus  adibito  al  servizio  la  copia
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili,  certificata  conforme  da  quest'ultimo
oppure in formato digitale  originato  dall'applicazione  informatica
gestita dal medesimo Ministero, come  disciplinato  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  adottato
in attuazione dell'articolo 4, comma 1.  La  documentazione,  redatta
nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla  quale
risulti che il  conducente  abbia  un  regolare  rapporto  di  lavoro
secondo  la  normativa  vigente,  deve  essere  tenuta  a  bordo  del
veicolo". 
  5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera a), si
applicano a decorrere dal 31 marzo 2022. 
  5-octies.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   provvede   a
modificare  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare  il
procedimento  autorizzatorio,  con   particolare   riferimento   alla
riduzione  dei  termini  del  medesimo  procedimento   e   alla   sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6.  All'articolo  92  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-octies. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i  requisiti  e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al  comma  4-septies.
Per  la  determinazione  della  misura  dei  compensi  a  favore  dei
componenti delle commissioni si applica la  disciplina  prevista  dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,
n. 56. 
  4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma
4-octies,   per   la   prima   iscrizione   e   per   l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  11  dicembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio  2020,  nonche'  quelle  per  il  funzionamento  delle
commissioni  esaminatrici  e  le  indennita'  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti. 
  4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei  diritti  di
cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalita'  previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
destinate  al  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento   delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-novies e delle  indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni. 
  4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di  consentire  l'avvio  delle
attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-octies  e'
autorizzata la spesa  di  euro  200.000,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  Fondo  finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti
in essere da comuni e unioni di comuni relativi a: 
    a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana, comprese
l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale  a  30
km/h, e l'installazione della relativa segnaletica; 
    b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; 
    c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili  di
cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis)  e  12-ter),  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285". 
  6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "in favore  delle  persone  fisicamente
impedite o comunque a mobilita'  ridotta,  con  patologie  accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'
esposti   agli    effetti    economici    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica  da  virus  COVID-19  o  in  stato  di  bisogno"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "in  favore  delle  persone  fisicamente
impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate,  ovvero  persone
con invalidita'  o  affette  da  malattie  che  necessitano  di  cure
continuative, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'  esposti
agli effetti economici  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero
di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni"; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Nei limiti delle risorse  ad  essi  assegnate,  i  comuni
possono prevedere il superamento del limite del 50  per  cento  della
spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare  fragilita',
anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1. 
    4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro  assegnate,  i
comuni possono utilizzare  una  quota  pari  al  5  per  cento  delle
medesime  risorse  anche  per  finanziare  le  spese  necessarie  per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo". 
  6-quater. Al fine  di  sostenere  le  attivita'  di  trasformazione
digitale dei servizi di motorizzazione resi  a  cittadini  e  imprese
dagli uffici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'
di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al
trattamento dei dati, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  un
apposito fondo con una dotazione  pari  a  25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-quinquies. All'articolo 22, comma  6,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  il  secondo  periodo   e'
soppresso. 
  6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di  infrastrutture
di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono  essere  previste
infrastrutture  complementari  atte  a  consentire  il  passaggio  in
sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui  e'  maggiore  la  sua
presenza nel territorio. 
  6-septies. Le disposizioni del comma  6-sexies  si  applicano  alle
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e  ferroviario  la  cui
attivita' di progettazione e' avviata successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  6-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai  gestori
e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate  ai  fini  della
progettazione di cui al comma 6-sexies. 
  6-novies. Dall'attuazione delle disposizioni  dei  commi  6-sexies,
6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 3-bis e' abrogato. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 18 ottobre 2023,  n.  145,  convertito  con  modificazioni,
dalla L.15 dicembre 2023, n. 191 ha disposto (con  l'art.  10-quater,
comma 1) che "Al fine di incrementare il fondo denominato  "Programma
patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, e' autorizzata la spesa di  2,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2023".