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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 212

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
Testo in vigore dal:  14-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;
Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20))
.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.
5.
((IL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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6.
((IL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.