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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2021
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  «Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio,  del  9  aprile  1968,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n.  1164,  recante  «Norme  sulle  produzioni  e  sul  commercio  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione  del  D.P.R.  24
dicembre  1969,  n.  1164,  recante  norme  sulla  produzione  e  sul
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  18
aprile  1989,  recante  «Aggiornamento  dell'elenco   del   personale
delegato al controllo dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa
della vite e modificazione della forma di rilascio delle  tessere  di
riconoscimento per i funzionari incaricati del  controllo  medesimo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  136
del 13 giugno 1989; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  2
luglio 1991,  n.  290,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 209 del 6  settembre  1991,  di  adozione  del
«Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta  per  i
materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei
funzionari delegati al controllo e alla certificazione del  materiale
di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1997,
n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di  produzione
e di commercio dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa  della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  24  giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  230  del  2  ottobre  1997,  recante  «Norme  di   produzione   e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura  per  l'ottenimento  e
l'iscrizione di selezioni clonali di varieta'  di  vite  al  Catalogo
nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  50  del  2  marzo  1998,  recante  «Protocollo  tecnico  per   la
micropropagazione  di  materiali  di  moltiplicazione   di   varieta'
portinnesto della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche  agricole  16  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 1997,  n.  432,  recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 1997, n. 432, recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,  n.  1164,
concernente norme sulla produzione e sul commercio dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 227 del  27  settembre  1999,  recante  «Rideterminazione
delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432,  recante  modificazioni  ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  24  dicembre
1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000,  recante
«Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di viti»; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata  nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
«Attuazione  delle  direttive  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica  al  decreto
24   giugno   1997   relativo   alle   norme    di    produzione    e
commercializzazione di  materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio  2002,
che    modifica    la    direttiva    68/193/CEE    relativa     alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n.  65/2004  della  Commissione,  del  14
gennaio 2004, che stabilisce  un  sistema  per  la  determinazione  e
l'assegnazione   di   identificatori   unici   per   gli    organismi
geneticamente modificati; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 242  del  14  ottobre  2004,  recante  «Modificazioni  al
registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  di  cui  al   decreto
ministeriale 6 dicembre 2000»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da  accertare,
in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varieta'  di  viti,  ai
fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
ministeriale 8 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme  di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  211   dell'11   settembre   2006,   recante
«Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione  del  23
giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n.  68/193/CEE
del Consiglio, relativa alla  commercializzazione  dei  materiali  di
moltiplicazione vegetativa della vite»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica  del
protocollo tecnico di selezione clonale della vite»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante  «Determinazione
dei requisiti di professionalita'  e  della  dotazione  minima  delle
attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione,
commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 13 dicembre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante  «Linee
guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi  di  piante
madri dei materiali di  moltiplicazione  vegetativa  della  vite,  ai
sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo  all'istituzione  di  un
organo collegiale denominato «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera b), che introduce al decreto  legislativo  8  luglio
2003,  n.  224,  il  Titolo  III-bis  «Limitazione   e   divieto   di
coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonche' la decisione di
esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione,  del  3  marzo  2016  che
modifica l'ambito geografico  dell'autorizzazione  alla  coltivazione
del granturco geneticamente  modificato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177  della  Commissione,
dell'11  febbraio  2020,  che  modifica  le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante  «Recepimento
della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della  Commissione  dell'11
febbraio 2020, che modifica alcune direttive  tra  cui  la  direttiva
68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per  la  produzione,  ai
fini  del  controllo  ufficiale,   della   certificazione   e   della
commercializzazione   nell'Unione   europea    dei    materiali    di
moltiplicazione  della  vite,  fatte  salve  le  disposizioni   della
normativa    fitosanitaria    vigente,    riordinandole,     mediante
coordinamento ed integrazione, in un testo unico. 
  2.  Il  presente  decreto  non   si   applica   ai   materiali   di
moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata  la  destinazione
all'esportazione  in  Paesi   terzi   qualora   siano   correttamente
identificati come tali e sufficientemente isolati. 
