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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2001, n. 458

Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2021)
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Testo in vigore dal:  30-3-2021
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonché le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attività svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni .