stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 71 (in G.U. 22/05/2021, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 25-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare,
prima della sua entrata in vigore, la  disciplina  delle  abrogazioni
introdotta con il predetto decreto legislativo n.  27  del  2021,  al
fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla
vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi  di  tutela
sanzionatoria penale e amministrativa con  pregiudizio  della  salute
dei consumatori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute  e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche urgenti all'articolo 18 
           del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10  e  22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8,  9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; 
    b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatte  salve  le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; 
    c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole:  «,  fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli  articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».