  3. Il presente  decreto  non  si  applica  alle  varieta'  di  vite
geneticamente modificate. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
                «Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi nocivi per le piante, che modifica i  regolamenti
          (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e  abroga  le  direttive
          69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,
          2006/91/CE e 2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente
          alla normativa nazionale sulla sanita' delle  piante,  alle
          disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/625  relativo  ai
          controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'   ufficiali
          effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
          sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e
          sul benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante
          nonche' sui prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
          regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.
          1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.
          652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.  1/2005  e
          (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE del Consiglio, nonche' per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale in materia di sementi, di materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
          materiali  di  moltiplicazione  della  vite,  al  fine  del
          riordino  e  della  semplificazione  normativa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi  con  i  quali
          provvede  ad   adeguare   la   normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   2016/2031   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
          limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita'  delle
          piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
          Parlamento  europeo,  del  15   marzo   2017,   nonche'   a
          raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti
          in materia di sementi e  di  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante da frutto, delle ortive  e  dei  materiali  di
          moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
          coordinamento con  le  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le  pertinenti
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
          e del turismo, di concerto con  i  Ministri  della  salute,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  adeguamento  e  semplificazione   delle   norme
          vigenti    sulla    base    delle    attuali     conoscenze
          tecnico-scientifiche di settore; 
                  b)  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia, apportando le modifiche necessarie per  garantirne
          la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                  c)  risoluzione   di   eventuali   incongruenze   e
          antinomie     tenendo     conto     degli      orientamenti
          giurisprudenziali consolidati; 
                  d) revisione  dei  procedimenti  amministrativi  al
          fine di ridurre i termini procedimentali; 
                  e) individuazione delle autorita' competenti, degli
          organismi   delegati   e   dei   compiti   conferiti    per
          l'applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031   e   del
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  f) adozione di un Piano di emergenza nazionale,  in
          cui  siano  definite  le  linee  di  azione,  le  strutture
          partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
          finanziarie da mettere a disposizione in caso  di  scoperta
          di  focolai  di  organismi  nocivi  in   applicazione   del
          regolamento (UE) 2016/2031; 
                  g) adeguamento dei posti di controllo  frontalieri,
          gia' punti di entrata di  cui  al  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
          strumentali  e  di  personale,  per  dare  applicazione  al
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  h) definizione di un Piano di  controllo  nazionale
          pluriennale per il settore della  protezione  delle  piante
          dagli organismi nocivi; 
                  i)  designazione  dei   laboratori   nazionali   di
          riferimento, con le  strutture  e  le  risorse  necessarie,
          nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
          2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove  e  diagnosi
          di laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e  prodotti
          vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; 
                  l) individuazione delle stazioni  di  quarantena  e
          delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
          2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; 
                  m) realizzazione di un sistema elettronico  per  la
          raccolta delle informazioni del settore  fitosanitario,  da
          collegare  e  da  rendere  compatibile   con   il   sistema
          informatico dell'Unione europea; 
                  n) ridefinizione del sistema sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2016/2031 e del regolamento (UE)  2017/625,  attraverso  la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni  medesime,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          presente comma; 
                  o) destinazione di una  quota  parte  dei  proventi
          derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
          istituzione previste dai  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1  all'attuazione  delle  misure  di   eradicazione,
          gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,  di
          cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per
          cento dell'importo complessivo; 
                  p)  ricognizione  e  abrogazione   espressa   delle
          disposizioni nazionali  oggetto  di  abrogazione  tacita  o
          implicita nonche' di quelle che siano  prive  di  effettivo
          contenuto normativo o comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31. (Procedure per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del  9  aprile
          1968, relativa alla commercializzazione  dei  materiali  di
          moltiplicazione vegetativa della vite e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 18 aprile 1968, n. 93. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          dicembre 1969,  n.  1164  (Norme  sulle  produzioni  e  sul
          commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
          vite) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio
          1970, n. 48. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          1974, n. 543 (Norme regolamentari  per  l'applicazione  del
          D.P.R. 24 dicembre  1969,  n.  1164,  recante  norme  sulla
          produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione
          vegetativa  della  vite),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 novembre 1974, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          1997, n. 432 (Regolamento recante modificazioni al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.  1164,
          in materia di produzione e di commercio  dei  materiali  di
          moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294. 
              - La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  sull'emissione  deliberata   nell'ambiente   di
          organismi  geneticamente  modificati  e   che   abroga   la
          direttiva 90/220/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212
          (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti
          la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo
          comune delle varieta' delle  specie  di  piante  agrarie  e
          relativi controlli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 2001, n. 131. 
              -  La  direttiva  2002/11/CE  del  Consiglio,  del   14
          febbraio  2002,  che  modifica  la   direttiva   68/193/CEE
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione vegetativa  della  vite  e  che  abroga  la
          direttiva  74/649/CEE,  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  23
          febbraio 2002, n. L 53. 
              - Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  22  settembre  2003,  relativo  agli
          alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive
          modificazioni, e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  18  ottobre
          2003, n. L 268. 
              - Il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del
          14  gennaio  2004,  che  stabilisce  un  sistema   per   la
          determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per
          gli organismi geneticamente modificati, e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure
          di protezione contro gli organismi nocivi  per  le  piante,
          che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  228/2013,  (UE)  n.
          652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio e abroga  le  direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,
          93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,  2006/91/CE  e  2007/33/CE
          del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  23  novembre
          2016, n. L 317. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/2072  della
          Commissione,  del  28   novembre   2019,   che   stabilisce
          condizioni uniformi per l'attuazione del  regolamento  (UE)
          2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
          riguarda le  misure  di  protezione  contro  gli  organismi
          nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
          690/2008 della Commissione e  modifica  il  regolamento  di
          esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo 4  novembre  2016,  n.  227  (Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2015/412,  che   modifica   la   direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2016, n. 288, cosi' recita: 
                «Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo  8  luglio
          2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,
          n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                (Omissis); 
                b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: 
                «Titolo III-bis 
                LIMITAZIONE E DIVIETO  DI  COLTIVAZIONE  DI  OGM  SUL
          TERRITORIO NAZIONALE 
                Art. 26-bis. (Finalita' e campo di  applicazione).  -
          1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
          vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/412  che  modifica  la
          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'
          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione
          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro
          territorio. 
                2. Le misure adottate ai sensi  del  presente  titolo
          non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
          o contenuti in prodotti. 
                3. Le misure adottate ai sensi  del  presente  titolo
          non riguardano la coltivazione a  fini  sperimentali  cosi'
          come disciplinata dal titolo II del presente decreto. 
                4. Ai fini del presente titolo: 
                  a) si intende per autorizzazione all'immissione  in
          commercio  l'autorizzazione  all'immissione   sul   mercato
          rilasciata ai sensi del titolo III del presente  decreto  e
          l'autorizzazione all'immissione in  commercio  concessa  ai
          sensi della  parte  C  della  direttiva  2001/18/CE  e  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                  b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                Art. 26-ter. (Adeguamento dell'ambito geografico).  -
          1. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e   di   Bolzano,   puo'   chiedere   l'adeguamento
          dell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM in  modo  che  tutto  il  territorio
          nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
          tale OGM. Tale richiesta  e'  presentata  nel  corso  della
          procedura di autorizzazione all'immissione in commercio  ed
          e' comunicata all'Autorita'  nazionale  competente  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute. 
                2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
          cui  al  comma  1   entro   quarantacinque   giorni   dalla
          trasmissione della relazione di  valutazione  effettuata  a
          norma  dell'articolo  14,  paragrafo  2,  della   direttiva
          2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5,  o  dalla  ricezione
          del  parere  dell'Autorita'  europea   per   la   sicurezza
          alimentare  a  norma  dell'articolo  6,  paragrafo   6,   e
          dell'articolo 18, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.
          1829/2003. 
                3.  L'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,
          rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione
          adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o  il  rinnovo
          dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo  20,
          in mancanza di conferma  da  parte  del  notificante,  sono
          emessi sulla base dell'ambito geografico modificato. 
