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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di semplificazione in materia  di  impresa  e  lavoro,  per  superare
situazioni di grave  difficolta'  nelle  dinamiche  dei  rapporti  di
mercato e con la pubblica amministrazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per  il  superamento
di  criticita'  riscontrate   nella   realta'   sociale,   quali   il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici  di
medicina generale e di dirigenti scolastici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla  modernizzazione
dell'azione  pubblica  e  alla  informatizzazione  dei  rapporti  fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
((Sostegno alle piccole e medie imprese  creditrici  delle  pubbliche
       amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile)) 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono
in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia'
contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
non gia' coperti da garanzia pubblica anche se assistiti  da  ipoteca
sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura  indicata
dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per
cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il
minore tra: 
    a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di
garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora,
maturati sino alla predetta data e 
    b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati   dalla   PMI
beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni,
per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di
garanzia. 
  5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni
caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui
alla lettera b) del comma 3. 
  6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del
versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o
intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il
predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI
beneficiaria in misura massima determinata dal  decreto  adottato  ai
sensi del comma 7, restando a carico della banca o  intermediario  la
parte rimanente. 
  ((6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile  di  cui  ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate come 'inadempienze probabili' (UTP) entro la data  dell'
11 febbraio 2019, secondo le risultanze  della  centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia. 
  6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,  la
garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'  concessa  nella
misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore
all'80 per cento dell'esposizione alla data dell' 11 febbraio 2019  e
fino  a  un  importo  massimo  di  euro  2.500.000.  Ai  fini   della
concessione della garanzia della sezione speciale, che  ha  carattere
sussidiario, il piano di cui  al  comma  4  deve  essere  valutato  e
approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  Con  il
decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono  stabilite  le
modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le  indicazioni
sulle modalita' di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal
comma 6-bis e dal presente comma)). 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa  ((,
anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis)). Lo stesso
decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse
della sezione speciale e i parametri per definire il premio in  linea
con i valori di mercato della garanzia. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  di
quelli di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
    b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
  "52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere  dal
periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui
al comma 52-bis. 
  52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi
di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". 
  8-ter. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  8-bis,  pari  a  118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.