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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2019, n. 137

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. (19G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 gennaio 2020, n. 2 (in G.U. 31/1/2020, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal: 25-7-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio  svolto  da
Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.
                  in amministrazione straordinaria. 
 
  1. Per consentire  di  pervenire  al  trasferimento  dei  complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.
in amministrazione straordinaria e alle altre societa'  del  medesimo
gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalita' di
cui ai  commi  3  e  4,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' concesso, nell'anno 2019,  in  favore  delle  stesse  societa'  in
amministrazione straordinaria, per  le  loro  indifferibili  esigenze
gestionali e per la esecuzione del piano  delle  iniziative  e  degli
interventi di cui al comma 3, un finanziamento a  titolo  oneroso  di
400 milioni di euro, della durata di sei mesi. 
  2.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma   1   e'   concesso   con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito,  per  capitale  e  interessi,  in
prededuzione, con priorita'  rispetto  ad  ogni  altro  debito  della
procedura ((entro il 16 dicembre  2021)).  Detto  finanziamento  puo'
essere  erogato  anche  mediante  anticipazioni   di   tesoreria   da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini  di  pagamento
sul  pertinente  capitolo  di  spesa.   Le   somme   corrisposte   in
restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di  Stato  di  cui  all'articolo  44  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. 
  2-bis. L'organo commissariale  delle  societa'  in  amministrazione
straordinaria di cui al comma 1  invia  alle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tutti  i  dati
aggiornati  relativi  alla  situazione  economico-finanziaria   delle
medesime societa' e,  con  cadenza  semestrale  per  l'intera  durata
dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati  rilevanti  relativi
alla situazione economico-finanziaria delle medesime societa'. 
  3. Il programma della procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle societa' di cui al comma 1 e' integrato con un piano avente  ad
oggetto  le  iniziative  e  gli  interventi  di  riorganizzazione  ed
efficientamento della struttura e  delle  attivita'  aziendali  delle
medesime  societa'  funzionali  alla  tempestiva  definizione   delle
procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli  occupazionali
e dell'unita' operativa dei complessi aziendali.  L'integrazione  del
programma e' approvata dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai
sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  4. Entro il termine del  31  maggio  2020,  l'organo  commissariale
delle societa' in amministrazione straordinaria di  cui  al  comma  1
espleta, eventualmente anche con le modalita' di cui all'articolo  4,
comma  4-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,   n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e
nel rispetto dei principi di parita' di  trattamento,  trasparenza  e
non  discriminazione,  le  procedure  necessarie  per  pervenire   al
trasferimento dei complessi  aziendali  delle  medesime  societa'  in
amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione  del
piano delle  iniziative  e  degli  interventi  di  cui  al  comma  3,
assicurando la discontinuita', anche  economica,  della  gestione  da
parte del soggetto cessionario. 
  5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto  del
Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati  ad  uno  o
piu' capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita' di  cui  al  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti «con le modalita' di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».  Sono  fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dagli  atti  eventualmente  posti  in
essere  in  attuazione  dell'articolo  37,   comma   1   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400  milioni
per l'anno 2019, si provvede a  valere  sulle  risorse  stanziate  ai
sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124  per
le finalita' ivi indicate. E' conseguentemente abrogato  il  predetto
articolo 54. Le risorse gia'  iscritte  in  bilancio  finalizzate  ai
finanziamenti di cui  al  comma  1,  a  valere  sulle  somme  di  cui
all'articolo  59  del  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria  di
cui   al   comma   2,   secondo    periodo.    La    regolarizzazione
dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di  ordini
di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di   spesa.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.