                4. Qualora la richiesta di cui al comma 1  sia  stata
          comunicata  alla  Commissione  europea  dopo  la  data   di
          trasmissione della relazione di valutazione  effettuata  ai
          sensi  dell'articolo  17,  il  termine  per   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui  all'articolo  18,  comma  1,  e
          quello per l'adozione della decisione di  cui  all'articolo
          18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di  quindici
          giorni. 
                Art. 26-quater. (Misure che  limitano  o  vietano  la
          coltivazione di OGM sul  territorio  nazionale).  -  1.  Il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          puo' adottare misure che limitano o  vietano  su  tutto  il
          territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
          di un OGM o di un gruppo di  OGM,  definito  in  base  alla
          coltura  o  al  tratto,   autorizzati   all'immissione   in
          commercio, nel caso in cui non sia stata presentata  alcuna
          richiesta  a  norma   dell'articolo   26-ter,   ovvero   il
          notificante o  il  richiedente  abbia  confermato  l'ambito
          geografico della notifica o della  domanda  iniziale.  Tali
          misure  sono  conformi  al  diritto  dell'Unione   europea,
          rispettose  dei  principi  di  proporzionalita'  e  di  non
          discriminazione, e motivate in base a: 
                  a) obiettivi di politica ambientale; 
                  b) pianificazione urbana e territoriale; 
                  c) uso del suolo; 
                  d) impatti socio-economici; 
                  e) esigenza di evitare la presenza di OGM in  altri
          prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  26-bis
          della direttiva 2001/18/CE; 
                  f) obiettivi di politica agricola; 
                  g) ordine pubblico. 
                2. Le misure che limitano o vietano  la  coltivazione
          di OGM sul  territorio  nazionale  sono  adottate,  sentiti
          l'Autorita' nazionale competente  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se  motivate
          in base al fattore di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  se
          motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera  d),
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Qualora le misure  siano  motivate  in  base  a  situazioni
          riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g),  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. 
                3. Fatta eccezione per la  motivazione  prevista  dal
          comma  1,  lettera  g),  che  non  puo'  essere  utilizzata
          singolarmente, le motivazioni di cui  al  comma  1  possono
          essere addotte singolarmente o in combinazione,  a  seconda
          delle circostanze particolari  del  territorio  in  cui  si
          applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di  cui  al
          comma 1 non  devono  contrastare  con  la  valutazione  del
          rischio ambientale  effettuata  ai  sensi  della  direttiva
          2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
          misure corredate delle  corrispondenti  motivazioni,  prima
          della  loro  adozione.  Tale  comunicazione   puo'   essere
          effettuata anche prima del completamento della procedura di
          autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. 
                5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
          della comunicazione di cui al comma 4: 
                  a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali si astiene dall'adottare le misure  di  cui  al
          comma 1; 
                  b)  e'  vietato  impiantare   l'OGM   o   gli   OGM
          interessati dalle proposte di misure  di  cui  al  comma  4
          nelle aree alle quali tali misure sono riferite; 
                  c) le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
          di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
          di  cui  alla  lettera  b)  nonche'  l'autorita',  di   cui
          all'articolo 35-bis, comma 4,  competente  all'applicazione
          delle  sanzioni  amministrative   previste   dal   medesimo
          articolo. 
                6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le  misure
          di cui al comma 1 sono adottate con  decreto  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          b), con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          d),  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e,  se
          motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera  g),
          con il  Ministro  dell'interno,  nonche'  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Dette misure sono adottate o  nella  forma  originariamente
          proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
          osservazioni  eventualmente  ricevute   dalla   Commissione
          europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                7. Le misure adottate ai sensi del presente  articolo
          non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
          di moltiplicazione  di  OGM  autorizzati  che  siano  stati
          legittimamente impiantati prima dell'adozione delle  misure
          che  limitano  e  vietano  la  coltivazione  di   OGM   sul
          territorio nazionale, conformemente al comma 6. 
                8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  comunica  l'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente articolo  alla  Commissione  europea,  agli  altri
          Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
          nazionale competente di cui all'articolo  2,  comma  1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          il Ministero della salute nonche' le regioni e le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  pubblicano  le  misure
          adottate sui propri siti internet istituzionali. 
