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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (18G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2018
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-10-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed  in
particolare gli articoli 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni ed in particolare  gli  articoli  111,  113,  comma  1,
lettera a), 113-bis, comma 1, e 118; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 192; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 291 e 292; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2011,
n. 235; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il regolamento (CE)  n. 2016/679/UE del  Parlamento  europeo,
del 27 aprile 2016; 
  Ritenuto   di   dover   disciplinare   con   apposito   regolamento
l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per
il funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, a seguito delle modifiche introdotte  all'articolo  113,
comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,
dall'articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 aprile 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2018; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.   Il   presente   regolamento   di   organizzazione   disciplina
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, di seguito  denominata  «Agenzia»,  il
reclutamento, lo sviluppo e la formazione del  personale,  delineando
la macrostruttura  dell'Agenzia,  in  attuazione  delle  disposizioni
istitutive    e    nel    rispetto    della    normativa     generale
sull'organizzazione     delle     amministrazioni     pubbliche     e
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  1,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di Capo del Dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al Capo del Dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. 
              Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). -  1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          art. 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001 n. 106). 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          vigente dell'art. 111, 113-bis, comma 1, e 118 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art. 111  (Organi  dell'Agenzia).  -  1.  Sono  organi
          dell'Agenzia  e  restano  in  carica   per   quattro   anni
          rinnovabili per una sola volta: 
                a) il Direttore; 
                b) il Consiglio direttivo; 
                c) il Collegio dei revisori; 
                d) il Comitato consultivo di indirizzo. 
              2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali  che
          abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno
          quinquennale, nella gestione  dei  beni  e  delle  aziende:
          prefetti, dirigenti dell'Agenzia  del  demanio,  magistrati
          che abbiano conseguito  almeno  la  quinta  valutazione  di
          professionalita'  o  delle   magistrature   superiori.   Il
          soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o  in  aspettativa
          secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
          All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
          un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto   di   vista
          finanziario. Il  Direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
          ministri. 
              3. Il Consiglio direttivo e' presieduto  dal  Direttore
          dell'Agenzia ed e' composto: 
                a) da un  magistrato  designato  dal  Ministro  della
          giustizia; 
                b)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore
          nazionale antimafia; 
                c) da un rappresentante  del  Ministero  dell'interno
          designato dal Ministro dell'interno; 
                d) da due qualificati esperti in materia di  gestioni
          aziendali  e  patrimoniali  designati,  di  concerto,   dal
          Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze; 
                e) da un qualificato esperto in materia  di  progetti
          di  finanziamenti  europei  e  nazionali  designato   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato per la politica di coesione. 
              4. I componenti del Consiglio direttivo,  designati  ai
          sensi del comma 3, sono nominati con decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
              5.  Il  Collegio  dei  revisori,  costituito   da   tre
          componenti effettivi e da due supplenti,  e'  nominato  con
          decreto del Ministro  dell'interno  fra  gli  iscritti  nel
          Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e  un
          componente   supplente   sono   designati   dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              6. Il Comitato consultivo di  indirizzo  e'  presieduto
          dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto: 
                a) da un qualificato esperto in materia  di  politica
          di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le
          politiche di coesione; 
                b) da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico, designato dal medesimo Ministro; 
                c) da un rappresentante del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; 
                d)  da  un  responsabile  dei  fondi  del   Programma
          operativo nazionale  "sicurezza",  designato  dal  Ministro
          dell'interno; 
                e)    da    un    rappresentante    del     Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          designato dal medesimo Ministro; 
                f) da  un  rappresentante  delle  regioni,  designato
          dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
                g)  da  un  rappresentante  dei   comuni,   designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 
                h)  da  un  rappresentante  delle  associazioni   che
          possono  essere  destinatarie  o  assegnatarie   dei   beni
          sequestrati o confiscati, di  cui  all'art.  48,  comma  3,
          lettera c), designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base  di  criteri  di  trasparenza,
          rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati  nel
          decreto di nomina; 
                i) da un rappresentante delle associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          da  un   rappresentante   delle   cooperative   e   da   un
          rappresentante delle associazioni  dei  datori  di  lavoro,
          designati dalle rispettive associazioni. 
              7. Alle riunioni possono essere chiamati a  partecipare
          i rappresentanti degli enti territoriali ove i  beni  o  le
          aziende sequestrati e confiscati si trovano.  I  componenti
          del Comitato consultivo di indirizzo,  designati  ai  sensi
          del  comma  6,  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno. Ai  componenti  non  spetta  alcun  compenso,
          indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso  di  spese  o
          emolumento comunque denominato. 
              8. I compensi degli organi sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. Per la  partecipazione  alle  sedute
          degli organi non spettano gettoni di presenza o  emolumenti
          a qualsiasi titolo dovuti.». 
              «Art. 113-bis  (Disposizioni  in  materia  di  organico
          dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica  dell'Agenzia  e'
          determinata in duecento unita' complessive,  ripartite  tra
          le  diverse  qualifiche,   dirigenziali   e   no,   secondo
          contingenti da definire  con  il  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 113, comma 1. 
              (Omissis).». 
              «Art.  118  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Alla
          copertura degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal
          funzionamento dell'Agenzia, ivi  compresi  quelli  relativi
          alle spese di personale di cui all' art. 117 , commi 2 e 4,
          pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2010,  pari  a  4,2
          milioni di euro per gli anni 2011 e 2012  e  pari  a  5,472
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  si  provvede,
          quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e  4  milioni
          di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2010,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo   al   Ministero   dell'interno,
          nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e  200  mila
          euro a decorrere dall'anno  2011,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata  dalla
          Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche'  per
          ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall'  art.  3,  comma  151,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
              2.   Agli    oneri    derivanti    dal    potenziamento
          dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo
          delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari  a  2
          milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  27  dicembre  2004,  n.  307  ,
          relativa al Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              All'attuazione delle disposizioni del titolo III,  capo
          V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo
          scopo a legislazione vigente nello stato di previsione  del
          Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  192,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2013),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
              «192.  Le  disposizioni   di   cui   all'art.   2   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non
          trovano applicazione nei confronti  dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 291  e
          292 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O: 
              «291.  Fino  all'adeguamento  alla  dotazione  organica
          prevista dall'art. 113, comma 1,  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  l'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata  e'
          autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore  a  100
          unita' di  personale  non  dirigenziale  appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad  enti
          pubblici economici. Nei  limiti  complessivi  della  stessa
          quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di  comando  di
          personale delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare con qualifica non dirigenziale fino a  un  massimo
          di 20 unita'. Il predetto personale e' posto  in  posizione
          di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla  vigente
          normativa generale in materia di mobilita' e  nel  rispetto
          di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, conservando lo stato  giuridico  e  il
          trattamento economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,
          secondo quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
          oneri  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza  e
          successivo     rimborso     da      parte      dell'Agenzia
          all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
          al trattamento accessorio. 
              292. L'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata svolge le  funzioni  e  i  compiti
          previsti dall'art. 110, comma 2,  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino  all'adeguamento
          della  pianta  organica  dell'Agenzia   alle   disposizioni
          dell'art. 113-bis, comma 1, del citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano  a  operare
          le sedi secondarie gia' istituite.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          dicembre 2011, n. 235 (Regolamento  recante  la  disciplina
          sull'organizzazione e la dotazione delle  risorse  umane  e
          strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati  alla   criminalita'   organizzata,   ai   sensi
          dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          6 settembre 2011, n.  159)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2012, n. 50, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  29,  comma  4,
          della legge 17 ottobre 2017, n. 161  (Modifiche  al  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al  codice
          penale e alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie  del  codice  di  procedura  penale   e   altre
          disposizioni. Delega al Governo per la  tutela  del  lavoro
          nelle aziende sequestrate e confiscate),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017, n. 258.: 
              «Art.  29  (Disposizioni  sull'Agenzia  nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis). 
              4. I componenti del Consiglio direttivo,  designati  ai
          sensi del comma 3, sono nominati con decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
              (Omissis).».