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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. (21G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2021
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Testo in vigore dal: 30-3-2021
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1999, n.  507,  che  prevede  l'emanazione  del  regolamento  per  la
disciplina   delle   modalita'   di   trasmissione,   rettifica    ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1
del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia
provvede  al  trattamento  dei  dati  trasmessi  e  ne  consente   la
consultazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su  carta;  ed  in
particolare l'articolo 6, comma 3, che ha aggiunto l'articolo  10-ter
alla legge 15 dicembre 1990, n. 386»; 
  Visto l'articolo 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  che
reca  la  disciplina  del  preavviso  di  revoca  dell'autorizzazione
all'utilizzo di carte  di  pagamento  e  l'annotazione  dell'avvenuto
pagamento delle ragioni di debito; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre  2001,  n.
458; 
  Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei  dati
personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
trasmessa in data 27 novembre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 
                       7 novembre 2001, n. 458 
 
  1. Al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4, le  parole  «di  cui  all'articolo  8
della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al capo IV  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile   2016   e   all'articolo
2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono aggiunte  infine  le
seguenti parole: «e avvenuto  pagamento,  effettuato  successivamente
all'iscrizione nell'archivio, di  tutte  le  ragioni  di  debito  nei
confronti dell'emittente»; 
    c) all'articolo 7,  comma  1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente
periodo: «Sono  trasmessi  all'archivio  anche  i  dati  relativi  al
pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti  dell'emittente
effettuato successivamente all'iscrizione.»; 
    d) all'articolo 11, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Il diritto di  accesso  ai  dati  personali  e  gli  altri
diritti dell'interessato sono esercitati,  anche  presso  le  sezioni
remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo  III
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo l'art. 36, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione  dei
          reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205): 
              «Art. 36 (Archivio informatico). - 1. (omissis). 
              2. Con regolamento  emanato,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centocinquanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, il Ministro della  giustizia,  sentita
          la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei  dati
          personali, disciplina le modalita' con cui i  soggetti  ivi
          individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
          dal  comma  1  del  presente  articolo  e,  se  necessario,
          rettificarli o aggiornarli.  Con  il  medesimo  regolamento
          sono individuate le modalita' con cui  la  Banca  d'Italia,
          attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
          e ne consente la consultazione.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE». 
              - Si riporta il testo  l'art.  10-ter  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
          assegni bancari): 
              «Art. 10-ter (Preavviso di  revoca  dell'autorizzazione
          all'utilizzo  di   carte   di   pagamento   e   annotazione
          dell'avvenuto pagamento delle  ragioni  di  debito).  -  1.
          Prima  della  revoca  dell'autorizzazione  all'utilizzo  di
          carte  di  pagamento,  gli  emittenti  carte  di  pagamento
          comunicano al titolare della carta che: 
                a) a partire dalla data indicata nella  comunicazione
          sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo  della  carta,
          con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio
          di cui al precedente art. 10-bis; 
                b) l'iscrizione di cui alla lettera  a)  puo'  essere
          evitata provvedendo, entro la predetta data,  al  pagamento
          di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; 
                c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito
          nei    confronti    dell'emittente     venga     effettuato
          successivamente  all'iscrizione  nel  menzionato  archivio,
          tale    circostanza    sara'    annotata     dall'emittente
          nell'archivio stesso. 
              2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1,  lettera
          c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal
          momento in cui e' operativo l'adeguamento  della  struttura
          tecnica dell'archivio, cosi' come  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia. 
              3. La comunicazione di cui al  comma  1  e'  effettuata
          all'indirizzo indicato dal titolare  della  carta,  secondo
          quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia  certa
          la data di spedizione  e  quella  di  ricevimento,  e  puo'
          essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre
          comunicazioni.». 
              - Il decreto del Ministro della  giustizia  7  novembre
          2001,  n.  458,  reca:   «Regolamento   sul   funzionamento
          dell'archivio  informatizzato  degli  assegni   bancari   e
          postali e delle carte di pagamento». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7 e  11  del
          citato decreto del  Ministro  della  giustizia  7  novembre
          2001,  n.  458,  cosi'   come   modificati   dal   presente
          regolamento: 
              «Art. 1 (Struttura dell'archivio  informatizzato  degli
          assegni bancari e postali e delle carte di pagamento). - 1.
          L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
          delle  carte  di  pagamento,  istituito  presso  la   Banca
          d'Italia dall'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990,  n.
          386, introdotto dall'art. 36  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse
          economico generale, finalizzato ad assicurare  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              2. L'archivio  e'  costituito  dalla  sezione  centrale
          presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote  presso  le
          banche, gli uffici  postali,  gli  intermediari  finanziari
          vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture. 
              3. I soggetti di cui al  comma  2,  adottano  tutte  le
          misure necessarie ad  assicurare  l'efficiente  interazione
          delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio. 
              4. Qualora la Banca d'Italia  si  avvalga  di  un  ente
          esterno per la gestione dell'archivio, questi e'  tenuto  a
          presentare,  annualmente,  una   relazione   sull'attivita'
          svolta alla Banca d'Italia quale titolare del  trattamento.
          Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  al  capo  IV  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-quaterdecies  del
          Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              «Art.  2   (Dati   contenuti   nell'archivio).   -   1.
          Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati: 
                a) estremi identificativi del soggetto che  trasmette
          i dati e data della trasmissione; 
                b) per  le  persone  fisiche  traenti  degli  assegni
          emessi senza autorizzazione  o  senza  provvista  e  per  i
          titolari delle carte di pagamento per le  quali  sia  stata
          revocata l'autorizzazione all'utilizzo in  conseguenza  del
          mancato pagamento o della mancata  costituzione  dei  fondi
          relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome,  luogo
          e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio  eletto
          all'atto della conclusione della convenzione di assegno; 
                c) per gli  enti,  anche  se  privi  di  personalita'
          giuridica,   traenti    degli    assegni    emessi    senza
          autorizzazione o senza provvista e  titolari  di  carte  di
          pagamento per le quali sia stata revocata  l'autorizzazione
          all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento  o  della
          mancata costituzione dei fondi  relativi  alle  transazioni
          effettuate: denominazione o ragione sociale,  sede  legale,
          codice  fiscale,  eventuale  iscrizione  alla   camera   di
          commercio, industria, agricoltura e artigianale; 
                d) per gli  assegni  emessi  senza  autorizzazione  o
          senza provvista: coordinate, divisa, importo; 
                e) coordinate dei moduli di  assegno  dei  quali  sia
          stato denunciato il furto o lo smarrimento; 
                f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti; 
                g) per le carte di pagamento per le quali  sia  stata
          revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente,  numero,
          scadenza e avvenuto pagamento,  effettuato  successivamente
          all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito
          nei confronti dell'emittente; 
                h) per le carte di pagamento delle  quali  sia  stato
          denunciato il furto o lo  smarrimento:  emittente,  numero,
          scadenza. 
              2. Sono altresi' iscritti in archivio i  dati  relativi
          all'indicazione dell'autorita' procedente, del tipo e della
          durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'art. 10-bis,
          comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n.  386,
          delle norme di legge  violate,  nonche'  del  cognome,  del
          nome, del luogo, della data di nascita,  del  sesso,  della
          residenza, domicilio o dimora  e  del  codice  fiscale  del
          soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette
          sanzioni.». 
              «Art. 7 (Trasmissione dei dati relativi alle  carte  di
          pagamento). - 1. I dati relativi alle carte di pagamento  e
          alle generalita' del responsabile dell'utilizzo secondo  la
          disciplina contrattuale sono trasmessi quando  e'  revocata
          l'autorizzazione all'utilizzo  di  carte  di  pagamento  in
          conseguenza  del  mancato   pagamento   o   della   mancata
          costituzione   dei   fondi   relativi   alle    transazioni
          effettuate.  Sono  trasmessi  all'archivio  anche  i   dati
          relativi al pagamento di tutte le  ragioni  di  debito  nei
          confronti   dell'emittente    effettuato    successivamente
          all'iscrizione.». 
              «Art. 11 (Diritti dell'interessato). - 1. Il diritto di
          accesso   ai   dati   personali   e   gli   altri   diritti
          dell'interessato sono esercitati, anche presso  le  sezioni
          remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al
          capo III  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016  e  all'art.
          2-undecies del Codice in materia  di  protezione  dei  dati
          personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le
          cancellazioni da effettuare in  conseguenza  dell'esercizio
          di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto
          che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.».