                Art.   26-quinquies.   (Reintegrazione    nell'ambito
          geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
          - 1. Ogni regione o provincia  autonoma  puo'  chiedere  al
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          che il suo territorio  o  parte  di  esso  sia  reintegrato
          nell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM dal quale era stato  precedentemente
          escluso ai sensi dell'articolo 26-ter,  o  di  revocare  le
          misure  di  cui  all'articolo  26-quater  relativamente  al
          proprio  territorio.   La   richiesta   di   reintegrazione
          dell'ambito  geografico  o  la  revoca  delle   misure   di
          limitazione  o  divieto  sono  predisposte  con  atto   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                2. Se le richieste di cui al comma  1  riguardano  la
          reintegrazione nell'ambito  geografico  dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio di un OGM, il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  trasmette  dette
          richieste all'autorita' che ha rilasciato  l'autorizzazione
          all'immissione in commercio. 
                3. Se la coltivazione di un OGM e' stata  autorizzata
          ai  sensi  dell'articolo  18,  commi  1  e  3,  l'autorita'
          nazionale  competente  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica  l'ambito
          geografico dell'autorizzazione  ovvero  della  decisione  e
          informa la Commissione  europea,  gli  Stati  membri  e  il
          titolare dell'autorizzazione. 
                4. Se le richieste di  reintegrazione  riguardano  la
          revoca  delle  misure  adottate  ai   sensi   dell'articolo
          26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza,  con
          le  medesime  modalita'  di  cui   allo   stesso   articolo
          26-quater, comma 6. Il Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali informa della revoca la  Commissione
          europea,   gli   altri   Stati   membri   e   il   titolare
          dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di
          cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          pubblicano le misure modificate sui  propri  siti  internet
          istituzionali. 
                Art. 26-sexies. (Coesistenza nelle zone di  frontiera
          o tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere  dal  3  aprile
          2017, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
          membri o ad altre regioni e province  autonome  in  cui  la
          coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
          frontiera o di confine del loro territorio i  provvedimenti
          necessari  al  fine  di  evitare  eventuali  contaminazioni
          transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
          e delle province autonome  limitrofi,  tenuto  conto  della
          raccomandazione della Commissione  europea  del  13  luglio
          2010 e nel rispetto del principio di  coesistenza,  dandone
          notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali,   ai   fini   della   comunicazione   di   detti
          provvedimenti alla Commissione europea. 
                2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
          1,  ritiene  che  non  sussistano  le  condizioni  previste
          dall'articolo  26-bis,  paragrafo  1-bis,  della  direttiva
          2001/18/CE,  alla   luce   delle   particolari   condizioni
          geografiche, ne da'  comunicazione  motivata  al  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   che
          informa lo  Stato,  la  regione  o  la  provincia  autonoma
          confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata.  Se
          lo Stato, la regione  o  la  provincia  autonoma  limitrofa
          ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo
          26-bis, paragrafo 1-bis,  della  direttiva  2001/18/CE,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          richiede alla regione o provincia autonoma  interessata  di
          adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 
                3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di  cui
          al comma  1,  e'  vietato  impiantare  OGM  nelle  zone  di
          frontiera con Stati membri in cui la coltivazione  di  tali
          OGM  e'  vietata  ai  sensi  degli  articoli  26-ter  della
          direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
          e province autonome in cui la coltivazione di tali  OGM  e'
          vietata ai sensi degli  articoli  26-ter  e  26-quater  del
          presente decreto. Le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano,  sul  cui  territorio  devono  essere
          attuati tali provvedimenti, informano gli  operatori  circa
          tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  all'articolo
          35-bis.»; 
                (Omissis).». 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 15  marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dei regolamenti  (CE)  n.  1/  2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2020/177,  della
          Commissione,  dell'11  febbraio  2020   che   modifica   le
          direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,
          2002/56/CE  e  2002/57/CE  del  Consiglio,   le   direttive
          93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le  direttive  di
          esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE  della  Commissione  per
          quanto riguarda gli organismi nocivi per  le  piante  sulle
          sementi  e  altro  materiale  riproduttivo   vegetale,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.