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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2019, n. 178

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. (20G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2021)
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Testo in vigore dal:  13-3-2020 al: 13-11-2021
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 27, 28 e 29;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, di seguito denominato: «decreto-legge n. 104 del 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, sono stabiliti termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e sette unità di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;
Tenuto conto che il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, stabilisce che entro il 15 dicembre 2019 sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle suddette disposizioni con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in data 11 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera d) è soppressa;
b) all'articolo 3, comma 3, alla lettera t), dopo le parole «seguenti enti:» sono inserite le seguenti: «per quanto di competenza del Ministero»;
c) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
«bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attività del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;
bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole «e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»;
e) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero, è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»;
f) all'articolo 6, comma 1, lettera n), le parole «in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza»;
g) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
«n-bis) politiche e attività per l'attrazione degli investimenti esteri, attività di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attività connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;»;
h) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2) Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»;
i) l'articolo 7 è abrogato;
l) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.»;
m) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente:
«bb-bis) attività conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.»;
n) all'articolo 17, comma 1, le parole «fino a cinque incarichi ispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei incarichi ispettivi»;
o) all'articolo 18, comma 1, le parole «centotrenta posti di funzione, si provvede», sono sostituite dalle seguenti: «centoventitré posti di funzione, si provvede»;
p) la Tabella A è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, semprechè non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis).
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano gli articoli 4, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e).
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;
b);
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'art.
28.
2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
- Si riporta l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132:
«Art. 2 (Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese). - 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto art. 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
b) all'art. 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata;
c) all'art. 28:
1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;».
5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
6. All'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»;
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
8. All'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
9. All'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»;
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle attività produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-ter. All'art. 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-quater. All'art. 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-quinquies. All'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-sexies. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11. All'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
12. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e».
13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.
13-bis. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'art. 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;
c) all'art. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»;
d) all'art. 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'arti. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) all'art. 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, è articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) (soppressa);
e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) Direzione generale per le attività territoriali;
l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;
n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Segretario generale). - 1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis o 6, del medesimo art. 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusività dell'attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Ministero.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità sia all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;
b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti vigilati, partecipati o controllati;
d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;
e) coordina le attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
f) sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;
g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali, fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale e con gli organi dell'Unione europea;
i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attività del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;
m) assicura il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
n) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
o) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle Direzioni generali;
p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero;
q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero con modalità che consentano la piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;
r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza, nei confronti della società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici;
s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui seguenti enti per quanto di competenza del Ministero:
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione Ugo Bordoni;
u) promuove e coordina le attività di vigilanza, delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016;
v) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
z) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all'art. 15;
aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita l'attività e propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;
bb) coordina le attività delle Direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231;
bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attività del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;
bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi avvalendosi di personale dirigenziale generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese). - 1. La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale;
b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa;
c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;
d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;
e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio Competitività della UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attività relative al sistema di notifica elettronica; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;
g) attività del Punto di contatto nazionale (P.C.N.) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d'impresa;
h) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
i) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative; gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180:
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale;
n) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;
p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;
q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
s) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
t) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell'industria aerospaziale;
u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera s).
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;
c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'art. 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
f) il Comitato di cui all'art. 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'art. 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.
2-bis. Il Direttore generale, in rappresentanza del Ministero, è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Direzione generale per gli incentivi alle imprese). - 1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito;
c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;
e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
l) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sistema camerale;
n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza;
n-bis) politiche e attività per l'attrazione degli investimenti esteri, attività di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attività connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
p) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero;
q) supporto, nelle materie di competenza, alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
r) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'art. 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali.
2. Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
- L'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, abrogato dal presente decreto, recava «Direzione generale per il commercio internazionale».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale). - 1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo;
b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;
e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'art. 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
f) vigilanza sulle società cooperative europee;
g) vigilanza sugli albi delle società cooperative;
h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari;
i) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;
l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;
m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;
p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera u);
q) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;
q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio). - 1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;
d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
l) politiche per le pari opportunità e per il benessere del personale;
m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;
n) gestione e valorizzazione del polo culturale;
o) attività stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;
p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;
q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti;
s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera z);
u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
v) gestione del patrimonio;
z) logistica e servizi tecnici;
aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;
bb) attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
bb-bis) attività conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Uffici di livello dirigenziale non generale).
- 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo centoventitré posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.».