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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2021
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  «Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio,  del  9  aprile  1968,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n.  1164,  recante  «Norme  sulle  produzioni  e  sul  commercio  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione  del  D.P.R.  24
dicembre  1969,  n.  1164,  recante  norme  sulla  produzione  e  sul
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  18
aprile  1989,  recante  «Aggiornamento  dell'elenco   del   personale
delegato al controllo dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa
della vite e modificazione della forma di rilascio delle  tessere  di
riconoscimento per i funzionari incaricati del  controllo  medesimo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  136
del 13 giugno 1989; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  2
luglio 1991,  n.  290,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 209 del 6  settembre  1991,  di  adozione  del
«Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta  per  i
materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei
funzionari delegati al controllo e alla certificazione del  materiale
di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1997,
n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di  produzione
e di commercio dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  24  giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  230  del  2  ottobre  1997,  recante  «Norme  di   produzione   e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura  per  l'ottenimento  e
l'iscrizione di selezioni clonali di varieta'  di  vite  al  Catalogo
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  50  del  2  marzo  1998,  recante  «Protocollo  tecnico  per   la
micropropagazione  di  materiali  di  moltiplicazione   di   varieta'
portinnesto della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche  agricole  16  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 1997,  n.  432,  recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 1997, n. 432, recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 227 del  27  settembre  1999,  recante  «Rideterminazione
delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432,  recante  modificazioni  ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  24  dicembre
1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000,  recante
«Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti»; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata  nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
«Attuazione  delle  direttive  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica  al  decreto
24   giugno   1997   relativo   alle   norme    di    produzione    e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio  2002,
che    modifica    la    direttiva    68/193/CEE    relativa     alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n.  65/2004  della  Commissione,  del  14
gennaio 2004, che stabilisce  un  sistema  per  la  determinazione  e
l'assegnazione   di   identificatori   unici   per   gli    organismi
geneticamente modificati; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 242  del  14  ottobre  2004,  recante  «Modificazioni  al
registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  di  cui  al   decreto
ministeriale 6 dicembre 2000»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da  accertare,
in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta'  di  viti,  ai
fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
ministeriale 8 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme  di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  211   dell'11   settembre   2006,   recante
«Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione  del  23
giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n.  68/193/CEE
del Consiglio, relativa alla  commercializzazione  dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica  del
protocollo tecnico di selezione clonale della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante  «Determinazione
dei requisiti di professionalita'  e  della  dotazione  minima  delle
attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione,
commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 13 dicembre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante  «Linee
guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi  di  piante
madri dei materiali di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  ai
sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo  all'istituzione  di  un
organo collegiale denominato «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera b), che introduce al decreto  legislativo  8  luglio
2003,  n.  224,  il  Titolo  III-bis  «Limitazione   e   divieto   di
coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonche' la decisione di
esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione,  del  3  marzo  2016  che
modifica l'ambito geografico  dell'autorizzazione  alla  coltivazione
del granturco geneticamente  modificato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177  della  Commissione,
dell'11  febbraio  2020,  che  modifica  le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante  «Recepimento
della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della  Commissione  dell'11
febbraio 2020, che modifica alcune direttive  tra  cui  la  direttiva
68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per  la  produzione,  ai
fini  del  controllo  ufficiale,   della   certificazione   e   della
commercializzazione   nell'Unione   europea    dei    materiali    di
moltiplicazione  della  vite,  fatte  salve  le  disposizioni   della
normativa    fitosanitaria    vigente,    riordinandole,     mediante
coordinamento ed integrazione, in un testo unico. 
  2.  Il  presente  decreto  non   si   applica   ai   materiali   di
moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata  la  destinazione
all'esportazione  in  Paesi   terzi   qualora   siano   correttamente
identificati come tali e sufficientemente isolati. 
  3. Il presente  decreto  non  si  applica  alle  varieta'  di  vite
geneticamente modificate. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  «Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio,  del  9  aprile  1968,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n.  1164,  recante  «Norme  sulle  produzioni  e  sul  commercio  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione  del  D.P.R.  24
dicembre  1969,  n.  1164,  recante  norme  sulla  produzione  e  sul
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  18
aprile  1989,  recante  «Aggiornamento  dell'elenco   del   personale
delegato al controllo dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa
della vite e modificazione della forma di rilascio delle  tessere  di
riconoscimento per i funzionari incaricati del  controllo  medesimo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  136
del 13 giugno 1989; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  2
luglio 1991,  n.  290,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 209 del 6  settembre  1991,  di  adozione  del
«Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta  per  i
materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei
funzionari delegati al controllo e alla certificazione del  materiale
di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1997,
n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di  produzione
e di commercio dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  24  giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  230  del  2  ottobre  1997,  recante  «Norme  di   produzione   e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura  per  l'ottenimento  e
l'iscrizione di selezioni clonali di varieta'  di  vite  al  Catalogo
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  50  del  2  marzo  1998,  recante  «Protocollo  tecnico  per   la
micropropagazione  di  materiali  di  moltiplicazione   di   varieta'
portinnesto della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche  agricole  16  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 1997,  n.  432,  recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 1997, n. 432, recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 227 del  27  settembre  1999,  recante  «Rideterminazione
delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432,  recante  modificazioni  ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  24  dicembre
1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000,  recante
«Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti»; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata  nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
«Attuazione  delle  direttive  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica  al  decreto
24   giugno   1997   relativo   alle   norme    di    produzione    e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio  2002,
che    modifica    la    direttiva    68/193/CEE    relativa     alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n.  65/2004  della  Commissione,  del  14
gennaio 2004, che stabilisce  un  sistema  per  la  determinazione  e
l'assegnazione   di   identificatori   unici   per   gli    organismi
geneticamente modificati; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 242  del  14  ottobre  2004,  recante  «Modificazioni  al
registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  di  cui  al   decreto
ministeriale 6 dicembre 2000»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da  accertare,
in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta'  di  viti,  ai
fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
ministeriale 8 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme  di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  211   dell'11   settembre   2006,   recante
«Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione  del  23
giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n.  68/193/CEE
del Consiglio, relativa alla  commercializzazione  dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica  del
protocollo tecnico di selezione clonale della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante  «Determinazione
dei requisiti di professionalita'  e  della  dotazione  minima  delle
attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione,
commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 13 dicembre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante  «Linee
guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi  di  piante
madri dei materiali di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  ai
sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo  all'istituzione  di  un
organo collegiale denominato «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera b), che introduce al decreto  legislativo  8  luglio
2003,  n.  224,  il  Titolo  III-bis  «Limitazione   e   divieto   di
coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonche' la decisione di
esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione,  del  3  marzo  2016  che
modifica l'ambito geografico  dell'autorizzazione  alla  coltivazione
del granturco geneticamente  modificato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177  della  Commissione,
dell'11  febbraio  2020,  che  modifica  le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante  «Recepimento
della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della  Commissione  dell'11
febbraio 2020, che modifica alcune direttive  tra  cui  la  direttiva
68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per  la  produzione,  ai
fini  del  controllo  ufficiale,   della   certificazione   e   della
commercializzazione   nell'Unione   europea    dei    materiali    di
moltiplicazione  della  vite,  fatte  salve  le  disposizioni   della
normativa    fitosanitaria    vigente,    riordinandole,     mediante
coordinamento ed integrazione, in un testo unico. 
  2.  Il  presente  decreto  non   si   applica   ai   materiali   di
moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata  la  destinazione
all'esportazione  in  Paesi   terzi   qualora   siano   correttamente
identificati come tali e sufficientemente isolati. 
  3. Il presente  decreto  non  si  applica  alle  varieta'  di  vite
geneticamente modificate.