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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-12-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1



Anticipo
((del))
conguaglio di perequazione nell'anno 2023

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.