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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (19G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2019
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-2-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  14  dicembre  2016  relativa  alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva 2003/41/CE  in  tema  di  attivita'  e  di
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del  lavoro
e delle politiche sociali e dello sviluppo  economico,  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui   al
presente  decreto  limitano  le  proprie  attivita'  alla  previdenza
complementare e a quelle ad essa collegate.»; 
    b) al comma 3: 
      1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la  parola  «"AEAP"»
sono inserite le seguenti: «o "EIOPA"»; 
      2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo  la  parola  «"ABE"»
sono inserite le seguenti: «o "EBA"»; 
      3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «"AESFEM"»
sono inserite le seguenti: «o "ESMA"»; 
      4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la  parola  «"CERS"»
sono inserite le seguenti: «o "ESRB"»; 
      5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti: 
        «c-ter) "aderenti" o  "iscritti":  le  persone,  diverse  dai
beneficiari,  che   hanno   aderito   a   una   forma   pensionistica
complementare; 
        c-quater)  "beneficiari":  le  persone  che  percepiscono  le
prestazioni pensionistiche; 
        c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema
di governo di una forma  pensionistica  complementare  una  capacita'
interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende,
tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi,  la
funzione di revisione interna e la funzione attuariale; 
        c-sexies)  "impresa  promotrice":  un'impresa  o   un   altro
organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o  sia  composto  da
una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce  in  qualita'  di
datore  di  lavoro  o  di  lavoratore  autonomo,  oppure   una   loro
combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa  contributi
a una forma; 
        c-septies)  "potenziali  aderenti":  le  persone  che   hanno
diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; 
        c-octies)  "rischi  biometrici":  rischi  relativi  a  morte,
invalidita' e longevita'; 
        c-nonies)  "rischio  operativo":  il   rischio   di   perdite
derivanti  dall'inadeguatezza  o  dalla  disfunzione   di   procedure
interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; 
        c-decies)  "Stato  membro":  uno  Stato  membro   dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale
equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
        c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui
la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui  e'
situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo  in  cui
sono adottate le principali decisioni strategiche; 
        c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui
diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di
schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto
tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; 
        c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico  europeo":
uno  Stato  aderente  all'accordo  di  estensione   della   normativa
dell'Unione europea in materia, fra l'altro,  di  circolazione  delle
merci,  dei  servizi  e  dei   capitali   agli   Stati   appartenenti
all'Associazione europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
        c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che
comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui  il  rapporto
tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato
dal diritto della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro  pertinente  in
materia di schemi pensionistici  aziendali  o  professionali  di  uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; 
        c-quinquiesdecies) "supporto  durevole":  uno  strumento  che
permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare
le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili
per la futura consultazione e per un periodo  di  tempo  adeguato  ai
fini  cui  sono  destinate  le  informazioni,  e  che   consenta   la
riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;». 
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre  2003,  n.  276»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81». 
  3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite  dalle
seguenti: «1, comma 1, lettere e) e o), del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e  c),  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede  legale  o
succursale in Italia, e all'articolo 1,  comma  1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  operanti  mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
l'ultimo periodo del comma 3 e' abrogato. 
  5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di  governo).
- 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata  in  vigore  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421,  aventi  soggettivita'  giuridica,  si
dotano di un sistema efficace di governo che  assicuri  una  gestione
sana e prudente  della  loro  attivita'.  Tale  sistema  prevede  una
struttura  organizzativa  trasparente  e  adeguata,  con  una  chiara
attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilita' e  un
sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. 
  2. Il sistema di governo e'  proporzionato  alla  dimensione,  alla
natura, alla portata e alla complessita' delle  attivita'  del  fondo
pensione. Il sistema di governo e' descritto in un apposito documento
e  tiene   in   considerazione,   nelle   decisioni   relative   agli
investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e  di  governo
societario. Il documento e' redatto, su base annuale, dall'organo  di
amministrazione ed e' reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui
all'articolo 17-bis. 
  3. I fondi pensione di cui al  comma  1  stabiliscono  e  applicano
politiche  scritte  in  relazione  alla  gestione  dei  rischi,  alla
revisione interna e, laddove rilevante, alle attivita' attuariali e a
quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo  di
amministrazione del fondo pensione. 
  4. L'organo di amministrazione riesamina le  politiche  scritte  di
cui al comma 3 almeno ogni tre anni  e,  in  ogni  caso,  apporta  le
modifiche necessarie in caso di variazioni significative del  settore
interessato. 
  5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di  un  sistema  di
controllo  interno   efficace.   Tale   sistema   include   procedure
amministrative  e  contabili,  un  quadro   di   controllo   interno,
comprensivo della verifica di conformita' alla normativa nazionale  e
alle  norme  europee  direttamente  applicabili,  e  disposizioni  di
segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. 
  6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano  misure  appropriate
atte a garantire la continuita' e la  regolarita'  dello  svolgimento
delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A
tal fine i fondi pensione utilizzano  sistemi,  risorse  e  procedure
adeguati e proporzionati. 
  7.  I  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1   sono   amministrati
effettivamente da almeno due persone. La COVIP puo'  autorizzare,  in
deroga al principio di  cui  sopra,  che  sia  una  sola  persona  ad
amministrare effettivamente il fondo, sulla base di  una  valutazione
motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della
dimensione, della natura, della portata e  della  complessita'  delle
attivita' del fondo.». 
  6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Organi   di
amministrazione e di controllo, direttore  generale,  responsabile  e
organismo di rappresentanza»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
nominano  un  direttore  generale,  preposto  a  curare  l'efficiente
gestione   dell'attivita'   corrente    della    forma,    attraverso
l'organizzazione dei processi di lavoro e  l'utilizzo  delle  risorse
umane e strumentali disponibili, e a  realizzare  l'attuazione  delle
decisioni  dell'organo  di  amministrazione.  Il  direttore  generale
supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte  di
politica gestionale, fornendo allo  stesso  le  necessarie  proposte,
analisi  e  valutazioni  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di
riferimento.  Tenuto  conto  della  dimensione,  natura,  portata   e
complessita' delle attivita'  della  forma  l'incarico  di  direttore
generale puo' essere conferito ad uno dei componenti  dell'organo  di
amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12
e  13  nominano  un  responsabile  della  forma   pensionistica.   Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in
modo autonomo  e  indipendente,  riportando  direttamente  all'organo
amministrativo   della   societa'    relativamente    ai    risultati
dell'attivita'  svolta.  L'incarico  di  responsabile   della   forma
pensionistica non puo' essere in ogni caso  conferito  ad  uno  degli
amministratori della societa' ed e' incompatibile con lo  svolgimento
di  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di   prestazione   d'opera
continuativa, presso le societa'  istitutrici  delle  predette  forme
ovvero  presso  le  societa'  da  queste   controllate   o   che   le
controllano.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Al fine di garantire la maggiore tutela  degli  aderenti  e
dei beneficiari, il responsabile della forma  pensionistica  verifica
che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse,
nonche' nel rispetto  della  normativa  vigente  e  delle  previsioni
stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: 
        a)  la  gestione  finanziaria   della   forma   pensionistica
complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle
regole interne della stessa circa i limiti di investimento; 
        b) la gestione amministrativa  della  forma,  in  particolare
controllando  la  separatezza  amministrativa   e   contabile   delle
operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e  del
patrimonio della  stessa  rispetto  a  quanto  afferente  alle  altre
attivita' della societa' e la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili riguardanti la forma pensionistica; 
        c) le misure di  trasparenza  adottate  nei  confronti  degli
aderenti e beneficiari; 
        d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami; 
        e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni; 
        f) le situazioni in conflitto di interesse; 
        g) il  rispetto  delle  buone  pratiche  e  dei  principi  di
corretta amministrazione.»; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il  responsabile  della  forma  pensionistica  comunica
tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo
della societa' le irregolarita' riscontrate, indicando gli interventi
correttivi da adottare. Il responsabile  predispone  annualmente  una
relazione  circa  le  procedure  di  controllo   adottate,   la   sua
organizzazione,  i  risultati  dell'attivita'  svolta,  le   anomalie
riscontrate e le  iniziative  poste  in  essere  per  eliminarle.  La
relazione e' inviata alla COVIP e  all'organo  di  amministrazione  e
controllo  della  forma  pensionistica,  nonche'   all'organismo   di
rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.»; 
    f) il comma 4 e' abrogato; 
    g) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva,  la
societa' istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di  adesioni
collettive che  comportino  l'iscrizione  di  almeno  500  lavoratori
appartenenti ad una singola azienda o  a  un  medesimo  gruppo,  alla
costituzione  di  un  organismo  di  rappresentanza  composto  da  un
rappresentante designato dalla medesima azienda  o  gruppo  e  da  un
rappresentante  dei   lavoratori,   per   ciascuna   delle   predette
collettivita'.»; 
    h) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6.  L'organismo   di   rappresentanza   svolge   funzioni   di
collegamento tra le  collettivita'  che  aderiscono  al  fondo  e  la
societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.»; 
    i) al comma 7 le parole  «degli  organi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'organo di amministrazione»  e  dopo  le  parole  «gli
articoli» e' inserita la seguente: «2391,»; 
    l) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.  L'organo  di
amministrazione di un fondo pensione  ha  la  responsabilita'  ultima
dell'osservanza della  normativa  nazionale  e  delle  norme  europee
direttamente applicabili.»; 
    m) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al  comma  1,
si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del
codice civile. L'organo di  controllo  comunica  senza  indugio  alla
COVIP  eventuali  irregolarita'  riscontrate  in  grado  di  incidere
negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del  fondo  e
trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle  quali  abbia
riscontrato  che  i  fatti   esaminati   integrino   fattispecie   di
irregolarita', sia i verbali delle riunioni che  abbiano  escluso  la
sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai  sensi  dell'articolo
2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un  dissenso
in seno all'organo.». 
  7. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita'  giuridica,   si   dotano   delle   seguenti   funzioni
fondamentali: una funzione di gestione dei rischi,  una  funzione  di
revisione  interna  e,  laddove  ricorrano  le  condizioni   previste
dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi  pensione
assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza  delle
condizioni  necessarie  ad  un  efficace  svolgimento  delle  proprie
mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente. 
  2. I fondi pensione di cui al comma  1  possono  attribuire  a  una
singola  persona  o  unita'  organizzativa  piu'  di   una   funzione
fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che e'
indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali. 
  3. La singola persona o unita' organizzativa  cui  e'  affidata  la
funzione fondamentale e' diversa da quella che  svolge  una  funzione
fondamentale simile  nell'impresa  promotrice.  Tenendo  conto  della
dimensione, della natura, della portata e  della  complessita'  delle
attivita' dei fondi pensione, la COVIP puo'  autorizzare  i  fondi  a
svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o
unita'  organizzativa  dell'impresa  promotrice,  purche'  il   fondo
pensione illustri alla COVIP il  modo  in  cui  previene  o  gestisce
eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma  3,
i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le
raccomandazioni  rilevanti  nel  proprio  ambito  di  responsabilita'
all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto
disposto dall'ordinamento interno del  fondo,  che  stabilisce  quali
azioni intraprendere. 
  5.  Fatto  salvo  il  privilegio  contro  l'autoincriminazione,  il
titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo
al quale ha trasmesso le risultanze e  le  raccomandazioni  rilevanti
nel proprio ambito di attivita'  non  intraprende  azioni  correttive
adeguate e tempestive nei seguenti  casi:  a)  quando  la  persona  o
l'unita'  organizzativa  che  svolge  la  funzione  fondamentale   ha
rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un
requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo
pensione al  quale  trasmette  le  risultanze  e  le  raccomandazioni
rilevanti nel proprio ambito di attivita' del fondo pensione  e  cio'
possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e
dei beneficiari; b) quando la persona o  l'unita'  organizzativa  che
svolge  la   funzione   fondamentale   ha   notato   una   violazione
significativa   della   legislazione,   dei   regolamenti   o   delle
disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle  sue
attivita' nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o
unita' organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo  pensione
al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni  rilevanti  nel
proprio ambito di attivita'. 
  6.  La  COVIP  tutela,  nei  limiti   consentiti   dall'ordinamento
giuridico, la  riservatezza  dei  dati  personali  dei  soggetti  che
effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare,  fermo
restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1,
l'identita' del soggetto che  ha  effettuato  la  comunicazione  puo'
essere rivelata solo con il suo consenso o quando la  conoscenza  sia
indispensabile per la difesa del soggetto a cui la  comunicazione  si
riferisce. 
  7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano  procedure  volte  a
garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni  ai  sensi  del
comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive,  discriminatorie  o
comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni. 
  8. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
diffamazione   ovvero   dei   casi   di    responsabilita'    civile,
l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il  titolare  di
una funzione fondamentale e il fondo pensione. 
  Art. 5-ter (Gestione dei rischi). - 1.  I  fondi  pensione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato  alle  loro
dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla
natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di  un
sistema efficace di gestione dei rischi. 
  2.  Un  efficace  sistema  di  gestione  dei  rischi   prevede   la
definizione delle  strategie,  dei  processi  e  delle  procedure  di
segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare,  gestire
e segnalare periodicamente  all'organo  individuato  dall'ordinamento
interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo
e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze. 
  3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato  nella  struttura
organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione,  tenendo
in  adeguata  considerazione  il  ruolo  dei  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o  altre
funzioni fondamentali. 
  4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono
verificarsi nei  fondi  pensione  o  nelle  imprese  cui  sono  stati
esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti  aree,
ove pertinenti: 
    a) gestione delle attivita' e delle passivita'; 
    b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni  e
impegni simili; 
    c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione; 
    d) gestione dei rischi operativi; 
    e) gestione dei rischi correlati alle riserve; 
    f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio; 
    g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al
portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. 
  5.  Con  riferimento  ai  rischi  che  gravano  sugli  aderenti   e
beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene  conto  nella
prospettiva dell'interesse degli stessi. 
  6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione  di
gestione dei rischi strutturata in modo  da  facilitare  l'attuazione
del sistema di gestione dei rischi. 
  Art. 5-quater  (Funzione  di  revisione  interna).  -  1.  I  fondi
pensione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nonche'  quelli  gia'
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n.  421,  aventi  soggettivita'  giuridica,   dispongono,   in   modo
proporzionato  alle  loro  dimensioni  e  all'organizzazione  interna
nonche'  alla  dimensione,  alla  natura,   alla   portata   e   alla
complessita' delle  loro  attivita',  di  una  efficace  funzione  di
revisione  interna  e  ne  garantiscono  l'autonomia  di  giudizio  e
l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. 
  2. La funzione di revisione interna  verifica  la  correttezza  dei
processi gestionali  ed  operativi  riguardanti  il  fondo  pensione,
l'attendibilita'   delle   rilevazioni   contabili   e    gestionali,
l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di  cui
all'articolo 4-bis, comma  5,  e  degli  altri  elementi  riguardanti
l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le
attivita' esternalizzate, e la funzionalita' dei flussi informativi. 
  3.  La  funzione  di  revisione  interna  riferisce  all'organo  di
amministrazione. 
  Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I  fondi  pensione  di
cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data
di entrata in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o
garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti  o  un  determinato
livello di prestazioni  nominano  almeno  una  persona  indipendente,
interna o esterna, titolare della funzione  attuariale  che  in  modo
efficace: 
    a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; 
    b)  verifica  l'adeguatezza  delle  metodologie  e  dei   modelli
sottostanti utilizzati per il calcolo delle  riserve  tecniche  e  le
ipotesi fatte a tal fine; 
    c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati  nel
calcolo delle riserve tecniche; 
    d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche
con i dati desunti dall'esperienza; 
    e) attesta l'affidabilita'  e  l'adeguatezza  del  calcolo  delle
riserve tecniche; 
    f)   formula   un   parere   sulla   politica   assicurativa   di
sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di
tale politica; 
    g)  formula  un  parere   sull'adeguatezza   degli   accordi   di
assicurazione nel caso in cui il  fondo  pensione  disponga  di  tali
accordi; 
    h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema  di  gestione
dei rischi. 
  2. La funzione attuariale e' esercitata  da  un  attuario  iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194,
ovvero  da  soggetti  che  dispongono  di  adeguate   conoscenze   ed
esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto  di  cui
all'articolo 5-sexies. 
  Art. 5-sexies (Requisiti di professionalita' e onorabilita',  cause
di ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive).  -
1. Con decreto adottato dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  sentita  la   COVIP,   sono   definiti   i   requisiti   di
professionalita',  complessivamente  funzionali   a   garantire   una
gestione  sana  e  prudente  del  fondo  pensione,  i  requisiti   di
onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  le
situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: 
    a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti
degli  organi  di  amministrazione  e  di   controllo   delle   forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20,  dotate  di  soggettivita'
giuridica; 
    b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del  caso,  le
persone o le entita'  esterne  impiegate  per  svolgere  le  funzioni
fondamentali; 
    c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13. 
  2.  I  componenti   dell'organismo   di   rappresentanza   di   cui
all'articolo 5, comma 5, e i  componenti  degli  organismi,  comunque
denominati di rappresentanza  degli  iscritti,  nelle  forme  di  cui
all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una
singola societa' o  ente,  possiedono  i  requisiti  di  onorabilita'
previsti dal decreto di cui al comma 1. 
  3.  Gli  organi  di  amministrazione  dei  fondi  pensione  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  di  quelli  gia'  istituiti  alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica, nonche'  delle  societa'  istitutrici  delle
forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che  hanno
fondi  pensione  interni,  per  quanto  di   rispettiva   competenza,
accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di  cui  al  decreto  previsto  dal  comma  1  e  ne  danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite. 
  Art. 5-septies (Esternalizzazione). - 1. I fondi  pensione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica,  possono  esternalizzare  funzioni  o  altre
attivita', comprese  le  funzioni  fondamentali.  La  responsabilita'
finale delle attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo
all'organo di amministrazione  del  fondo  pensione,  inclusa  quella
relativa all'osservanza  degli  obblighi  derivanti  da  disposizioni
normative nazionali, nonche'  di  quelli  derivanti  da  disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili. 
  2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano  funzioni
fondamentali o altre attivita' garantiscono che le relative modalita'
siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti: 
    a) arrecare un pregiudizio alla qualita' del sistema  di  governo
del fondo; 
    b) determinare un indebito incremento del rischio operativo; 
    c)  compromettere  la  capacita'  della   COVIP   di   verificare
l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo; 
    d) compromettere la capacita' del fondo di  fornire  un  servizio
continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari. 
  3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano  idonee  procedure
di selezione del fornitore di servizi, stipulano un  accordo  scritto
con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e  i  doveri  del
fondo  pensione  e  del  fornitore  di  servizi   e   provvedono   al
monitoraggio delle attivita' fornite. 
  4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la
COVIP  dell'esternalizzazione  e  di  qualunque  importante  sviluppo
successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni  fondamentali
o la gestione amministrativa o finanziaria  del  fondo  pensione,  la
COVIP ne riceve informativa  prima  che  l'esternalizzazione  diventi
operativa. 
  5. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai fondi  pensione
di cui al comma 1, e ai fornitori di  servizi  informazioni  relative
alle funzioni o alle attivita' esternalizzate. 
  6. La COVIP puo' effettuare  ispezioni  nei  locali  del  fornitore
delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso non sia  sottoposto
a vigilanza prudenziale di altra autorita' di  vigilanza,  dirette  a
verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio  dell'attivita'
di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. 
  Art. 5-octies (Politica di remunerazione). - 1. I fondi pensione di
cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data
di entrata in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita'   giuridica,   definiscono,   in   modo   proporzionato
all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla
portata e alla complessita' delle loro attivita', una  sana  politica
di remunerazione di tutte le persone che amministrano  effettivamente
il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del  responsabile,
di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre  categorie
di personale le cui attivita' hanno un impatto rilevante sul  profilo
di rischio del fondo. 
  2.  I  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1   sono   responsabili
dell'attuazione della politica di remunerazione. 
  3. Salvo quanto  diversamente  disposto  dal  regolamento  (UE)  n.
2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono  pubblicamente  note  con
regolarita' le informazioni essenziali  e  pertinenti  relative  alla
loro politica di remunerazione. 
  4.  Al  momento  di  stabilire   e   applicare   la   politica   di
remunerazione, i fondi di  cui  al  comma  1  rispettano  i  seguenti
principi: 
    a) la politica di remunerazione deve essere definita,  attuata  e
mantenuta in linea con le  attivita',  il  profilo  di  rischio,  gli
obiettivi e l'interesse a lungo termine, la  stabilita'  finanziaria,
la performance del fondo nel  suo  complesso  e  deve  sostenere  una
gestione sana, prudente ed efficace del fondo; 
    b) la politica di remunerazione  deve  essere  in  linea  con  il
profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli  aderenti  e
dei beneficiari; 
    c) la politica di remunerazione deve  prevedere  misure  volte  a
evitare i conflitti di interesse; 
    d) la politica di remunerazione  deve  essere  coerente  con  una
gestione  sana  ed  efficace   del   rischio   e   non   incoraggiare
un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di  rischio
e le regole del fondo; 
    e) la  politica  di  remunerazione  si  applica  al  fondo  e  ai
fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1,  a  meno
che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle  direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE; 
    f) la politica di remunerazione e' riesaminata  almeno  ogni  tre
anni; 
    g) la politica di remunerazione e la  sorveglianza  sulla  stessa
sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace. 
  Art. 5-nonies (Valutazione interna  del  rischio).  -  1.  I  fondi
pensione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  nonche'  quelli  gia'
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, aventi soggettivita' giuridica, in  modo  proporzionato  alle
loro dimensioni e alla  loro  organizzazione  interna,  nonche'  alla
dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle  loro
attivita'  effettuano  e  documentano  la  valutazione  interna   del
rischio. Tale valutazione e' effettuata con  riferimento  a  tutti  i
rischi rilevanti per il fondo ed e' eseguita almeno ogni tre  anni  o
immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di
rischio del fondo pensione. 
  2. La valutazione interna del rischio comprende: 
    a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei  rischi  e'
integrata nel processo gestionale  e  nei  processi  decisionali  del
fondo pensione; 
    b) una valutazione dell'efficacia del  sistema  di  gestione  dei
rischi; 
    c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione  previene  i
conflitti d'interesse con  l'impresa  promotrice,  qualora  il  fondo
pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma  3,  secondo
periodo; 
    d) una valutazione del  fabbisogno  finanziario  complessivo  del
fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento
adottato; 
    e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in
merito  all'erogazione  delle  loro  prestazioni   pensionistiche   e
all'efficacia di un'eventuale  azione  correttiva  tenendo  conto  di
tutti  gli  strumenti  previsti  dall'articolo   7-bis   e   relativa
disciplina di attuazione; 
    f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle
prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda  dei  casi,  garanzie,
impegni e qualsiasi altro  tipo  di  sostegno  finanziario  da  parte
dell'impresa promotrice,  l'assicurazione  o  la  riassicurazione  da
parte di  un'impresa  disciplinata  dalla  direttiva  2009/138/CE,  a
favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari; 
    g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi; 
    h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i  cambiamenti
climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al  deprezzamento
degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 
  3. Ai fini del comma  2,  i  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1
dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui  sono  o
potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che  potrebbero
avere un impatto sulla capacita' del fondo pensione di far fronte  ai
propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla
natura, alla portata e alla complessita'  dei  rischi  inerenti  alle
loro attivita'. I metodi sono descritti nella valutazione interna del
rischio. 
  4. La valutazione interna del rischio  e'  tenuta  in  conto  nelle
decisioni strategiche del fondo pensione. 
  Art. 5-decies (Sistema di governo dei fondi pensione costituiti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). - 1. Le  societa'  e  gli
enti  che  gestiscono  fondi  pensione  costituiti  nella  forma   di
patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  h),
assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura,  alla
portata e alla  complessita'  delle  attivita'  del  fondo  pensione,
l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli  4-bis,  5-bis,
5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza
con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di  riferimento.
La COVIP, sentite la Banca  d'Italia,  la  Consob  e  l'IVASS  adotta
specifiche   istruzioni   di   vigilanza   al   fine   di   garantire
l'assolvimento dei citati obblighi.». 
  8. All'articolo 6 del legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera b), le parole «che abbiano  ottenuto  il  mutuo
riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti  in  Italia
in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»; 
      2) alla lettera c), le parole «che abbiano  ottenuto  il  mutuo
riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «operanti  in  Italia
in regime di stabilimento o di prestazione di servizi»; 
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati  alla  gestione
di  fondi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettere  m-ter)   ed
m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; 
        b) alla lettera c) del comma 5-bis.  le  parole  «2004/39/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «2014/65/UE»; 
        c) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
          «5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i  fondi
pensione  danno   informativa   agli   iscritti   delle   scelte   di
investimento, predispongono e rendono  pubblicamente  disponibile  un
apposito documento  sugli  obiettivi  e  sui  criteri  della  propria
politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate  e  la
ripartizione strategica delle attivita' in relazione  alla  natura  e
alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il  modo
in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali,
sociali e di governo societario. Il documento e'  riesaminato  almeno
ogni tre anni, nonche' in modo tempestivo  dopo  qualsiasi  mutamento
rilevante della politica d'investimento ed e'  messo  a  disposizione
degli aderenti e, se a cio' interessati, dei  beneficiari  del  fondo
pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.»; 
        d) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
          «14. Le forme pensionistiche  complementari  possono  tener
conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni  di
investimento  sui  fattori   ambientali,   sociali   e   di   governo
societario.». 
  9. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le risorse dei  fondi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere da a) ad h), in gestione  sono  depositate  presso  un  unico
soggetto, distinto dal gestore,  che  presenti  i  requisiti  di  cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il soggetto nominato quale depositario: 
        a) mantiene in custodia tutti gli  strumenti  finanziari  del
fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti
finanziari aperto nei propri libri contabili e  tutti  gli  strumenti
finanziari che possono essergli fisicamente consegnati; 
        b)  garantisce  che  tutti  gli  strumenti  finanziari  siano
registrati in conti separati, aperti a nome del  fondo  pensione,  in
modo  tale  che  possano   essere   chiaramente   identificati   come
appartenenti allo stesso; 
        c)  per  tutte  le  altre  risorse  diverse  dagli  strumenti
finanziari  di  cui  alla  lettera  a)  il  depositario  verifica  la
proprieta' da parte del fondo pensione di tali  risorse,  in  base  a
informazioni  o  documenti  forniti  dal   fondo   pensione   e,   se
disponibili, in base a  prove  esterne.  Il  depositario  conserva  e
mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi; 
        d) esegue le istruzioni impartite dal fondo  pensione  o  dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo,  se  non  siano  contrarie
alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso  e
ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis; 
        e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le  attivita'
del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione  nei
termini d'uso; 
        f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi  ricevano  una
destinazione conforme alle regole del fondo pensione; 
        g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto
dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e
relativa normativa di attuazione, per gli OICR.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) il comma 3-bis e' abrogato; 
    e) al comma 3-ter dopo le parole «degli attivi, depositati»  sono
inserite le seguenti: «o custoditi» e  le  parole  «una  banca»  sono
sostituite dalle seguenti: «un soggetto»; 
    f) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 
      «3-quinquies. Gli amministratori e i  sindaci  del  depositario
riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita'  riscontrate
nella gestione dei fondi pensione e  forniscono  su  richiesta  della
COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono  venuti  a  conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di depositario. 
      3-sexies. Il depositario  e'  nominato  mediante  un  contratto
scritto. Il contratto disciplina la trasmissione  delle  informazioni
ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le  sue
funzioni. 
      3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al  comma  2
il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale,  corretto,
professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti  e
dei beneficiari. 
      3-octies. Il depositario non svolge attivita' in  relazione  al
fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo
pensione, gli aderenti e i beneficiari e  lo  stesso  depositario,  a
meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo
svolgimento delle  sue  funzioni  di  depositario  dagli  altri  suoi
compiti potenzialmente confliggenti,  e  i  potenziali  conflitti  di
interesse siano adeguatamente  identificati,  gestiti,  monitorati  e
comunicati  agli  aderenti  e  ai  beneficiari   nonche'   all'organo
amministrativo del fondo pensione. 
      3-nonies. Il depositario  e'  responsabile  nei  confronti  del
fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi
subita in conseguenza del colposo inadempimento o  dell'inappropriato
adempimento dei suoi  obblighi.  In  caso  di  perdita  di  strumenti
finanziari detenuti in custodia, il depositario,  se  non  prova  che
l'inadempimento  e'  stato  determinato  da  caso  fortuito  o  forza
maggiore, e' tenuto a restituire  senza  indebito  ritardo  strumenti
finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente,
salva la responsabilita' per ogni  altra  perdita  subita  dal  fondo
pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato
rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. 
      3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari  da  parte
del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta
impregiudicata la responsabilita' del depositario.». 
  10. Dopo il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le determinazioni  di  cui  al  comma  2-bis  considerano
l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e  dei  benefici
tra le generazioni.». 
  11. Al comma 5 dell'articolo  11  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, la parola  «titolare»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«beneficiario»  e  la  parola  «beneficiari»  e'   sostituita   dalla
seguente: «soggetti». 
  12. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252, le parole «articolo 1, comma 1, lettere e)  e  o),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
all'articolo 1, comma  1,  lettera  u),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  3,
comma 1, lettera h),». 
  13. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252, dopo le parole «forme pensionistiche individuali»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),» e le parole «.
La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al  comma
1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «, e la gestione delle
stesse». 
  14. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
252, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  13-bis  (Informazioni  generali  sulla  forma  pensionistica
complementare). - 1. Gli aderenti e i beneficiari sono  adeguatamente
informati  sulle  condizioni  della  rispettiva  forma  pensionistica
complementare, in particolare per quanto riguarda: 
    a) il nome della  forma  pensionistica  complementare,  lo  Stato
membro in cui la forma e' stata istituita e iscritta  all'Albo  e  il
nome della competente autorita' di vigilanza; 
    b) i diritti e gli obblighi delle  parti  coinvolte  nella  forma
pensionistica complementare; 
    c) le informazioni sul profilo di investimento; 
    d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e  dei
beneficiari; 
    e) le condizioni relative  alle  garanzie  integrali  o  parziali
previste dallo schema pensionistico o a  un  determinato  livello  di
prestazioni,  o  qualora  non  sia  fornita  alcuna   garanzia,   una
dichiarazione a tal fine; 
    f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi
di riduzione delle prestazioni, se presenti; 
    g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o  possono
decidere in merito agli investimenti,  le  informazioni  relative  ai
risultati   passati   degli   investimenti   relativi   alla    forma
pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o  tutti  gli
anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore  a  cinque
anni; 
    h)  la  struttura  dei  costi  sostenuti  dagli  aderenti  e  dai
beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello
di prestazioni; 
    i) le opzioni per la riscossione  della  rendita  a  disposizione
degli aderenti e dei beneficiari; 
    l) qualora l'aderente abbia il diritto di  trasferire  i  diritti
pensionistici,  le  informazioni  sulle  modalita'  relative  a  tale
trasferimento. 
  2. Per le forme pensionistiche complementari che  offrono  piu'  di
un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli  aderenti
assumono il rischio di  investimento,  gli  aderenti  sono  informati
delle condizioni relative alla gamma delle  opzioni  di  investimento
disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento  di  default
e, della regola  della  forma  pensionistica  in  base  al  quale  un
determinato aderente e' destinato a una data opzione di investimento. 
  3. Gli aderenti e i beneficiari o i  loro  rappresentanti  ricevono
entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative
a modificazioni delle regole della forma pensionistica.  Inoltre,  in
caso di modifiche significative alle  riserve  tecniche,  e'  fornita
indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari. 
  Art.  13-ter  (Informazioni  ai  potenziali  aderenti).  -   1.   I
potenziali aderenti a  una  forma  pensionistica  complementare  sono
informati, prima della loro adesione, circa: 
    a)  le  pertinenti  caratteristiche  della  forma  pensionistica,
compresi i tipi di prestazione; 
    b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni
di investimento; 
    c) le informazioni sul se e sul  come  sono  tenuti  in  conto  i
fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario  nella
strategia di investimento; 
    d) dove sono disponibili ulteriori informazioni. 
  2. Se il rischio di investimento ricade sugli  aderenti  ovvero  se
essi  possono  decidere  in  merito  agli  investimenti,  oltre  alle
informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni  relative
ai  risultati  passati  degli  investimenti   relativi   alla   forma
pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni
o riguardanti tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo
e' inferiore a cinque anni, nonche' le informazioni  sulla  struttura
dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 
  3.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono   fornite
tempestivamente,  dopo  la  loro  iscrizione,  a  coloro   che   sono
automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare. 
  Art. 13-quater (Informazioni periodiche agli aderenti). -  1.  Agli
aderenti e' trasmesso, con  cadenza  annuale,  un  documento  conciso
contenente  le  informazioni  relative  alla  posizione   individuale
dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento
contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche». 
  2. Tenendo conto della natura del regime della forma  pensionistica
complementare, il documento di cui  al  comma  1  include  almeno  le
seguenti informazioni chiave per gli aderenti: 
    a) i dati personali dell'aderente  compresa,  se  del  caso,  una
indicazione della data  di  pensionamento  prevista  dalla  legge  in
vigore al momento della  comunicazione,  dell'eta'  di  pensionamento
stabilita dalla forma  pensionistica  complementare  o  dalla  stessa
stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente; 
    b) il nome della forma pensionistica  complementare,  l'indirizzo
di contatto e  l'identificazione  del  comparto  a  cui  e'  iscritto
l'aderente; 
    c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o  parziali
previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il
luogo in cui e' possibile reperire maggiori informazioni; 
    d)  le  informazioni  sui  diritti  maturati   o   sul   capitale
accumulato; 
    e)  le   informazioni   sui   contributi   versati   alla   forma
pensionistica complementare dall'impresa promotrice e  dall'aderente,
nel corso degli ultimi dodici mesi; 
    f) una suddivisione dei costi  dedotti  nel  corso  degli  ultimi
dodici mesi; 
    g) le informazioni relative al  livello  di  finanziamento  della
forma pensionistica complementare nel suo complesso; 
    h) le informazioni sul se e sul  come  sono  tenuti  in  conto  i
fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario  nella
strategia di investimento. 
  3.  Con  il  documento  di  cui  al  comma  1  sono  anche  fornite
informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate
sull'eta' di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonche'  una
clausola  di  esclusione  della  responsabilita'  secondo  cui   tali
proiezioni potrebbero differire dal valore finale  delle  prestazioni
ricevute. 
  4. Il documento di cui al comma 1  precisa  dove  e  come  ottenere
informazioni aggiuntive, tra cui: 
    a) le ulteriori  informazioni  sulle  opzioni  per  gli  aderenti
previste dalla forma pensionistica complementare; 
    b) le informazioni sui bilanci,  i  rendiconti  e  sul  documento
illustrante i principi della politica di investimento; 
    c) le informazioni sulle  ipotesi  prese  a  riferimento  per  le
proiezioni delle prestazioni pensionistiche; 
    d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  5. Per le forme pensionistiche complementari in  cui  gli  aderenti
assumono  il  rischio  di  investimento  e  in  cui   un'opzione   di
investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola  dello
schema pensionistico,  il  documento  indica  dove  sono  disponibili
ulteriori informazioni. 
  6.  Sono  indicati  in  modo  chiaro  e  visibile   i   cambiamenti
sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data
cui si riferiscono le informazioni. 
  7. Le informazioni di cui  al  comma  4,  lettera  c),  sono  anche
fornite agli aderenti che le richiedano. 
  Art. 13-quinquies (Informazioni agli aderenti durante  la  fase  di
prepensionamento). - 1. In aggiunta alle informazioni  periodiche  di
cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno  tre
anni prima della possibile eta'  di  pensionamento  o  su  successiva
richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni  di  erogazione
delle prestazioni pensionistiche. 
  Art. 13-sexies (Informazioni ai  beneficiari  durante  la  fase  di
erogazione delle rendite). - 1. Ai  beneficiari  sono  periodicamente
fornite,  da  parte  della  forma   pensionistica   complementare   o
dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione  delle  rendite,
informazioni sulle  prestazioni  dovute  e  sulle  eventuali  opzioni
esercitabili per la loro erogazione. 
  2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta  che  sia
stata adottata una  decisione  che  comporta  un'eventuale  riduzione
dell'importo delle prestazioni dovute,  e  comunque  tre  mesi  prima
dell'attuazione della decisione. 
  3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate  nel
caso in cui gli stessi assumano una parte significativa  del  rischio
di investimento nella fase di erogazione. 
  Art. 13-septies (Principi in  tema  di  informative  ai  potenziali
aderenti, aderenti e beneficiari). - 1. Le informazioni di  cui  agli
articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono
accurate  ed  aggiornate;  b)  sono   formulate   in   modo   chiaro,
comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e  di
termini tecnici laddove si possono  comunque  usare  termini  di  uso
comune; c) non sono fuorvianti e ne  e'  garantita  la  coerenza  nel
vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne
la lettura; e) sono redatte in  lingua  italiana;  f)  sono  messe  a
disposizione  dei  potenziali  aderenti,   degli   aderenti   e   dei
beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi  elettronici,  anche  su
supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.». 
  15. Al  comma  3  dell'articolo  14,  la  parola  «beneficiari»  e'
sostituita dalla seguente: «soggetti», le parole «di cui all'articolo
13» sono sostituite dalla seguente: «individuali» e le parole «di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12»  sono  sostituite
dalla seguente: «collettive». 
  16. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
252, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 14-bis (Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro
Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma  1,
i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita'  giuridica  ed  operanti  secondo  il  principio  della
capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della
COVIP possono  trasferire  tutte  o  parte  delle  passivita',  delle
riserve tecniche e delle altre obbligazioni  e  diritti,  nonche'  le
attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno
schema pensionistico a  un  fondo  pensione  ricevente  registrato  o
autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto  all'approvazione
preventiva: 
    a)  della  maggioranza  degli  aderenti  e  la  maggioranza   dei
beneficiari  coinvolti  nel  trasferimento  o,  se   del   caso,   la
maggioranza dei loro rappresentanti. Le  informazioni  relative  alle
condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti
e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei  loro  rappresentanti
in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima  che
il fondo ricevente presenti istanza di  autorizzazione  alla  propria
Autorita' di vigilanza; 
    b) dell'impresa promotrice. 
  3.  Il  trasferimento  di  cui  al  comma  1  e'  inoltre  soggetto
all'autorizzazione da parte  dell'autorita'  competente  dello  Stato
membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso  della
COVIP. A tal fine la COVIP valuta se: 
    a) nel caso di un trasferimento parziale delle passivita',  delle
riserve tecniche, delle altre obbligazioni e  altri  diritti  nonche'
delle  attivita'  corrispondenti  o  del  relativo   equivalente   in
contanti,  gli  interessi  a  lungo  termine  degli  aderenti  e  dei
beneficiari della parte  restante  dello  schema  sono  adeguatamente
protetti; 
    b) i diritti individuali degli aderenti e  dei  beneficiari  sono
almeno gli stessi dopo il trasferimento; 
    c) le  attivita'  corrispondenti  allo  schema  pensionistico  da
trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire  la  passivita',  le
riserve tecniche e le altre obbligazioni  e  diritti  da  trasferire,
conformemente alle norme applicabili nello Stato  membro  di  origine
del fondo pensione trasferente; 
    d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti  e
dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente. 
  4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al  comma
3 all'autorita' competente dello Stato  membro  d'origine  del  fondo
pensione  ricevente  entro  otto  settimane  dal  ricevimento   della
richiesta da  parte  dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro
d'origine del fondo pensione  ricevente.  La  COVIP  ne  da  altresi'
comunicazione al fondo trasferente. 
  5. Quando il trasferimento comporta lo  svolgimento  da  parte  del
fondo ricevente di un'attivita' transfrontaliera nel territorio della
Repubblica italiana, la COVIP informa  l'autorita'  competente  dello
Stato  membro  di  origine  del  fondo   pensione   ricevente   delle
disposizioni di diritto della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro  in
materia di schemi pensionistici aziendali  e  professionali  in  base
alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche'  delle
norme dello Stato membro  ospitante  relative  alle  informazioni  da
fornire  ai  potenziali  aderenti,  aderenti  e  beneficiari  che  si
applicano  all'attivita'  transfrontaliera.  Tali  informazioni  sono
comunicate entro un termine di ulteriori  quattro  settimane  e  sono
aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa. 
  6.  All'attivita'  transfrontaliera  di  cui  al  comma  5  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4,  5,
8 e 9. 
  Art. 14-ter (Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro
Stato membro). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma  1,
i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita'  giuridica  ed  operanti  secondo  il  principio  della
capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della
COVIP possono ricevere tutte o parte delle passivita', delle  riserve
tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche'  le  attivita'
corrispondenti o il relativo equivalente in contanti  di  uno  schema
pensionistico  di  un  fondo  pensione   trasferente   registrato   o
autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. 
  2.   Il   trasferimento   di   cui   al   comma   1   e'   soggetto
all'autorizzazione preventiva da parte della  COVIP  previo  consenso
dell'autorita' competente dello  Stato  membro  d'origine  del  fondo
trasferente. La  richiesta  di  autorizzazione  al  trasferimento  e'
presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP  concede  o  nega
l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro
tre mesi dal ricevimento della richiesta. 
  3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al  comma
2 contiene le seguenti informazioni e dati: 
    a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo
ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento; 
    b) una descrizione delle principali caratteristiche dello  schema
pensionistico; 
    c) una descrizione delle passivita' o delle riserve  tecniche  da
trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonche' delle
attivita' corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti; 
    d) i nomi e le ubicazioni delle  amministrazioni  principali  dei
fondi trasferenti  e  riceventi  nonche'  l'indicazione  dello  Stato
membro in cui ciascun fondo e' registrato o autorizzato; 
    e)  l'ubicazione  dell'amministrazione  principale   dell'impresa
promotrice e il nome di quest'ultima; 
    f) una prova della preventiva approvazione del  trasferimento  da
parte della  maggioranza  degli  aderenti  e  della  maggioranza  dei
beneficiari coinvolti  o,  se  del  caso,  la  maggioranza  dei  loro
rappresentanti e dell'impresa promotrice; 
    g) se del caso, i nomi degli Stati membri il  cui  diritto  della
sicurezza sociale e diritto  del  lavoro  pertinente  in  materia  di
schemi pensionistici aziendali e professionali  e'  applicabile  allo
schema pensionistico interessato. 
  4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3
all'autorita'  competente  del  fondo  trasferente,   dopo   il   suo
ricevimento. 
  5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se: 
      a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono  state  fornite
dal fondo ricevente; 
      b) la struttura amministrativa, la situazione  finanziaria  del
fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o
l'esperienza dei soggetti che  gestiscono  il  fondo  ricevente  sono
compatibili con il trasferimento proposto; 
      c)  gli  interessi  a  lungo  termine  degli  aderenti  e   dei
beneficiari del fondo ricevente e la parte  trasferita  dello  schema
sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento; 
      d) le riserve tecniche del fondo ricevente  sono  integralmente
coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta
lo svolgimento di un'attivita' transfrontaliera; 
      e) le attivita' da trasferire sono  sufficienti  e  adeguate  a
coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni  e
gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili
nella Repubblica italiana; 
      f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli  aderenti
e beneficiari attuali del fondo ricevente. 
  6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione,  la  COVIP  motiva  tale
rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta. 
  7. La COVIP comunica all'autorita' competente dello Stato membro di
origine del  fondo  trasferente  la  decisione  adottata,  entro  due
settimane dalla sua adozione. 
  8. Quando il trasferimento comporta un'attivita'  transfrontaliera,
la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da
quanto  le  ha  ricevute,  le  informazioni  fornite   dall'autorita'
competente  dello  Stato  membro  di  origine  del   fondo   pensione
trasferente relative alle disposizioni  di  diritto  della  sicurezza
sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici  aziendali  e
professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve  essere
gestito nonche' le norme dello Stato membro ospitante  relative  alle
informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli  aderenti  e  ai
beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera. 
  9. Dopo la  ricezione  dell'autorizzazione  da  parte  della  COVIP
ovvero  qualora  non  sia  pervenuta  una  comunicazione  in   ordine
all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla  stessa
il fondo pensione ricevente  puo'  cominciare  a  gestire  lo  schema
pensionistico trasferito. 
  10. All'attivita'  transfrontaliera  di  cui  al  comma  8  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6,  9,
10 e 11.». 
  17. All'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 le parole «operare  con  riferimento  a  datori  di
lavoro o di lavoratori residenti nel territorio  di  un  altro  Stato
membro e'  tenuto  a  comunicare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«effettuare attivita'  transfrontaliera  in  un  altro  Stato  membro
comunica» e dopo le parole «il nome» sono inserite  le  seguenti:  «e
l'ubicazione dell'amministrazione principale»; 
    b) al comma 4 la parola «loro» e'  soppressa  e  dopo  la  parola
«ricevimento» sono inserite le seguenti: «di tutte le informazioni di
cui al comma 3»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura
amministrativa, la situazione finanziaria ovvero  l'onorabilita',  la
professionalita'  e  l'esperienza  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione e controllo e del  responsabile  del  fondo  pensione
siano compatibili con il tipo  di  operazioni  proposte  nello  Stato
membro ospitante, la  stessa  puo',  con  apposito  provvedimento  da
adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le  informazioni  di
cui al comma 3, non consentire  al  fondo  pensione,  anche  mediante
revoca dell'autorizzazione, di avviare  l'attivita'  transfrontaliera
comunicata, dandone se  del  caso  informazione  anche  all'Autorita'
dello Stato membro ospitante.»; 
    d) al comma 6 le parole «agli  iscritti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai potenziali aderenti, agli  aderenti  e  ai  beneficiari
interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera»; 
    e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8 le parole «ai commi 6 e 7»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 6» e le parole «decorsi due mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «decorse sei settimane»; 
    g) al comma 9 le parole  «,  mentre  la  COVIP  e'  competente  a
vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al  comma  7»  sono
soppresse; 
    h) al comma 10 le parole «in materia di diritto  della  sicurezza
sociale e  di  diritto  del  lavoro  applicabili  ai  fondi  pensione
transfrontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»
e le parole «al datore di lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'impresa promotrice»; 
    i) il comma 12 e' abrogato. 
  18. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole  «2003/41/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «(UE) 2016/2341»; 
    b) al comma 2 dopo le parole «concernenti la denominazione»  sono
inserite   le   seguenti:   «e   l'ubicazione    dell'amministrazione
principale»; 
    c) al comma 3  le  parole  «ai  limiti  agli  investimenti»  sono
soppresse, le parole «agli iscritti» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai  beneficiari  interessati
dalla relativa  attivita'  transfrontaliera  nonche'  in  materia  di
depositario» e le parole «decorsi due  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decorse sei settimane»; 
    d) al comma 4 dopo la  parola  «portabilita'»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' le disposizioni  della  COVIP  che  indicano  le
informazioni necessarie ai fini del controllo del  rispetto  di  tali
norme  e  le  informazioni,  comprese  quelle  relative  ai   singoli
iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza
complementare. I fondi pensione in regime di  contribuzione  definita
sono inoltre  tenuti,  in  relazione  all'attivita'  transfrontaliera
svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per
i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7»; 
    e) il comma 6 e' abrogato; 
    f) al comma 6-bis le parole «,  5  e  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 5»; 
    g)  al  comma  8  le  parole  «,  ferma  restando  la  competenza
dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul  rispetto
delle disposizioni di cui al comma 6» sono soppresse; 
    h) al comma 9 le parole «in materia di  diritto  della  sicurezza
sociale e di diritto del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui al comma 3». 
  19. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«La COVIP  puo'  utilizzare  i  dati,  le  notizie,  le  informazioni
acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza
previste dal presente decreto,  ivi  compresa  l'adozione  di  misure
correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per  le  seguenti
finalita': 
      a)  pubblicare  indicatori  per  ciascuna  forma  pensionistica
complementare, che  possano  essere  di  aiuto  agli  aderenti  e  ai
beneficiari   nelle   decisioni   concernenti   la   loro   posizione
individuale; 
      b) difendersi nell'ambito dei  procedimenti  giurisdizionali  e
dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti  e  gli  esperti
dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal  segreto  d'ufficio,
anche dopo la cessazione del rapporto  di  lavoro  o  la  conclusione
dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire  all'organo  di  vertice
della  COVIP  tutte  le  irregolarita'   constatate,   anche   quando
configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone
non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati,  le  notizie,  le
informazioni ricevuti  in  ragione  dell'ufficio,  se  non  in  forma
sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme  pensionistiche
complementari non possano essere individuate.»; 
    c) al comma 1-quinquies le parole «sulle banche depositarie» sono
sostituite dalle seguenti: «sui depositari»; 
    d) al comma 1-sexies l'ultimo periodo e' abrogato; 
    e) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti: 
      «1-octies. La COVIP, secondo le  modalita'  e  alle  condizioni
previste dalle disposizioni  dell'Unione  europea,  collabora,  anche
mediante scambio di informazioni, con: 
        a) le banche centrali del Sistema europeo di banche  centrali
(SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE)  e  altri  organismi
con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie; 
        b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della
vigilanza sui sistemi di pagamento. 
      1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita'
amministrative o giudiziarie o gli altri organismi  che  intervengono
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in  Italia
o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.»; 
    f) al comma 2 dopo le parole «riguardo  ai  fondi  pensione  che»
sono inserite le seguenti: «effettuano trasferimenti transfrontalieri
ovvero» e le parole «dell'articolo 15-ter,  commi  4,  5  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis, comma 5 e  15-ter,
commi 4 e 5»; 
    g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni  previsti
dal  presente  articolo  avvengono  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
        a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio
delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati; 
        b) le informazioni ricevute  dai  soggetti  interessati  sono
soggette  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio  di  cui  al  presente
articolo; 
        c) le informazioni ricevute  dalla  COVIP  provenienti  dalle
istituzioni  dell'Unione  europea,  nonche'  dalle  autorita'  e  dai
comitati che compongono il SEVIF possono essere  trasmesse  ad  altre
autorita' italiane o a terzi soltanto con il  consenso  del  soggetto
che le ha fornite e unicamente per i fini  per  cui  il  consenso  e'
stato accordato.». 
  20. All'articolo 15-quinquies, comma 1, del decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, la parola «La» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1  e  2,  6,  comma  5-bis,
lettere a) e b), e 7, la». 
  21. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
252, e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis (Bilanci e rendiconti). - 1. I fondi pensione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita'  giuridica,  redigono  e  rendono  pubblici,  i  propri
bilanci e le relazioni ai predetti documenti. 
  2.  Le  societa'  e  gli  enti  che  hanno   istituito   le   forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono
e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni  ai
predetti documenti. 
  3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attivita',
delle  passivita'  e  della  situazione   finanziaria   della   forma
pensionistica  complementare   e   includono   un'informativa   sugli
investimenti significativi. 
  4. I bilanci,  i  rendiconti  e  le  informazioni  contenute  nelle
relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati. 
  5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2
e' dato conto se ed in quale misura nella gestione  delle  risorse  e
nelle  linee  seguite  nell'esercizio  dei  diritti  derivanti  dalla
titolarita'  dei  valori   in   portafoglio   si   siano   presi   in
considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. 
  6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni
sociali agli effetti di  cui  agli  articoli  2621,  2621-bis,  primo
comma, e 2621-ter del codice civile.». 
  22. All'articolo 18 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ferme restando le  competenze  di  vigilanza  sui  soggetti
gestori  definite  negli  ordinamenti  settoriali,  la  COVIP,  avuto
riguardo alla tutela degli iscritti  e  dei  beneficiari  e  al  buon
funzionamento del sistema di previdenza  complementare,  esercita  la
vigilanza  prudenziale  sulle  forme  pensionistiche   complementari,
perseguendo la trasparenza e la  correttezza  dei  comportamenti,  la
sana  e  prudente  gestione  e  la  loro  solidita'.  La   COVIP   ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.»; 
    b) al comma 3 le parole «La COVIP e' composta da un presidente  e
da quattro membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'organo  di
vertice della COVIP e' composto da un presidente e da due membri»; 
    c) al comma 4, al primo periodo, le  parole  «della  COVIP»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dell'organo  di  vertice»  e  al  quarto
periodo  le  parole  «La  COVIP»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«L'organo di vertice». 
  23. All'articolo 19 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le parole  «forme  pensionistiche  complementari»  sono
inserite  le  seguenti:  «con  approccio  prospettico  e  basato  sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo  tempestivo  e
proporzionato alle dimensioni,  alla  natura,  alla  portata  e  alla
complessita'    delle    attivita'    della    forma    pensionistica
complementare»; 
      2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) elabora gli schemi degli statuti  e  dei  regolamenti
delle forme pensionistiche complementari; 
        a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso  gli
schemi degli statuti e dei regolamenti,  in  materia  di  sistema  di
governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione  dei
fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera   i),   incluse   le   funzioni
fondamentali, nonche' relativamente al documento  sulla  politica  di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;»; 
      3) alla lettera b) le parole «dei requisiti di cui al  comma  3
dell'articolo 4  e  delle  altre»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«delle»; 
      4) alla lettera c)  le  parole  «il  rispetto  dei  criteri  di
individuazione e ripartizione del rischio come individuati  ai  sensi
dei commi 11 e 13 dell'articolo 6» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«la  coerenza  della  politica  di  investimento  e  dei  criteri  di
individuazione e ripartizione del rischio della  forma  pensionistica
complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6,  comma
5-quater,  con  le  previsioni  di  cui  all'articolo  6  e  relative
disposizioni di attuazione»; 
      5) alla lettera e) le parole «verifica le  linee  di  indirizzo
della  gestione  e»  e  le  parole  «all'articolo  6,  nonche'»  sono
soppresse; 
      6)  alla  lettera  f)  dopo  le  parole  «disponibili  per   la
valorizzazione;» sono inserite le seguenti: «detta  disposizioni  per
la redazione  dei  bilanci,  dei  rendiconti  e  delle  relazioni  ai
predetti documenti, nonche' circa le modalita'  attraverso  le  quali
tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli  aderenti;»
e le parole  «e  il  rendiconto  annuale  della  forma  pensionistica
complementare; il rendiconto e il prospetto  sono  considerati  quali
comunicazioni sociali agli  effetti  di  cui  all'articolo  2621  del
codice civile» sono soppresse; 
      7) alla lettera g), numero 3),  le  parole  «sia  per  la  fase
inerente alla raccolta delle  adesioni  sia  per  quella  concernente
l'informativa   periodica    agli    aderenti    circa    l'andamento
amministrativo   e    finanziario    delle    forme    pensionistiche
complementari, anche al fine di  eliminare  distorsioni  che  possano
arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine  elabora  schemi  per
gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti  e  le
note informative da indirizzare ai potenziali  aderenti  a  tutte  le
forme pensionistiche  complementari,  nonche'  per  le  comunicazioni
periodiche  da  inoltrare   agli   aderenti   alle   stesse;   vigila
sull'attuazione delle predette  disposizioni  nonche',  in  generale,
sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei  rapporti  con  gli
aderenti, nonche' sulle modalita' di  pubblicita',  con  facolta'  di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle  disposizioni   stesse»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«relativamente alle informazioni generali sulla  forma  pensionistica
complementare,  alle  informazioni  ai  potenziali   aderenti,   alle
informazioni  periodiche  agli  aderenti,  alle   informazioni   agli
aderenti durante la fase di prepensionamento e alle  informazioni  ai
beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale  fine
elabora schemi  per  le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali
aderenti,  agli  aderenti  e  ai  beneficiari  di  tutte   le   forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle  modalita'  di
pubblicita';»; 
      8) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
        «h) vigila sull'osservanza delle  disposizioni  del  presente
decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione  dello  stesso,
nonche'   delle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facolta'  di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;»; 
      9) alla lettera i) dopo le  parole  «presso  le  stesse,»  sono
inserite le seguenti: «, ivi comprese le attivita'  esternalizzate  e
su quelle oggetto di riesternalizzazione,»; 
      10) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
        «l-bis)   diffonde   regolarmente    informazioni    relative
all'andamento della previdenza complementare;»; 
      11) alla lettera m) le parole «pubblica e» sono soppresse e  la
parola «problemi» e' sostituita dalla seguente: «temi»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP  puo'  richiedere
in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di  controllo,
il direttore generale, il responsabile e i  titolari  delle  funzioni
fondamentali  forniscano  alla  stessa,  per  quanto  di   rispettiva
competenza,  informazioni  e  valutazioni  su   qualsiasi   questione
relativa alla forma pensionistica complementare  e  trasmettano  ogni
dato e documento richiesto. Con le modalita' e nei  termini  da  essa
stessa stabiliti, la COVIP puo' disporre l'invio sistematico: 
        a) delle segnalazioni statistiche e  di  vigilanza,  comprese
quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di ogni  altro  dato  e
documento, anche per  finalita'  di  monitoraggio  del  funzionamento
complessivo del sistema di  previdenza  complementare  in  attuazione
delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2; 
        b) dei verbali delle  riunioni  e  degli  accertamenti  degli
organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.»; 
    c) al comma 4 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) convocare presso  di  se'  i  componenti  degli  organi  di
amministrazione e di controllo, i direttori generali, i  responsabili
delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle  funzioni
fondamentali; 
      b) ordinare la convocazione degli organi di  amministrazione  e
di controllo delle  forme  pensionistiche  complementari,  fissandone
l'ordine  del  giorno;  in  caso  di  inottemperanza  puo'  procedere
direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione  e  di
controllo delle forme pensionistiche complementari;»; 
    d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,  della
portata  e   della   complessita'   delle   attivita'   delle   forme
pensionistiche complementari,  la  COVIP  esamina  periodicamente  le
strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti  dalle
forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del
presente decreto e della normativa secondaria adottata in  attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto  delle  circostanze  in  cui  le
forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove  opportuno,  dei
soggetti  che  eseguono  per  loro  conto  funzioni  fondamentali   o
qualsiasi altra attivita' esternalizzata. Tale esame comprende: 
        a) una valutazione  dei  requisiti  qualitativi  relativi  al
sistema di governo; 
        b) una valutazione dei rischi cui la forma  pensionistica  e'
esposta; 
        c) una valutazione della capacita' della forma di valutare  e
gestire tali rischi. 
  5-ter. La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento  di  monitoraggio
ritenuto opportuno, incluse le  prove  di  stress,  che  consenta  di
rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una  forma
pensionistica  complementare  e  di  monitorare  come  vi  sia  posto
rimedio. 
  5-quater.  La  COVIP  puo'  richiedere  alle  forme  pensionistiche
complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate
nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.». 
  24.  All'articolo  19-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, dopo le parole «di controllo,»  sono  inserite
le  seguenti:  «i  direttori  generali,»  e  dopo  le  parole  «forme
pensionistiche  complementari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   i
titolari delle funzioni fondamentali». 
  25. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo  le  parole  «amministrazione  e  di  controllo,»  sono
inserite  le  seguenti:  «i  direttori  generali,  i  titolari  delle
funzioni fondamentali», e dopo  le  parole  «articolo  15  che»  sono
aggiunte le seguenti: «in relazione alle rispettive competenze»; 
      2) alla lettera b) le parole «5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «1, commi 1-bis  e  4,  4-bis,  5,  5-bis,
5-ter,  5-quater,   5-quinquies,   5-sexies,   5-septies,   5-octies,
5-nonies,  6,  7,  11,  13-bis,  13-ter,   13-quater,   13-quinquies,
13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis,»; 
      3) alla lettera  c)  dopo  le  parole  «sulle  cause  di»  sono
inserite le seguenti: «ineleggibilita' e di», le parole «e decadenza»
sono sostituite dalle seguenti: «e sulle situazioni impeditive» e  le
parole «4, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «5-sexies»; 
      4) alla lettera d) le parole «4, comma 3» sono sostituite dalla
seguente: «5-sexies»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nelle ipotesi di cui al  comma  2,  nei  casi  di  maggiore
gravita',  la  COVIP  puo'  dichiarare   decaduti   dall'incarico   i
componenti  degli  organi  collegiali,  il  direttore  generale,   il
responsabile della forma pensionistica e i  titolari  delle  funzioni
fondamentali.». 
    c) al comma 4 le parole «, con la  procedura  di  cui  al  titolo
VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP» sono
soppresse, al terzo periodo  le  parole  «Gli  enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «I fondi pensione e le societa' istitutrici di  forme
pensionistiche complementari» e dopo il terzo periodo e' inserito  il
seguente: «I fondi dotati di soggettivita' giuridica  sono  obbligati
ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.»; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Alle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  trova
applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative
riguardanti le violazioni  in  materia  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.». 
  26. Dopo l'articolo 19-quater del decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-quinquies (Procedura sanzionatoria). -  1.  La  COVIP,  ad
eccezione dei casi di  mancanza  di  pregiudizio  per  il  tempestivo
esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  o  per  gli  interessi  dei
potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari  e  degli  altri
aventi diritto a  prestazioni  da  parte  della  forma  pensionistica
complementare,  nel  termine  di  novanta  giorni   dall'accertamento
dell'infrazione ovvero  nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i
soggetti  residenti  all'estero,  avvia  la  procedura  sanzionatoria
mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della
violazione, con lettera  recante  indicazione  dei  fatti  accertati,
della  violazione  riscontrata  e   delle   sanzioni   amministrative
applicabili. 
  2. Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della
contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati  possono,  in
sede  istruttoria,  presentare  alla  COVIP  deduzioni   e   chiedere
un'audizione personale. Dell'audizione e' redatto apposito verbale. 
  3. Tenuto  conto  degli  atti  di  contestazione,  delle  deduzioni
scritte presentate dagli interessati e delle  dichiarazioni  rese  in
audizione,  l'organo  di  vertice  della  COVIP  decide   in   ordine
all'applicazione  delle  sanzioni  o  dispone   l'archiviazione   del
procedimento con provvedimento motivato. 
  4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il  quale
non e' stato presentato alcun ricorso in tempo  utile  e'  pubblicato
senza ritardo e per estratto  sul  sito  web  della  COVIP,  fornendo
informazioni sul tipo e la  natura  della  violazione  e  l'identita'
delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il  provvedimento
di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP
ne da' menzione nel proprio sito web a margine  della  pubblicazione,
annotando successivamente anche l'esito dello  stesso.  Tenuto  conto
della natura  della  violazione  e  degli  interessi  coinvolti,  nel
provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell'autore della violazione. 
  5. Nel provvedimento di applicazione  della  sanzione  puo'  essere
deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora: 
    a) la pubblicazione dell'identita'  delle  persone  giuridiche  o
dell'identita' o dei  dati  personali  delle  persone  fisiche  possa
causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti,  purche'
tale pregiudizio sia determinabile; 
    b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilita' dei mercati
finanziari o un'indagine in corso. 
  6. Quando le situazioni  descritte  nel  comma  5  hanno  carattere
temporaneo, la pubblicazione dei  nomi  dei  soggetti  sanzionati  e'
effettuata quando queste sono venute meno. 
  7. Alla riscossione  delle  sanzioni  si  provvede  mediante  ruolo
secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973,  n.  602.  I  proventi  derivanti
dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono  al  bilancio
dello Stato. 
  8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da  1
a  7,  la  propria   procedura   di   applicazione   delle   sanzioni
amministrative. 
  9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata  dal  codice  del  processo  amministrativo   ai   sensi
dell'articolo  133,  comma  1,  lettera  l),  del  medesimo   codice.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva (UE) 2016/2341 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle  attivita'
          e alla  vigilanza  degli  enti  pensionistici  aziendali  o
          professionali e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  23  dicembre
          2016, n. L 354. 
              La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2016 - 2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          6 novembre 2017, n. 259. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per  la
          tutela  del  risparmio  e   la   disciplina   dei   mercati
          finanziari)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2005, n. 301, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   28
          (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita'
          e di supervisione  degli  enti  pensionistici  aziendali  o
          professionali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          marzo 2007, n. 70. 
              Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O. 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
          presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di
          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
          complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
          gestiti dagli enti di diritto privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,  al  fine  di  assicurare  piu'  elevati  livelli   di
          copertura previdenziale. 
              1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui  al
          presente  decreto  limitano  le  proprie   attivita'   alla
          previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. 
              2. L'adesione alle forme  pensionistiche  complementari
          disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria. 
              3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: 
                a) "forme pensionistiche  complementari  collettive":
          le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da  a)  a
          h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui  all'articolo
          20, iscritte all'apposito albo,  alle  quali  e'  possibile
          aderire collettivamente o individualmente e  con  l'apporto
          di quote del trattamento di fine rapporto; 
                b) "forme pensionistiche complementari  individuali":
          le  forme  di  cui  all'articolo  13,  che  hanno  ottenuto
          l'approvazione del regolamento da parte  della  COVIP  alle
          quali e' possibile destinare quote del trattamento di  fine
          rapporto; 
                c) "COVIP": la Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
          pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18,  di  seguito
          denominata: "COVIP"; 
                c-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5) "CERS" o "ESRB": Comitato europeo per il rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                c-ter) "aderenti" o "iscritti": le  persone,  diverse
          dai  beneficiari,   che   hanno   aderito   a   una   forma
          pensionistica complementare; 
                c-quater) "beneficiari": le persone che  percepiscono
          le prestazioni pensionistiche; 
                c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del
          sistema di governo di una forma pensionistica complementare
          una capacita'  interna  di  svolgere  compiti  pratici:  un
          sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali,
          la  funzione  di  gestione  dei  rischi,  la  funzione   di
          revisione interna e la funzione attuariale; 
                c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro
          organismo, a prescindere dal  fatto  che  comprenda  o  sia
          composto da una o piu' persone giuridiche  o  fisiche,  che
          agisce in qualita' di datore  di  lavoro  o  di  lavoratore
          autonomo, oppure una loro combinazione,  e  che  offre  una
          forma pensionistica o versa contributi a una forma; 
                c-septies)  "potenziali  aderenti":  le  persone  che
          hanno  diritto  ad  aderire  a  una   forma   pensionistica
          complementare; 
                c-octies)  "rischi  biometrici":  rischi  relativi  a
          morte, invalidita' e longevita'; 
                c-nonies) "rischio operativo": il rischio di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                c-decies)   "Stato   membro":   uno   Stato    membro
          dell'Unione  europea  o  uno  Stato  aderente  allo  Spazio
          economico europeo, come tale equiparato allo  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                c-undecies)  "Stato  membro  di  origine":  lo  Stato
          membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata  o
          autorizzata e in cui  e'  situata  la  sua  amministrazione
          principale e, cioe', il  luogo  in  cui  sono  adottate  le
          principali decisioni strategiche; 
                c-duodecies)  "Stato  membro  ospitante":  lo   Stato
          membro il cui diritto della sicurezza sociale e del  lavoro
          pertinente in materia di schemi pensionistici  aziendali  o
          professionali  si  applica  al   rapporto   tra   l'impresa
          promotrice e gli aderenti o i beneficiari; 
                c-terdecies) "Stato aderente  allo  Spazio  economico
          europeo": uno  Stato  aderente  all'accordo  di  estensione
          della  normativa  dell'Unione  europea  in   materia,   fra
          l'altro, di circolazione delle merci,  dei  servizi  e  dei
          capitali agli Stati appartenenti  all'Associazione  europea
          di libero scambio firmato ad Oporto  il  2  maggio  1992  e
          ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                c-quaterdecies)     "attivita'     transfrontaliera":
          l'attivita'  che  comporta  la  gestione  di   uno   schema
          pensionistico in cui il rapporto tra impresa  promotrice  e
          gli aderenti e i beneficiari e'  disciplinato  dal  diritto
          della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in  materia
          di schemi pensionistici aziendali o  professionali  di  uno
          Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; 
              c-quinquiesdecies) "supporto durevole":  uno  strumento
          che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari
          di conservare le informazioni a loro fornite  in  modo  che
          possano essere accessibili per la  futura  consultazione  e
          per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate
          le informazioni,  e  che  consenta  la  riproduzione  senza
          modifiche delle informazioni conservate; 
                d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; 
                e) "TUIR": il testo unico delle imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              4. Le forme pensionistiche complementari  sono  attuate
          mediante la costituzione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  di
          appositi  fondi   o   di   patrimoni   separati,   la   cui
          denominazione  deve  contenere  l'indicazione   di   "fondo
          pensione", la quale non puo'  essere  utilizzata  da  altri
          soggetti.». 
              - Il testo dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 2 (Destinatari). - 1. Alle  forme  pensionistiche
          complementari  possono  aderire  in  modo   individuale   o
          collettivo: 
                a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici,
          anche secondo il criterio  di  appartenenza  alla  medesima
          impresa, ente, gruppo di  imprese,  categoria,  comparto  o
          raggruppamento,  anche   territorialmente   delimitato,   o
          diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi
          i lavoratori assunti in base  alle  tipologie  contrattuali
          previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                b) i lavoratori autonomi e i  liberi  professionisti,
          anche organizzati per aree professionali e per territorio; 
                c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente
          ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; 
                d) i soggetti destinatari del decreto legislativo  16
          settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo  ivi
          previsto. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          possono essere istituite: 
                a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e
          d), esclusivamente forme  pensionistiche  complementari  in
          regime di contribuzione definita; 
                b) per i soggetti di cui  al  comma  1,  lettera  b),
          anche  forme  pensionistiche  complementari  in  regime  di
          prestazioni definite, volte ad assicurare  una  prestazione
          determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a
          quello del trattamento pensionistico obbligatorio.» 
              - Il testo dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  3  (Istituzione   delle   forme   pensionistiche
          complementari). - 1. Le forme pensionistiche  complementari
          possono essere istituite da: 
                a) contratti e accordi collettivi,  anche  aziendali,
          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o
          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,
          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche
          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei
          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali
          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale; 
                c) regolamenti di enti o aziende, i cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali; 
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di  tali  forme  pensionistiche  complementari  con   legge
          regionale  nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in
          materia; 
                e)  accordi  fra  soci  lavoratori  di   cooperative,
          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                f)  accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da
          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno
          regionale; 
                g) gli enti di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia
          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b); 
                h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
          e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          all'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e  c),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o
          succursale in Italia, e all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          u), del decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al  ramo  VI
          dei rami vita, limitatamente ai fondi  pensione  aperti  di
          cui all'articolo 12; 
                i) i soggetti di cui all'articolo  13,  limitatamente
          alle forme pensionistiche complementari individuali. 
              2. Per il personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme  pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi di  cui  al  titolo  III  del  medesimo  decreto
          legislativo.   Per   il   personale   dipendente   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto  legislativo,
          le  forme  pensionistiche  complementari   possono   essere
          istituite  secondo  le  norme  dei  rispettivi  ordinamenti
          ovvero, in mancanza,  mediante  accordi  tra  i  dipendenti
          stessi promossi da loro associazioni. 
              3.  Le  fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche
          complementari stabiliscono le modalita' di  partecipazione,
          garantendo la liberta' di adesione individuale.». 
              - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono
          costituiti: 
                a) come soggetti giuridici di natura associativa,  ai
          sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  distinti  dai
          soggetti promotori dell'iniziativa; 
                b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
          tale caso, in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il
          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al
          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi
          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
              2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti
          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo
          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,
          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,
          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
              3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la
          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del
          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono
          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da
          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta
          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente
          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio
          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i
          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi
          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non
          superiori ad ulteriori trenta giorni. 
              4. 
              5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di
          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori
          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere
          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere
          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le
          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 
              6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza
          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia
          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata
          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo
          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.». 
              - Il testo dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 5 (Organi  di  amministrazione  e  di  controllo,
          direttore   generale,   responsabile   e    organismo    di
          rappresentanza). -  1.  La  composizione  degli  organi  di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13,
          deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica
          di rappresentanti dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro.
          Per quelle caratterizzate da  contribuzione  unilaterale  a
          carico  dei  lavoratori,  la  composizione   degli   organi
          collegiali  risponde   al   criterio   rappresentativo   di
          partecipazione    delle    categorie    e    raggruppamenti
          interessati. I componenti dei primi organi collegiali  sono
          nominati in sede di atto  costitutivo.  Per  la  successiva
          individuazione  dei  rappresentanti   dei   lavoratori   e'
          previsto il metodo elettivo  secondo  modalita'  e  criteri
          definiti dalle fonti costitutive. 
              1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui  al
          comma 1 nominano un direttore generale, preposto  a  curare
          l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della  forma,
          attraverso  l'organizzazione  dei  processi  di  lavoro   e
          l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e
          a realizzare l'attuazione delle  decisioni  dell'organo  di
          amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di
          amministrazione nell'assunzione delle  scelte  di  politica
          gestionale, fornendo allo stesso  le  necessarie  proposte,
          analisi e valutazioni in coerenza con il  quadro  normativo
          di riferimento.  Tenuto  conto  della  dimensione,  natura,
          portata  e  complessita'  delle   attivita'   della   forma
          l'incarico di direttore generale puo' essere  conferito  ad
          uno  dei  componenti  dell'organo  di  amministrazione   in
          possesso dei prescritti requisiti. 
              2. Le societa' istitutrici  delle  forme  di  cui  agli
          articoli 12 e  13  nominano  un  responsabile  della  forma
          pensionistica. Il responsabile  della  forma  pensionistica
          svolge  la   propria   attivita'   in   modo   autonomo   e
          indipendente,    riportando     direttamente     all'organo
          amministrativo della societa'  relativamente  ai  risultati
          dell'attivita' svolta.  L'incarico  di  responsabile  della
          forma pensionistica non puo' essere in ogni caso  conferito
          ad  uno  degli  amministratori   della   societa'   ed   e'
          incompatibile con lo svolgimento  di  attivita'  di  lavoro
          subordinato o di prestazione d'opera  continuativa,  presso
          le societa' istitutrici delle predette forme ovvero  presso
          le societa' da queste controllate o che le controllano. 
              3. Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela  degli
          aderenti e dei beneficiari,  il  responsabile  della  forma
          pensionistica verifica che la  gestione  della  stessa  sia
          svolta nel loro esclusivo interesse, nonche'  nel  rispetto
          della normativa vigente e delle  previsioni  stabilite  nei
          regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: 
                a) la gestione finanziaria della forma  pensionistica
          complementare,  anche  controllando   il   rispetto   della
          normativa e delle  regole  interne  della  stessa  circa  i
          limiti di investimento; 
                b)  la  gestione  amministrativa  della   forma,   in
          particolare controllando la  separatezza  amministrativa  e
          contabile delle operazioni poste in essere per conto  della
          forma pensionistica e del patrimonio della stessa  rispetto
          a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la
          regolare tenuta  dei  libri  e  delle  scritture  contabili
          riguardanti la forma pensionistica; 
                c) le misure di trasparenza  adottate  nei  confronti
          degli aderenti e beneficiari; 
                d) l'adeguatezza  della  procedura  di  gestione  dei
          reclami; 
                e)  la  tempestiva  e   corretta   erogazione   delle
          prestazioni; 
                f) le situazioni in conflitto di interesse; 
                g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di
          corretta amministrazione."; 
              3-bis.  Il  responsabile  della   forma   pensionistica
          comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e  a
          quello  di  controllo  della  societa'   le   irregolarita'
          riscontrate,  indicando  gli   interventi   correttivi   da
          adottare.  Il  responsabile  predispone   annualmente   una
          relazione circa le procedure di controllo adottate, la  sua
          organizzazione,  i  risultati  dell'attivita'  svolta,   le
          anomalie riscontrate e le iniziative poste  in  essere  per
          eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo
          di amministrazione e controllo della  forma  pensionistica,
          nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e
          6. 
              4. (abrogato). 
              5.  Con  riferimento  ai  fondi  aperti   ad   adesione
          collettiva,  la  societa'  istitutrice  del  fondo   aperto
          provvede, nel caso di adesioni  collettive  che  comportino
          l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti  ad  una
          singola azienda o a un medesimo gruppo,  alla  costituzione
          di  un  organismo  di   rappresentanza   composto   da   un
          rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo  e
          da un rappresentante dei  lavoratori,  per  ciascuna  delle
          predette collettivita'."; 
              6. L'organismo di  rappresentanza  svolge  funzioni  di
          collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e
          la societa' che gestisce il  fondo  pensione  aperto  e  il
          responsabile. 
              7.  Nei  confronti  dei   componenti   dell'organo   di
          amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile  della
          forma pensionistica si applicano gli articoli  2391,  2392,
          2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 
              7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione
          ha  la   responsabilita'   ultima   dell'osservanza   della
          normativa nazionale  e  delle  norme  europee  direttamente
          applicabili. 
              8. Ai componenti dell'organo di  controllo  di  cui  al
          comma 1, si applicano gli articoli  2403,  2403-bis,  2404,
          2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di  controllo
          comunica senza indugio alla COVIP  eventuali  irregolarita'
          riscontrate  in  grado  di  incidere  negativamente   sulla
          corretta amministrazione e gestione del fondo  e  trasmette
          alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle  quali  abbia
          riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie  di
          irregolarita', sia i verbali  delle  riunioni  che  abbiano
          escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche',  ai
          sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del  codice  civile
          si sia manifestato un dissenso in seno all'organo. 
              9. 
              10. 
              11.». 
              - Il testo dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.   6   (Regime   delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali). - 1. I fondi pensione di cui  all'articolo  3,
          comma  1,  lettere  da  a)  a  h),  gestiscono  le  risorse
          mediante: 
                a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  d),
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
          soggetti che  svolgono  la  medesima  attivita',  con  sede
          statutaria in uno dei Paesi  aderenti  all'Unione  europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
                b)  convenzioni  con  imprese  assicurative  di   cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  dei
          rami  vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la   medesima
          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o  di
          prestazione di servizi; 
                c)  convenzioni  con   societa'   di   gestione   del
          risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese
          svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei  Paesi
          aderenti all'Unione europea, operanti in Italia  in  regime
          di stabilimento o di prestazione di servizi; 
                c-bis.) convenzioni  con  soggetti  autorizzati  alla
          gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere
          m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58; 
                d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera e); 
                e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le
          disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  11,  ma
          comunque  non  superiori  al  20  per  cento  del   proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato,  possono  stipulare  con  i  fondi  pensione
          convenzioni per l'utilizzazione del  servizio  di  raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle prestazioni e delle attivita' connesse e  strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui debbono conservare in  ogni  caso  la  maggioranza  del
          capitale sociale; detto servizio  deve  essere  organizzato
          secondo criteri di separatezza  contabile  dalle  attivita'
          istituzionali del medesimo ente. 
              3. Alle prestazioni  di  cui  all'articolo  11  erogate
          sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
          convenzioni con una o  piu'  imprese  assicurative  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,  in  conformita'  con  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
          COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto  riguardo
          all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali  costituiti  e  alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti. 
              4. 
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di
          tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: 
                a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono
          investire le proprie  disponibilita',  avendo  presente  il
          perseguimento dell'interesse degli iscritti,  eventualmente
          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano
          giustificati da un punto di vista prudenziale; 
                b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
          valori mobiliari; 
                c) le regole da osservare in materia di conflitti  di
          interesse  tenendo  conto  delle  specificita'  dei   fondi
          pensione e dei principi di cui alla  direttiva  2014/65/CE,
          alla  normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a   quella
          nazionale di recepimento. 
              5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi  e  i
          criteri della propria politica di  investimento,  anche  in
          riferimento ai singoli comparti eventualmente  previsti,  e
          provvedono periodicamente, almeno  con  cadenza  triennale,
          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
          degli iscritti. 
              5-quater. Secondo modalita'  definite  dalla  COVIP,  i
          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
          di  investimento,  predispongono  e  rendono  pubblicamente
          disponibile un apposito documento  sugli  obiettivi  e  sui
          criteri della propria politica di investimento, illustrando
          anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del
          rischio  di  investimento  utilizzate  e  la   ripartizione
          strategica delle attivita' in relazione alla natura e  alla
          durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche'  il
          modo in cui la  politica  d'investimento  tiene  conto  dei
          fattori ambientali, sociali e  di  governo  societario.  Il
          documento e' riesaminato almeno ogni tre anni,  nonche'  in
          modo tempestivo dopo qualsiasi  mutamento  rilevante  della
          politica d'investimento ed e' messo  a  disposizione  degli
          aderenti e, se a  cio'  interessati,  dei  beneficiari  del
          fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. 
              5-quinquies. I  fondi  pensione  adottano  procedure  e
          modalita' organizzative adeguate  per  la  valutazione  del
          merito  di  credito  delle  entita'   o   degli   strumenti
          finanziari in cui investono, avendo cura di verificare  che
          i criteri prescelti per detta valutazione,  definiti  nelle
          proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o
          meccanico affidamento  ai  rating  del  credito  emessi  da
          agenzie di rating del credito quali definite  dall'articolo
          1, comma 1, lettera r-quinquies), del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono
          indicati i criteri generali di valutazione del  rischio  di
          credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto
          della  natura,   della   portata   e   della   complessita'
          dell'attivita' dei fondi pensione,  la  COVIP  verifica  il
          rispetto di  quanto  sopra  e  valuta  che  l'utilizzo  dei
          riferimenti ai rating del  credito  emessi  da  agenzie  di
          rating del  credito  sia  effettuato  in  modo  da  ridurre
          l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. 
              6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi  1,
          3  e  5,  e  all'articolo  7,  i  competenti  organismi  di
          amministrazione   dei   fondi,   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte  contrattuali,
          per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
          della pubblicita' notizia  su  almeno  due  quotidiani  fra
          quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale,  a
          soggetti abilitati che non appartengono ad identici  gruppi
          societari  e  comunque  non  sono  legati,  direttamente  o
          indirettamente,  da  rapporti  di  controllo.  Le   offerte
          contrattuali rivolte ai fondi sono  formulate  per  singolo
          prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
          delle condizioni contrattuali con riferimento alle  diverse
          tipologie di servizio offerte. 
              7. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nel presente articolo. 
              8. Il processo di selezione  dei  gestori  deve  essere
          condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP  e
          comunque  in  modo  da   garantire   la   trasparenza   del
          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'
          gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,  e
          i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono
          essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,  anche
          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: 
                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere
          modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire  le
          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
          prevedere linee di investimento che consentano di garantire
          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; 
                b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui
          i  fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di   recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla
          convenzione; 
                c) prevedere l'attribuzione in  ogni  caso  al  fondo
          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo. 
              9. I fondi pensione sono titolari dei  valori  e  delle
          disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro  in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti dal fine  al  quale  sono  stati  destinati,  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267.  Possono  essere  rivendicati  tutti  i
          valori conferiti in gestione, anche se non  individualmente
          determinati o individuati ed  anche  se  depositati  presso
          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
          valori  oggetto  della  domanda  e'  ammessa   ogni   prova
          documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal  gestore
          o dai terzi depositari. 
              10. Con delibera della  COVIP,  assunta  previo  parere
          dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,
          sono  fissati  criteri  e   modalita'   omogenee   per   la
          comunicazione   ai   fondi   dei    risultati    conseguiti
          nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare  la
          piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 
              11. 
              12. I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito  delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente  le
          proprie risorse. 
              13. I fondi non possono comunque assumere  o  concedere
          prestiti,  prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,   ne'
          investire le disponibilita' di competenza: 
                a) in azioni o quote con diritto di voto,  emesse  da
          una stessa societa', per un valore  nominale  superiore  al
          cinque per cento del valore nominale complessivo  di  tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto  di  voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente; 
                b) in azioni o quote emesse da soggetti  tenuti  alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente, per interposta persona o  tramite  societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo
          ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore  al
          venti per cento delle risorse del fondo e, se  trattasi  di
          fondo  pensione  di  categoria,   in   misura   complessiva
          superiore al trenta per cento; 
                c) fermi restando i  limiti  generali  indicati  alla
          lettera b), i fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i
          lavoratori di una determinata impresa non possono investire
          le proprie disponibilita' in  strumenti  finanziari  emessi
          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
          un gruppo, dalle imprese appartenenti al  gruppo  medesimo,
          in misura complessivamente superiore,  rispettivamente,  al
          cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo  del
          fondo.  Per  la  nozione  di  gruppo  si   fa   riferimento
          all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385; 
                c-bis) il patrimonio del fondo pensione  deve  essere
          investito in misura predominante su mercati  regolamentati.
          Gli investimenti in attivita' che  non  sono  ammesse  allo
          scambio in un mercato regolamentato  devono  in  ogni  caso
          essere mantenute a livelli prudenziali. 
              14. Le forme pensionistiche complementari possono tener
          conto del potenziale impatto a  lungo  termine  delle  loro
          decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e
          di governo societario.». 
              - Il testo dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 7 (Depositario). - 1. Le risorse dei fondi di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h),  in  gestione
          sono depositate presso  un  unico  soggetto,  distinto  dal
          gestore, che presenti i requisiti di  cui  all'articolo  47
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. Il soggetto nominato quale depositario: 
                a)  mantiene  in   custodia   tutti   gli   strumenti
          finanziari del fondo pensione che possono essere registrati
          in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri
          contabili e tutti  gli  strumenti  finanziari  che  possono
          essergli fisicamente consegnati; 
                b) garantisce  che  tutti  gli  strumenti  finanziari
          siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo
          pensione, in  modo  tale  che  possano  essere  chiaramente
          identificati come appartenenti allo stesso; 
                c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti
          finanziari di cui alla lettera a) il  depositario  verifica
          la proprieta' da parte del fondo pensione di tali  risorse,
          in base  a  informazioni  o  documenti  forniti  dal  fondo
          pensione e, se disponibili, in base  a  prove  esterne.  Il
          depositario conserva  e  mantiene  aggiornato  un  registro
          relativo a tali attivi; 
                d) esegue le istruzioni impartite dal fondo  pensione
          o dal soggetto gestore del patrimonio  del  fondo,  se  non
          siano  contrarie  alla  legge,  alle  norme  statutarie   e
          regolamentari del fondo stesso e ai criteri  stabiliti  nel
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'articolo 6, comma 5-bis; 
                e) accerta che nelle operazioni  che  coinvolgano  le
          attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al
          fondo pensione nei termini d'uso; 
                f)  accerta  che  i  redditi  prodotti  dagli  attivi
          ricevano una destinazione conforme alle  regole  del  fondo
          pensione; 
                g) per quanto compatibili, svolge ogni altro  compito
          previsto  dall'articolo  48  del  decreto  legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa  di  attuazione,
          per gli OICR. 
              3. (abrogato). 
              3-bis. (abrogato). 
              3-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la   libera
          disponibilita' degli attivi, depositati o custoditi  presso
          un soggetto avente sede  legale  in  Italia,  di  un  fondo
          pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia
          provvede su richiesta della COVIP,  anche  previa  conforme
          iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro  di
          origine  del  fondo  pensione  quando  trattasi  di   forme
          pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter. 
              3-quater. Sulle  somme  di  denaro  e  sugli  strumenti
          finanziari   della   forma   pensionistica    complementare
          depositati a qualsiasi titolo  presso  un  depositario  non
          sono ammesse azioni dei creditori  del  depositario  o  del
          sub-depositario o nell'interesse degli stessi. 
              3-quinquies.  Gli  amministratori  e  i   sindaci   del
          depositario riferiscono  senza  ritardo  alla  COVIP  sulle
          irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione
          e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su  atti
          o fatti di cui  sono  venuti  a  conoscenza  nell'esercizio
          delle funzioni di depositario. 
              3-sexies.  Il  depositario  e'  nominato  mediante   un
          contratto scritto. Il contratto disciplina la  trasmissione
          delle informazioni ritenute necessarie  per  permettere  al
          depositario di svolgere le sue funzioni. 
              3-septies. Nello svolgimento dei compiti  stabiliti  al
          comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo
          leale,  corretto,  professionale  e  indipendente   nonche'
          nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. 
              3-octies.  Il  depositario  non  svolge  attivita'   in
          relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di
          interesse  tra  il  fondo  pensione,  gli  aderenti   e   i
          beneficiari e lo  stesso  depositario,  a  meno  che  abbia
          separato, sotto il  profilo  funzionale  e  gerarchico,  lo
          svolgimento delle sue funzioni di depositario  dagli  altri
          suoi compiti potenzialmente confliggenti,  e  i  potenziali
          conflitti di interesse  siano  adeguatamente  identificati,
          gestiti,  monitorati  e  comunicati  agli  aderenti  e   ai
          beneficiari nonche'  all'organo  amministrativo  del  fondo
          pensione. 
              3-nonies. Il depositario e' responsabile nei  confronti
          del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari  di  ogni
          perdita  da  essi  subita  in   conseguenza   del   colposo
          inadempimento o  dell'inappropriato  adempimento  dei  suoi
          obblighi.  In  caso  di  perdita  di  strumenti  finanziari
          detenuti in custodia, il  depositario,  se  non  prova  che
          l'inadempimento e' stato determinato  da  caso  fortuito  o
          forza maggiore,  e'  tenuto  a  restituire  senza  indebito
          ritardo strumenti finanziari  della  stessa  specie  o  una
          somma di importo corrispondente, salva  la  responsabilita'
          per ogni altra perdita subita  dal  fondo  pensione,  dagli
          aderenti e  dai  beneficiari  in  conseguenza  del  mancato
          rispetto, intenzionale o dovuto a  negligenza,  dei  propri
          obblighi. 
              3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da
          parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la
          custodia,  resta  impregiudicata  la  responsabilita'   del
          depositario.». 
              - Il testo dell'articolo 7-bis del decreto  legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
          che  coprono  rischi  biometrici,   che   garantiscono   un
          rendimento degli investimenti o un determinato  livello  di
          prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
          al successivo comma 2, di mezzi  patrimoniali  adeguati  in
          relazione al complesso degli impegni finanziari  esistenti,
          salvo  che  detti  impegni  finanziari  siano  assunti   da
          soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale  a
          cio' abilitati, i quali operano in conformita'  alle  norme
          che li disciplinano. 
              2. Con regolamento del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la COVIP, la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP,
          sono definiti i principi per la  determinazione  dei  mezzi
          patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto
          dalle  disposizioni  comunitarie  e  dall'articolo  29-bis,
          comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005,
          n.  62.  Nel  regolamento  sono,   inoltre,   definite   le
          condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per  un
          periodo limitato, detenere attivita' insufficienti. 
              2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma  1  che
          procedono  alla  erogazione  diretta  delle   rendite   non
          dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in  relazione  al
          complesso degli  impegni  finanziari  esistenti,  le  fonti
          istitutive possono rideterminare la disciplina,  oltre  che
          del finanziamento, delle prestazioni, con  riferimento  sia
          alle rendite in corso di pagamento  sia  a  quelle  future.
          Tali  determinazioni  sono  inviate  alla  Covip   per   le
          valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita'  che
          gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
          specifiche competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
          gestioni. 
              3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di  cui  al
          comma 1, limitare o vietare la  disponibilita'  dell'attivo
          qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali
          adeguati in conformita' al regolamento di cui al  comma  2.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori. 
              3-bis.  Le  determinazioni  di  cui  al   comma   2-bis
          considerano l'obiettivo di avere un'equa  ripartizione  dei
          rischi e dei benefici tra le generazioni.». 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 11 (Prestazioni). - 1.  Le  forme  pensionistiche
          complementari definiscono i requisiti  e  le  modalita'  di
          accesso alle prestazioni nel rispetto  di  quanto  disposto
          dal presente articolo. 
              2.  Il  diritto  alla  prestazione   pensionistica   si
          acquisisce al momento della maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni stabiliti nel regime  obbligatorio
          di appartenenza, con almeno cinque anni  di  partecipazione
          alle  forme  pensionistiche  complementari.   Il   predetto
          termine e' ridotto a tre anni  per  il  lavoratore  il  cui
          rapporto di lavoro in corso cessa per  motivi  indipendenti
          dal fatto  che  lo  stesso  acquisisca  il  diritto  a  una
          pensione complementare e che si  sposta  tra  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              3.  Le  prestazioni   pensionistiche   in   regime   di
          contribuzione definita e di  prestazione  definita  possono
          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale
          accumulato,  e  in  rendita.   Nel   computo   dell'importo
          complessivo erogabile in capitale sono  detratte  le  somme
          erogate a titolo di anticipazione per le quali non  si  sia
          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita
          derivante dalla conversione di almeno il 70 per  cento  del
          montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno
          sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge  8
          agosto 1995, n. 335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in
          capitale. 
              4. Ai lavoratori che cessino l'attivita'  lavorativa  e
          maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
          regime obbligatorio di appartenenza  entro  i  cinque  anni
          successivi,  e  che   abbiano   maturato   alla   data   di
          presentazione  della  domanda  di  accesso   alla   rendita
          integrativa  di  cui  al  presente   comma   un   requisito
          contributivo complessivo di almeno venti  anni  nei  regimi
          obbligatori di appartenenza,  le  prestazioni  delle  forme
          pensionistiche complementari, con esclusione di  quelle  in
          regime di prestazione definita, possono essere erogate,  in
          tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in  forma  di
          rendita   temporanea,   denominata   "Rendita   integrativa
          temporanea  anticipata"  (RITA),  decorrente  dal   momento
          dell'accettazione della  richiesta  fino  al  conseguimento
          dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di  vecchiaia
          e consistente nell'erogazione frazionata  di  un  capitale,
          per il periodo considerato,  pari  al  montante  accumulato
          richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
          del montante residuo non rileva  la  parte  di  prestazione
          richiesta  a  titolo  di  rendita  integrativa   temporanea
          anticipata. 
              4-bis. La rendita anticipata  di  cui  al  comma  4  e'
          riconosciuta   altresi'   ai   lavoratori   che   risultino
          inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
          mesi e che maturino l'eta' anagrafica per  la  pensione  di
          vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza  entro  i
          dieci anni successivi. 
              4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata  di
          cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti
          nei periodi di maturazione della prestazione  pensionistica
          complementare,  e'  assoggettata  alla  ritenuta  a  titolo
          d'imposta con l'aliquota del 15 per cento  ridotta  di  una
          quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
          il   quindicesimo   anno   di   partecipazione   a    forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
          iscrizione  alla  forma  di  previdenza  complementare   e'
          anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione
          prima  del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di
          quindici.  Il  percettore  della  rendita   anticipata   ha
          facolta' di non avvalersi della tassazione  sostitutiva  di
          cui al  presente  comma  facendolo  constare  espressamente
          nella dichiarazione dei redditi; in  tal  caso  la  rendita
          anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria. 
              4-quater. Le  somme  erogate  a  titolo  di  RITA  sono
          imputate,  ai  fini  della  determinazione   del   relativo
          imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
          medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la  parte
          eccedente, prima a quelli maturati  dal  1°(gradi)  gennaio
          2001  al  31  dicembre  2006  e  successivamente  a  quelli
          maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007. 
              4-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  da  4  a
          4-quater si applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici  che
          aderiscono alle  forme  pensionistiche  complementari  loro
          destinate. 
              5. A migliore  tutela  dell'aderente,  gli  schemi  per
          l'erogazione delle rendite possono prevedere,  in  caso  di
          morte del beneficiario della prestazione pensionistica,  la
          restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante
          residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di  una
          rendita calcolata in base al montante  residuale.  In  tale
          caso e' autorizzata la stipula  di  contratti  assicurativi
          collaterali contro i rischi di  morte  o  di  sopravvivenza
          oltre la vita media. 
              6. Le prestazioni pensionistiche complementari  erogate
          in forma di capitale sono imponibili per il loro  ammontare
          complessivo al netto della parte corrispondente ai  redditi
          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
          complementari erogate in forma di rendita  sono  imponibili
          per il loro ammontare  complessivo  al  netto  della  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e  a
          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
          dell'articolo 44 del TUIR, e successive  modificazioni,  se
          determinabili. Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche comunque erogate e' operata una  ritenuta  a
          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
          una quota pari a  0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno
          eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso  di  prestazioni
          erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al  periodo
          precedente e' applicata dalla  forma  pensionistica  a  cui
          risulta iscritto il lavoratore;  nel  caso  di  prestazioni
          erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata  dai
          soggetti eroganti.  La  forma  pensionistica  complementare
          comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati  in  suo
          possesso  necessari  per  il  calcolo  della  parte   delle
          prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad
          imposta se determinabili. 
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata: 
                a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
                b) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima
          casa di abitazione per se' o per i figli,  documentato  con
          atto notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di
          cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
          3  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente alla prima casa  di  abitazione,  documentati
          come  previsto   dalla   normativa   stabilita   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                c) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni. 
              8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non
          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
          totale  dei  versamenti,  comprese  le   quote   del   TFR,
          maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,
          effettuati  alle  forme  pensionistiche   complementari   a
          decorrere dal primo momento  di  iscrizione  alle  predette
          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a
          scelta dell'aderente, in qualsiasi momento  anche  mediante
          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
          Sulle somme eccedenti il  predetto  limite,  corrispondenti
          alle  anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto   al
          contribuente un credito d'imposta pari  all'imposta  pagata
          al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 
              9.  Ai  fini   della   determinazione   dell'anzianita'
          necessaria per la richiesta  delle  anticipazioni  e  delle
          prestazioni pensionistiche sono considerati utili  tutti  i
          periodi  di  partecipazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari maturati dall'aderente per i quali lo  stesso
          non abbia esercitato il  riscatto  totale  della  posizione
          individuale. 
              10. Ferma  restando  l'intangibilita'  delle  posizioni
          individuali  costituite  presso  le  forme   pensionistiche
          complementari  nella  fase  di  accumulo,  le   prestazioni
          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
          cui al comma 7, lettera a),  sono  sottoposti  agli  stessi
          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
          vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli   istituti   di
          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,  n.  1155,  e
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni.  I
          crediti relativi alle somme oggetto di  riscatto  totale  e
          parziale e le somme oggetto  di  anticipazione  di  cui  al
          comma 7, lettere b) e c), non sono  assoggettate  ad  alcun
          vincolo     di     cedibilita',     sequestrabilita'      e
          pignorabilita'.». 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1.  I  soggetti  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono  istituire
          e gestire direttamente forme  pensionistiche  complementari
          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
          criteri di cui all'articolo 4, comma 2.  Detti  fondi  sono
          aperti alle adesioni dei destinatari del  presente  decreto
          legislativo,  i  quali  vi  possono  destinare   anche   la
          contribuzione a carico del datore di lavoro a  cui  abbiano
          diritto, nonche' le quote del TFR. 
              2.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  l'adesione  ai  fondi
          pensione  aperti  puo'  avvenire,   oltre   che   su   base
          individuale, anche su base collettiva. 
              3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme   del
          presente decreto  legislativo  in  tema  di  finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione  e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai   sensi
          dell'articolo  4,  comma  3,  dalla   COVIP,   sentite   le
          rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori. 
              4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti  in
          base alle direttive impartite dalla COVIP  e  dalla  stessa
          preventivamente approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di
          partecipazione  secondo  le  norme  di  cui   al   presente
          decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
          restando l'applicazione delle norme  del  presente  decreto
          legislativo  in  tema  di  finanziamento,   prestazioni   e
          trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
          sono attuate mediante: 
                a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; 
                b) contratti di assicurazione sulla  vita,  stipulati
          con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto  per
          la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
          nel territorio dello Stato o quivi operanti  in  regime  di
          stabilimento o di prestazioni di servizi. 
              2. L'adesione avviene, su base  individuale,  anche  da
          parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2. 
              3. I contratti di assicurazione  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), sono corredati da un  regolamento,  redatto  in
          base alle direttive impartite dalla COVIP  e  dalla  stessa
          preventivamente approvato  nei  termini  temporali  di  cui
          all'articolo 4, comma  3,  recante  disposizioni  circa  le
          modalita'  di  partecipazione,   il   trasferimento   delle
          posizioni individuali verso altre forme pensionistiche,  la
          comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione  e  la
          trasparenza  dei  costi  e  delle  condizioni  contrattuali
          nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
          COVIP, delle attivita' della forma  pensionistica  e  della
          posizione individuale. Il  suddetto  regolamento  e'  parte
          integrante dei contratti medesimi. Le  condizioni  generali
          dei  contratti  devono  essere  comunicate  dalle   imprese
          assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
          risorse delle forme pensionistiche individuali  di  cui  al
          comma 1, lettera b), costituiscono  patrimonio  autonomo  e
          separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2,  e
          la  gestione  delle  stesse  avviene  secondo   le   regole
          d'investimento di cui al decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209,  e  nel  rispetto  dei  principi   di   cui
          all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c). 
              4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
          fissa all'atto dell'adesione, puo'  essere  successivamente
          variato. I lavoratori possono destinare a tali forme  anche
          le  quote  dell'accantonamento  annuale   al   TFR   e   le
          contribuzioni del  datore  di  lavoro  alle  quali  abbiano
          diritto. 
              5. Per i soggetti non titolari di reddito di  lavoro  o
          d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
          regime obbligatorio di base.». 
              - Il testo dell'articolo 14 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  14   (Permanenza   nella   forma   pensionistica
          complementare e cessazione dei requisiti di  partecipazione
          e portabilita'). - 1. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme   pensionistiche   complementari   stabiliscono    le
          modalita' di esercizio relative  alla  partecipazione  alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali e  della  contribuzione,  nonche'  al  riscatto
          parziale o  totale  delle  posizioni  individuali,  secondo
          quanto disposto dal presente articolo. 
              2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione  alla
          forma  pensionistica  complementare   gli   statuti   e   i
          regolamenti stabiliscono: 
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare alla quale il lavoratore acceda in  relazione
          alla nuova attivita'; 
                b) il riscatto parziale,  nella  misura  del  50  per
          cento della posizione individuale  maturata,  nei  casi  di
          cessazione   dell'attivita'   lavorativa    che    comporti
          l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a  12
          mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso  di  ricorso
          da parte del datore di lavoro  a  procedure  di  mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
                c) il riscatto  totale  della  posizione  individuale
          maturata per i casi di invalidita' permanente che  comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a 48 mesi; 
                c-bis) il mantenimento della posizione individuale in
          gestione presso la forma pensionistica complementare  anche
          in assenza di ulteriore contribuzione. Tale  opzione  trova
          automatica applicazione in difetto  di  diversa  scelta  da
          parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della
          posizione individuale maturata, non  superiore  all'importo
          di una mensilita' dell'assegno sociale di cui  all'articolo
          3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335;  in  questo
          caso  le  forme  pensionistiche   complementari   informano
          l'iscritto, conformemente alle istruzioni  impartite  dalla
          COVIP, della facolta' di  esercitare  il  trasferimento  ad
          altra   forma   pensionistica   complementare   ovvero   di
          richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5. 
              3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una   forma
          pensionistica complementare  prima  della  maturazione  del
          diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione
          individuale maturata e' riscattata dagli eredi  ovvero  dai
          diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone
          fisiche o giuridiche. In  mancanza  di  tali  soggetti,  la
          posizione,   limitatamente   alle   forme    pensionistiche
          complementari  individuali,  viene  devoluta  a   finalita'
          sociali secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle  forme
          pensionistiche  complementari   collettive,   la   suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione. 
              4. Sulle somme percepite a  titolo  di  riscatto  della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a  titolo  di  imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30  punti  percentuali  per  ogni   anno   eccedente   il
          quindicesimo anno di partecipazione a forme  pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali, sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo
          11, comma 6. 
              5.   In   caso   di   cessazione   dei   requisiti   di
          partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai  commi
          2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto  della
          posizione  sia  nelle  forme  collettive  sia   in   quelle
          individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
          titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul
          medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la  predetta
          facolta' e non possono contenere  clausole  che  risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'  dell'intera   posizione   individuale.   Sono
          comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione  o
          del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di quelle applicate nel corso del rapporto  e  che  possono
          quindi costituire ostacolo alla portabilita'.  In  caso  di
          esercizio della predetta facolta'  di  trasferimento  della
          posizione  individuale,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          versamento alla forma pensionistica da  lui  prescelta  del
          TFR maturando e  dell'eventuale  contributo  a  carico  del
          datore  di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          stabilite  dai  contratti  o  accordi   collettivi,   anche
          aziendali. 
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,   a
          condizione che avvengano a favore di  forme  pensionistiche
          disciplinate  dal  presente   decreto   legislativo.   Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o
          da una  forma  pensioristica  individuale  ad  altro  fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 
              8. Gli adempimenti a carico delle forme  pensionistiche
          complementari conseguenti all'esercizio delle  facolta'  di
          cui al presente articolo devono essere effettuati entro  il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.». 
              - Il testo dell'articolo 15-bis del decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  15-bis  (Operativita'  all'estero  delle   forme
          pensionistiche  complementari  italiane).  -  1.  I   fondi
          pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i  fondi  pensione
          aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di  entrata
          in vigore della legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
          soggettivita' giuridica ed operanti  secondo  il  principio
          della capitalizzazione,  che  risultino  iscritti  all'Albo
          tenuto a  cura  della  COVIP  e  siano  stati  dalla  COVIP
          previamente  autorizzati  allo  svolgimento  dell'attivita'
          transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori
          di lavoro o ai lavoratori residenti  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
              2. La COVIP individua le procedure e le condizioni  per
          il   rilascio   della   predetta   autorizzazione,    anche
          avvalendosi     di     procedimenti     semplificati     di
          silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente  l'AEAP,
          secondo  le  modalita'   dalla   stessa   definite,   circa
          l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. 
              3. Un fondo pensione che intenda  effettuare  attivita'
          transfrontaliera in un  altro  Stato  membro  comunica  per
          iscritto la propria intenzione  alla  COVIP,  indicando  lo
          Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione
          dell'amministrazione principale del soggetto interessato  e
          le caratteristiche principali  dello  schema  pensionistico
          che sara' ivi gestito. 
              4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5,  la  COVIP
          provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di  cui
          al precedente comma all'Autorita'  competente  dello  Stato
          membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le
          informazioni di cui al comma 3,  dandone  comunicazione  al
          fondo pensione. 
              5. Qualora la COVIP abbia ragione di  dubitare  che  la
          struttura amministrativa, la situazione finanziaria  ovvero
          l'onorabilita',  la  professionalita'  e  l'esperienza  dei
          componenti degli organi di amministrazione  e  controllo  e
          del responsabile del fondo pensione siano  compatibili  con
          il  tipo  di  operazioni  proposte   nello   Stato   membro
          ospitante, la stessa puo', con  apposito  provvedimento  da
          adottare  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  di  tutte  le
          informazioni di cui al comma 3,  non  consentire  al  fondo
          pensione, anche  mediante  revoca  dell'autorizzazione,  di
          avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se
          del  caso  informazione  anche  all'Autorita'  dello  Stato
          membro ospitante. 
              6.  Il  fondo  pensione  e'  tenuto  a  rispettare   la
          disciplina vigente nello Stato membro ospitante in  materia
          di informativa da  rendere  ai  potenziali  aderenti,  agli
          aderenti  e  ai  beneficiari  interessati  dalla   relativa
          attivita' transfrontaliera, nonche' le  disposizioni  dello
          Stato ospitante  in  materia  di  diritto  della  sicurezza
          sociale e di diritto del lavoro  che  trovino  applicazione
          nei confronti dei fondi pensione che  esercitano  attivita'
          transfrontaliera. 
              7. (abrogato). 
              8. La COVIP comunica al fondo pensione le  disposizioni
          di cui al comma 6 che siano  state  alla  stessa  trasmesse
          dall'Autorita' competente dello Stato membro  ospitante.  A
          decorrere dalla ricezione di questa comunicazione,  ovvero,
          in assenza di comunicazione, decorse  sei  settimane  dalla
          data in cui l'Autorita' dello  Stato  membro  ospitante  ha
          ricevuto da parte della COVIP la comunicazione  di  cui  al
          comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la  sua  attivita'
          nello  Stato  membro  ospitante  a  favore   del   soggetto
          interessato. 
              9.  Le  Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro
          ospitante sono competenti a  vigilare  sul  rispetto  delle
          disposizioni di cui al comma 6. 
              10.   A   seguito   della   comunicazione,   da   parte
          dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
          un fondo pensione ha violato  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con  l'Autorita'
          dello  Stato  membro  ospitante,   le   misure   necessarie
          affinche' il fondo  pensione  ponga  fine  alla  violazione
          constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP  il
          fondo pensione continua a  violare  le  disposizioni  dello
          Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorita' dello  Stato
          membro ospitante puo',  dopo  averne  informata  la  COVIP,
          adottare le  misure  che  ritiene  necessarie  al  fine  di
          prevenire nuove irregolarita', ivi compreso,  nella  misura
          strettamente necessaria,  impedire  al  fondo  pensione  di
          fornire i suoi servizi all'impresa promotrice  nello  Stato
          membro ospitante. 
              11. In caso  di  attivita'  transfrontaliera,  i  fondi
          pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
          le ipotesi di cui all'articolo 7-bis,  comma  1.  La  COVIP
          vigila sul rispetto di questa  previsione  e,  in  caso  di
          violazione, puo' anche intervenire ai  sensi  dell'articolo
          7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita'
          di vigilanza sui soggetti gestori. 
              12. (abrogato).». 
              - Il testo dell'articolo 15-ter del decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  15-ter  (Operativita'  in  Italia  delle   forme
          pensionistiche complementari comunitarie).  -  1.  I  fondi
          pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione  europea,
          che rientrano nell'ambito di applicazione  della  direttiva
          (UE) 2016/2341 e che risultano  autorizzati  dall'Autorita'
          competente dello Stato membro di origine  allo  svolgimento
          dell'attivita'   transfrontaliera    possono    raccogliere
          adesioni  su   base   collettiva   sul   territorio   della
          Repubblica. 
              2. L'operativita' dei fondi  di  cui  al  comma  1  nel
          territorio della  Repubblica  e'  subordinata  alla  previa
          comunicazione  da  parte  dei  fondi  stessi  all'Autorita'
          competente dello Stato membro di origine delle informazioni
          concernenti     la     denominazione     e     l'ubicazione
          dell'amministrazione   principale   dell'impresa    e    le
          caratteristiche  principali  dello   schema   pensionistico
          offerto  nonche'  all'avvenuta   trasmissione,   da   parte
          dell'Autorita'  dello  Stato  membro  di   origine,   della
          predetta informativa alla COVIP. 
              3. I fondi di cui al comma 1 non  possono  iniziare  ad
          operare nel territorio della Repubblica prima che la  COVIP
          abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro  di  origine
          informativa in merito alle disposizioni che  devono  essere
          rispettate con riguardo al diritto della sicurezza  sociale
          e del lavoro, e alle  regole  in  tema  di  informativa  ai
          potenziali  aderenti,  agli  aderenti  e   ai   beneficiari
          interessati  dalla  relativa   attivita'   transfrontaliera
          nonche' in materia di depositario.  L'avvio  dell'attivita'
          transfrontaliera  e'  in  ogni  caso  ammessa  decorse  sei
          settimane dall'avvenuta  ricezione  da  parte  della  COVIP
          dell'informativa di cui al precedente comma 2. 
              4. Ai fondi pensione di cui al comma  1,  limitatamente
          alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
          alle risorse accumulate  e  gestite  in  relazione  a  tali
          adesioni, si applicano  le  norme  contenute  nel  presente
          decreto  in  materia  di  destinatari,  adesioni  in  forma
          collettiva, finanziamento,  prestazioni,  permanenza  nella
          forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti
          di partecipazione, portabilita',  nonche'  le  disposizioni
          della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini
          del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni,
          comprese quelle relative ai  singoli  iscritti,  necessarie
          per  il   monitoraggio   del   sistema   della   previdenza
          complementare. I fondi pensione in regime di  contribuzione
          definita sono inoltre tenuti , in  relazione  all'attivita'
          transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica,  a
          nominare  un  depositario  per  i  compiti  di  custodia  e
          sorveglianza previsti  dall'articolo  7.  Con  decreto  del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono individuate le  eventuali  ulteriori  disposizioni  di
          diritto della sicurezza sociale e di  diritto  del  lavoro,
          incluse  quelle  che  disciplinano  l'organizzazione  e  la
          rappresentativita',  le  quali  trovano  applicazione   nei
          riguardi dei fondi di cui al comma 1. 
              5. Ai  fondi  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
          disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base  al
          presente  decreto,  dalla  COVIP  per  i   fondi   di   cui
          all'articolo 4. 
              6. (abrogato). 
              6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'
          dalla stessa definite, le norme di cui  ai  commi  4  e  5,
          nonche' i relativi aggiornamenti. 
              7. La COVIP puo'  chiedere  all'Autorita'  dello  Stato
          membro di origine  di  prescrivere  al  fondo  pensione  la
          separazione   delle   attivita'    e    delle    passivita'
          corrispondenti alle attivita' svolte sul  territorio  della
          Repubblica rispetto alle altre svolte  fuori  dal  predetto
          territorio. 
              8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle
          disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 
              9. In caso di accertata violazione da parte  del  fondo
          pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,  la
          COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di  origine
          affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la  COVIP,
          le misure necessarie affinche' il  fondo  ponga  fine  alla
          violazione  constatata.  Se,  nonostante  l'adozione  delle
          predette misure, il fondo pensione continua  a  violare  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  3  applicabili  ai  fondi
          pensione   transfrontalieri,   la   COVIP   puo',    previa
          informativa all'Autorita' dello Stato  membro  di  origine,
          impedire la raccolta di nuove  adesioni  e  nei  casi  piu'
          gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.». 
              -  Il  testo  dell'articolo   15-quater   del   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 15-quater (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
          autorita'). -  1.  I  dati,  le  notizie,  le  informazioni
          acquisiti  dalla   COVIP   nell'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche  nei
          riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti  salvi
          i casi previsti dalla legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. La COVIP puo'  utilizzare
          i   dati,   le   notizie,   le    informazioni    acquisiti
          esclusivamente nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza
          previste dal presente decreto, ivi compresa  l'adozione  di
          misure correttive e di provvedimenti sanzionatori,  nonche'
          per le seguenti finalita': 
                a)   pubblicare   indicatori   per   ciascuna   forma
          pensionistica complementare, che possano  essere  di  aiuto
          agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni  concernenti
          la loro posizione individuale; 
                b)   difendersi    nell'ambito    dei    procedimenti
          giurisdizionali e  dei  ricorsi  amministrativi  avverso  i
          propri provvedimenti. 
              1-bis. I dipendenti della COVIP,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di
          lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di
          riferire  all'organo  di  vertice  della  COVIP  tutte   le
          irregolarita'   constatate,   anche   quando    configurino
          fattispecie di reato perseguibile d'ufficio.  Tali  persone
          non divulgano ad alcuna persona  o  autorita'  i  dati,  le
          notizie, le informazioni ricevuti in ragione  dell'ufficio,
          se non in forma sommaria o  aggregata,  garantendo  che  le
          singole  forme  pensionistiche  complementari  non  possano
          essere individuate. 
              1-ter. Il segreto d'ufficio non  puo'  essere  comunque
          opposto nei confronti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              1-quater. La COVIP  collabora  con  l'Isvap,  la  Banca
          d'Italia  e  la   Consob,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e
          tutelare la stabilita'  del  mercato.  La  COVIP  collabora
          altresi' con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, anche  mediante  scambio  di  informazioni.  Dette
          Autorita' non possono  reciprocamente  opporsi  il  segreto
          d'ufficio. 
              1-quinquies. Accordi  di  collaborazione  e  scambi  di
          informazioni  possono  intervenire  tra  la  COVIP   e   le
          Autorita',  anche  estere,  preposte  alla  vigilanza   sui
          gestori di cui all'articolo  6  e  sui  depositari  di  cui
          all'articolo  7,  al   fine   di   accrescere   l'efficacia
          dell'azione di controllo. 
              1-sexies.  Nei  casi  e  nei   modi   stabiliti   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche
          mediante  scambio  di  informazioni,  con  le   istituzioni
          dell'Unione europea e con le autorita'  e  i  comitati  che
          compongono il SEVIF al  fine  di  agevolare  le  rispettive
          funzioni e adempie nei  confronti  di  tali  soggetti  agli
          obblighi  di  comunicazione  stabiliti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. 
              1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP
          puo' concludere con le autorita' di vigilanza  degli  altri
          Stati membri e con l'AEAP accordi  di  collaborazione,  che
          possono  prevedere  la  delega  reciproca  di  compiti   di
          vigilanza.  La  COVIP  puo'  ricorrere  all'AEAP   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              1-octies.  La  COVIP,  secondo  le  modalita'  e   alle
          condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea,
          collabora, anche mediante scambio di informazioni, con: 
                a) le banche centrali del Sistema europeo  di  banche
          centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e
          altri organismi  con  responsabilita'  analoghe  in  quanto
          autorita' monetarie; 
                b)   all'occorrenza,   altre   autorita'    pubbliche
          incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. 
              1-novies. La COVIP puo' scambiare informazioni  con  le
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie   o   gli   altri
          organismi che intervengono nell'ambito di  procedimenti  di
          liquidazione  o  concorsuali,  in  Italia   o   all'estero,
          relativi alle forme pensionistiche complementari. 
              2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad
          effettuare e a ricevere, sia nella  qualita'  di  Autorita'
          dello Stato membro di origine sia in  quella  di  Autorita'
          dello Stato membro ospitante, gli scambi  di  comunicazioni
          con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo  ai
          fondi     pensione     che     effettuano     trasferimenti
          transfrontalieri      ovvero       svolgono       attivita'
          transfrontaliera, nonche' a comunicare le  disposizioni  di
          diritto nazionale che devono trovare applicazione ai  sensi
          degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5. 
              2-bis. Gli scambi e le  comunicazioni  di  informazioni
          previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle
          seguenti condizioni: 
                a)  le  informazioni  sono  scambiate  o   comunicate
          nell'esercizio delle funzioni di controllo o  di  vigilanza
          dei soggetti interessati; 
                b) le informazioni ricevute dai soggetti  interessati
          sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di  cui  al
          presente articolo; 
              c) le informazioni  ricevute  dalla  COVIP  provenienti
          dalle  istituzioni  dell'Unione  europea,   nonche'   dalle
          autorita' e dai comitati che compongono  il  SEVIF  possono
          essere trasmesse ad altre  autorita'  italiane  o  a  terzi
          soltanto con il consenso del soggetto che le ha  fornite  e
          unicamente  per  i  fini  per  cui  il  consenso  e'  stato
          accordato.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche  complementari
          con meno di  cento  aderenti).  -  1.  Ad  eccezione  degli
          articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere  a)  e
          b),  e  7,  la  COVIP   puo'   individuare,   con   proprio
          regolamento, le disposizioni del presente decreto  e  della
          normativa  secondaria  che  non  trovano  applicazione  nei
          riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   1,
          l'attivita' transfrontaliera  puo'  essere  esercitata  dai
          fondi pensione con meno di cento aderenti solo  se  trovano
          applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 18 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  18   (Vigilanza   sulle   forme   pensionistiche
          complementari). -  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali   vigila   sulla   COVIP   ed   esercita
          l'attivita' di alta vigilanza sul settore della  previdenza
          complementare, mediante  l'adozione,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  direttive
          generali alla  COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di
          indirizzo in materia di previdenza complementare. 
              2.  Ferme  restando  le  competenze  di  vigilanza  sui
          soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali,  la
          COVIP, avuto riguardo alla  tutela  degli  iscritti  e  dei
          beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del   sistema   di
          previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale
          sulle forme pensionistiche  complementari,  perseguendo  la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la  sana  e
          prudente  gestione  e  la  loro  solidita'.  La  COVIP   ha
          personalita' giuridica di diritto pubblico. 
              3. L'organo di vertice della COVIP e'  composto  da  un
          presidente e da due membri, scelti tra  persone  dotate  di
          riconosciuta competenza e specifica professionalita'  nelle
          materie  di  pertinenza  della  stessa  e   di   indiscussa
          moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge  24
          gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente  e  i
          commissari durano in carica sette anni non rinnovabili.  Ad
          essi si applicano le disposizioni  di  incompatibilita',  a
          pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
          decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216.  Al
          presidente e  ai  commissari  competono  le  indennita'  di
          carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  E'  previsto  un  apposito
          ruolo del personale dipendente della COVIP. La  COVIP  puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 
              4.  Le  deliberazioni  dell'organo  di   vertice   sono
          adottate collegialmente, salvo  casi  di  urgenza  previsti
          dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma.  Il
          presidente sovrintende  all'attivita'  istruttoria  e  cura
          l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP
          tiene informato il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e  gli
          trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
          L'organo di vertice delibera con apposito regolamento,  nei
          limiti delle risorse disponibili e sulla base dei  principi
          di   trasparenza   e    celerita'    dell'attivita',    del
          contraddittorio  e  dei  criteri  di  organizzazione  e  di
          gestione delle risorse umane di cui  alla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, in ordine al  proprio  funzionamento  e  alla  propria
          organizzazione,  prevedendo  per  il  coordinamento   degli
          uffici la qualifica di direttore  generale,  determinandone
          le funzioni, al numero dei posti della pianta organica,  al
          trattamento   giuridico   ed   economico   del   personale,
          all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina
          delle spese e la  composizione  dei  bilanci  preventivo  e
          consuntivo che devono osservare i principi del  regolamento
          di cui all'articolo 1, settimo comma, del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono  sottoposte
          alla verifica di legittimita' del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  e  sono  esecutive  decorsi
          venti giorni dalla data di  ricevimento,  ove  nel  termine
          suddetto  non  vengano  formulati  rilievi  sulle   singole
          disposizioni.  Il  trattamento  economico  complessivo  del
          personale delle carriere direttiva e operativa della  COVIP
          e'  definito,  nei  limiti  dell'ottanta  per   cento   del
          trattamento economico complessivo previsto per  il  livello
          massimo della corrispondente carriera o fascia  retributiva
          per il  personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. Al  personale  in  posizione  di  comando  o
          distacco e' corrisposta una indennita' pari alla  eventuale
          differenza tra il trattamento erogato  dall'amministrazione
          o  dall'ente  di  provenienza   e   quello   spettante   al
          corrispondente personale  di  ruolo.  La  Corte  dei  conti
          esercita il controllo generale sulla COVIP  per  assicurare
          la  legalita'  e  l'efficacia  del  suo   funzionamento   e
          riferisce annualmente al Parlamento. 
              5. I  regolamenti,  le  istruzioni  di  vigilanza  e  i
          provvedimenti di carattere generale, adottati  dalla  COVIP
          per assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  19,  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino  della
          COVIP.». 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  19  (Compiti  della  COVIP).  -  1.   Le   forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari  con  approccio  prospettico  e  basato   sul
          rischio. I poteri di  vigilanza  sono  esercitati  in  modo
          tempestivo e proporzionato alle  dimensioni,  alla  natura,
          alla portata e  alla  complessita'  delle  attivita'  della
          forma pensionistica complementare. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                a-bis)  elabora  gli  schemi  degli  statuti  e   dei
          regolamenti delle forme pensionistiche complementari; 
                a-ter)  detta  disposizioni   di   dettaglio,   anche
          attraverso gli schemi degli statuti e dei  regolamenti,  in
          materia di sistema di governo  delle  forme  pensionistiche
          complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
          nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettera  i),  incluse  le  funzioni  fondamentali,
          nonche'  relativamente  al  documento  sulla  politica   di
          remunerazione e al documento sulla valutazione interna  del
          rischio; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche  complementari,  verificando  la  ricorrenza
          delle  condizioni  richieste   dal   presente   decreto   e
          valutandone   anche   la   compatibilita'    rispetto    ai
          provvedimenti di carattere generale da  essa  emanati;  nel
          disciplinare, con  propri  regolamenti,  le  procedure  per
          l'autorizzazione   dei   fondi    pensione    all'esercizio
          dell'attivita' e per l'approvazione  degli  statuti  e  dei
          regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
          COVIP    individua    procedimenti    di     autorizzazione
          semplificati,    prevedendo    anche     l'utilizzo     del
          silenzio-assenso e l'esclusione di  forme  di  approvazione
          preventiva.  Tali  procedimenti  semplificati   devono   in
          particolar  modo  essere  utilizzati   nelle   ipotesi   di
          modifiche  statutarie   e   regolamentari   conseguenti   a
          sopravvenute disposizioni normative.  Ai  fini  di  sana  e
          prudente gestione, la COVIP puo'  richiedere  di  apportare
          modifiche  agli  statuti  e  ai  regolamenti  delle   forme
          pensionistiche  complementari,  fissando  un  termine   per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c)   verifica   la   coerenza   della   politica   di
          investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
          del  rischio  della  forma   pensionistica   complementare,
          illustrati nel  documento  di  cui  all'articolo  6,  comma
          5-quater,  con  le  previsioni  di  cui  all'articolo  6  e
          relative disposizioni di attuazione; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni  per
          la gestione delle risorse ai criteri di  cui  alla  lettera
          d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
          delle relazioni ai predetti  documenti,  nonche'  circa  le
          modalita' attraverso le  quali  tali  documenti  sono  resi
          pubblici  e   resi   disponibili   agli   aderenti;   detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli iscritti; 
                g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi;  garantisce  che  gli  iscritti  attivi  possano
          ottenere,  a  richiesta,  informazioni   in   merito   alle
          conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro  sui
          loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
          relative:   1)    alle    condizioni    che    disciplinano
          l'acquisizione di  diritti  pensionistici  complementari  e
          alle  conseguenze  della  loro  applicazione  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
          pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei  diritti
          pensionistici maturati effettuata  al  massimo  nei  dodici
          mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
          che  disciplinano  il  trattamento   futuro   dei   diritti
          pensionistici in sospeso;  garantisce,  altresi',  che  gli
          iscritti di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c-bis),
          nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui  all'articolo  14,
          comma  3,  possano  ottenere,  su  richiesta,  informazioni
          relative  al  valore  dei  loro  diritti  pensionistici  in
          sospeso, o a una valutazione dei diritti  pensionistici  in
          sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
          data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
          trattamento   dei   diritti   pensionistici   in   sospeso;
          disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia  di
          sollecitazione del  pubblico  risparmio,  le  modalita'  di
          offerta  al   pubblico   di   tutte   le   predette   forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche    complementari,     relativamente     alle
          informazioni    generali    sulla    forma    pensionistica
          complementare, alle informazioni  ai  potenziali  aderenti,
          alle   informazioni   periodiche   agli   aderenti,    alle
          informazioni   agli   aderenti   durante   la    fase    di
          prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
          la fase di erogazione delle rendite. A  tale  fine  elabora
          schemi per le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali
          aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le  forme
          pensionistiche  complementari.  Detta  disposizioni   sulle
          modalita' di pubblicita'; 
                h)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del
          presente  decreto  e  delle  disposizioni   secondarie   di
          attuazione  dello  stesso,   nonche'   delle   disposizioni
          dell'Unione europea  direttamente  applicabili  alle  forme
          pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere  o
          vietare la raccolta delle adesioni in  caso  di  violazione
          delle disposizioni stesse; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, ivi comprese le attivita'  esternalizzate
          e su quelle  oggetto  di  riesternalizzazione,  richiedendo
          l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che   ritenga
          necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                l-bis) diffonde  regolarmente  informazioni  relative
          all'andamento della previdenza complementare; 
                m) diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei
          temi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          richiedere   in   qualsiasi   momento   che   l'organo   di
          amministrazione e di controllo, il direttore  generale,  il
          responsabile  e  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali
          forniscano  alla   stessa,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza,  informazioni  e   valutazioni   su   qualsiasi
          questione relativa alla forma pensionistica complementare e
          trasmettano  ogni  dato  e  documento  richiesto.  Con   le
          modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la  COVIP
          puo' disporre l'invio sistematico: 
                a) delle segnalazioni  statistiche  e  di  vigilanza,
          comprese quelle a livello di singolo iscritto,  nonche'  di
          ogni  altro  dato  e  documento,  anche  per  finalita'  di
          monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema  di
          previdenza complementare in attuazione  delle  lettere  l),
          l-bis), m) e n) del comma 2; 
                b) dei verbali delle riunioni  e  degli  accertamenti
          degli  organi  di  controllo  delle  forme   pensionistiche
          complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a) convocare presso di se' i componenti degli  organi
          di amministrazione e di controllo, i direttori generali,  i
          responsabili delle forme pensionistiche complementari  e  i
          titolari delle funzioni fondamentali; 
                b)  ordinare  la   convocazione   degli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari, fissandone l'ordine del giorno; in  caso  di
          inottemperanza    puo'    procedere    direttamente    alla
          convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
          delle forme pensionistiche complementari; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,
          della portata e della complessita'  delle  attivita'  delle
          forme  pensionistiche  complementari,  la   COVIP   esamina
          periodicamente le strategie, i processi e le  procedure  di
          segnalazione   stabiliti   dalle    forme    pensionistiche
          complementari per rispettare le disposizioni  del  presente
          decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
          dello stesso. Il riesame tiene conto delle  circostanze  in
          cui le forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove
          opportuno,  dei  soggetti  che  eseguono  per  loro   conto
          funzioni   fondamentali   o   qualsiasi   altra   attivita'
          esternalizzata. Tale esame comprende: 
                a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
          al sistema di governo; 
                b)  una  valutazione  dei   rischi   cui   la   forma
          pensionistica e' esposta; 
                c) una valutazione della  capacita'  della  forma  di
          valutare e gestire tali rischi. 
              5-ter.  La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento   di
          monitoraggio  ritenuto  opportuno,  incluse  le  prove   di
          stress, che consenta di rilevare  il  deterioramento  delle
          condizioni   finanziarie   di   una   forma   pensionistica
          complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. 
              5-quater.  La  COVIP   puo'   richiedere   alle   forme
          pensionistiche complementari di rimediare  alle  carenze  o
          alle deficienze individuate nel quadro della  procedura  di
          cui ai commi 5-bis e 5-ter. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.". 
              - Il testo dell'articolo 19-ter del decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 19-ter (False informazioni). -  1.  I  componenti
          degli organi di amministrazione e di controllo i  direttori
          generali,  i  responsabili   delle   forme   pensionistiche
          complementari, i titolari delle funzioni fondamentali  e  i
          liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati  o
          documenti falsi, sono puniti con l'arresto da  sei  mesi  a
          tre  anni,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato.". 
              -  Il  testo  dell'articolo   19-quater   del   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto   cosi'
          recita: 
              «Art.  19-quater  (Sanzioni   amministrative).   -   1.
          Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione  al
          pubblico, la denominazione "fondo  pensione"  senza  essere
          iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del  presente
          decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e'  punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  500  a  euro
          25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale, sentita la COVIP. 
              2. I componenti degli organi di  amministrazione  e  di
          controllo,i direttori generali, i titolari  delle  funzioni
          fondamentali, i  responsabili  delle  forme  pensionistiche
          complementari, i liquidatori e  i  commissari  nominati  ai
          sensi dell'articolo 15 che  in  relazione  alle  rispettive
          competenze: 
                a) nel termine prescritto non ottemperano,  anche  in
          parte,  alle  richieste  della  COVIP,   ovvero   ritardano
          l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000  a
          euro 25.000; 
                b)  non  osservano  le  disposizioni  previste  negli
          articoli  1,  commi  1-bis  e  4,4-bis,  5,  5-bis,  5-ter,
          5-quater,  5-quinquies,  5-sexies,   5-septies,   5-octies,
          5-nonies,   6,   7,   11,   13-bis,   13-ter,    13-quater,
          13-quinquies,  13-sexies,  13-septies,  14,   14-bis,   15,
          15-bis, 17-bis, e 20  ovvero  le  disposizioni  generali  o
          particolari  emanate  dalla  COVIP  in  base  ai   medesimi
          articoli nonche'  in  base  all'articolo  19  del  presente
          decreto,  sono  puniti  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 
                c) non osservano le  disposizioni  sui  requisiti  di
          onorabilita'  e   professionalita'   e   sulle   cause   di
          ineleggibilita' e di incompatibilita'  e  sulle  situazioni
          impeditive previste dal decreto del Ministro del  lavoro  e
          della previdenza  sociale  di  cui  all'articolo  5-sexies,
          ovvero le disposizioni sui limiti agli  investimenti  e  ai
          conflitti di interessi previste dal  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6,  comma
          5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  cui
          all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
          con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; 
                d) non  effettuano  le  comunicazioni  relative  alla
          sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
          cui all'articolo  5-sexies,  lettera  b),  nel  termine  di
          quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
          degli eventi e delle situazioni relative, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          2.600 euro a 15.500 euro. 
              3. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  2,  nei  casi  di
          maggiore  gravita',  la  COVIP  puo'  dichiarare   decaduti
          dall'incarico i  componenti  degli  organi  collegiali,  il
          direttore   generale,   il   responsabile    della    forma
          pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali. 
              4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e  3
          sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge
          24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni  amministrative  sono
          determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
          potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che  ciascuna
          infrazione presenta in  astratto,  di  specifiche  qualita'
          personali del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
          particolari doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,
          nonche' del  vantaggio  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme
          pensionistiche  complementari  rispondono  in  solido   del
          pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso  per
          l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I
          fondi dotati di soggettivita' giuridica sono  obbligati  ad
          agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.
          Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,
          n. 689, e successive modificazioni. 
              4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo  trova
          applicazione la  disposizione  prevista,  per  le  sanzioni
          amministrative riguardanti  le  violazioni  in  materia  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  dall'articolo  8,
          comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».