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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
Testo in vigore dal:  3-12-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 37

Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, - dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
((con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12))
.
((7))
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole al terzo periodo «,ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole « entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 2 dicembre 2019, n. 137 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019".