stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
nascondi
vigente al 15/01/2021
Testo in vigore dal: 14-1-2021
al: 30-1-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando
adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla
diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento  a  specifiche  aree  del
territorio medesimo interessate  da  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  7. Ai soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  soggetti
confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con
i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge
n.  19  del  2020,  con  provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e'
applicata la quarantena  precauzionale  o  altra  misura  ad  effetto
equivalente,     preventivamente     approvata      dal      Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. Le attivita'  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  Le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  la
frequenza delle attivita'  scolastiche  e  di  formazione  superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,  corsi  per  le
professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'  i  corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati,  sono  svolte  con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e  sue  eventuali  modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020,  la
Regione, informando contestualmente il Ministro  della  salute,  puo'
introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte
ai sensi del medesimo  articolo  2,  ovvero,  nei  soli  casi  e  nel
rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e  d'intesa  con  il
Ministro della salute, anche ampliative. 
  16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e  comunica  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  i
risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al  decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020.  Il  Ministro  della  salute  con
propria ordinanza, sentiti i Presidenti  delle  regioni  interessate,
puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati  dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 in coerenza con  il  documento  in  materia  di  'Prevenzione  e
risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale',  di  cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta  un
piu' elevato rischio epidemiologico e in  cui,  conseguentemente,  si
applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto
a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.  Le  ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di
quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti
necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva
la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza  per
quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro
della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico
certificato dalla cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo.  I  verbali
del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia  di  cui  al
presente articolo  sono  pubblicati  per  estratto  in  relazione  al
monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero
della salute. Ferma restando l'ordinanza del  Ministro  della  salute
del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, i dati  sulla  base  dei  quali  la  stessa  e'  stata
adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che   ha
determinato le misure restrittive,  effettuato  ai  sensi  del  comma
16-bis,   come   verificato   dalla   cabina   di   regia,   comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che  la
cabina di regia ritenga congruo  un  periodo  inferiore.  Sono  fatti
salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi  definiti  dal
presente comma. 
  16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza,  secondo
le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter,  applica  alle  regioni
che, secondo le previsioni del comma  16-bis,  si  collocano  in  uno
scenario almeno di  tipo  2  e  con  un  livello  di  rischio  almeno
moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di
rischio almeno moderato, ove nel  relativo  territorio  si  manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000
abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  tra  quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive  rispetto
a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.(9) 
  ((16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per  le
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con  livello  di
rischio moderato si applicano, secondo la medesima  procedura  ed  in
presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con  un  livello
di rischio alto. 
  16-sexies. Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel
relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei
contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni
100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le
misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate
dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in
relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  L'introduzione del comma 16-quater, all'art. 1 ha  perso  efficacia
per effetto dell'abrogazione del D.L. 5 gennaio 2021, n. 1  ad  opera
della L. 29 gennaio 2021, n. 6, la quale ne ha contestualmente  fatti
salvi gli effetti.