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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

((Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)). (18G00133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 26-9-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la direttiva  UE  2016/2102  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei  siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, gli articoli 1 e 14; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 9; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005,  n.
75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004,  n.
4, per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
informatici; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005,  recante  requisiti   tecnici   e   i   diversi   livelli   per
l'accessibilita' agli strumenti informatici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 21 giugno 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri  per  la
famiglia e le disabilita', degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 
 
  1. Il  titolo  della  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  di  seguito
denominata «legge  n.  4  del  2004»,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,
in  particolare,  delle  persone  con  disabilita'   agli   strumenti
informatici». 
  2. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  le  parole:  «persone  disabili»,   ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'»; 
  b)  le  parole:  «lavoratori  disabili»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita'»; 
  c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «alunni con disabilita'»; 
  d)  la  parola:  «disabili»,  ovunque  ricorra  singolarmente,   e'
sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita'»; 
  d-bis) le parole: «dipendente disabile»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita'»; 
  e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita'»; 
  f) le parole «siti INTERNET», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite
dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili». 
  3. All'articolo 2, comma  1,  della  legge  n.  4  del  2004,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a)  dopo  le  parole:  «sistemi  informatici»  sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
mobili,»; 
  b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e
sviluppato da parte o per conto dei soggetti  erogatori,  per  essere
utilizzato dagli utenti su dispositivi  mobili,  quali  smartphone  e
tablet;  e'  escluso  il  software  che  controlla  tali  dispositivi
(sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; 
  a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito  anche
sito internet; 
  a-quater) contenuti di extranet o intranet:  siti  web  disponibili
soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico; 
  a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di  cui  all'articolo
3, comma 1; 
  a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati  dell'attivita'
di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web
e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle  prescrizioni
in materia di accessibilita' di  cui  alla  presente  legge.  I  dati
misurati comprendono informazioni quantitative sul campione  di  siti
web e applicazioni mobili sottoposti a  verifiche,  tra  i  quali  il
numero di siti web e le applicazioni  con  il  numero  potenziale  di
visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di
accessibilita';». 
  4. All'articolo 3 della legge n. 4  del  2004,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «di  servizi  informatici,»  sono
inserite le seguenti: «agli organismi di diritto  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»; 
  b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine
del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  contenuti  che  si
trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi  utente  per
dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o  per  uso
specifico in determinati contesti e non disponibili e usati  da  ampi
segmenti di utenti. Le medesime  disposizioni  non  si  applicano  ai
contenuti di extranet o intranet, di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a  una
loro revisione sostanziale.». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis (Principi generali per l'accessibilita'). - 1.  I  siti
web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili
se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 
  2.  Sono  accessibili  i   servizi   realizzati   tramite   sistemi
informatici, inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,  che
presentano i seguenti requisiti: 
  a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente; 
  b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da: 
  1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che  le
azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni  siano  sempre
uniformi tra loro; 
  2) efficienza nell'uso, assicurando, fra  l'altro,  la  separazione
tra contenuto,  presentazione  e  modalita'  di  funzionamento  delle
interfacce,  nonche'   la   possibilita'   di   rendere   disponibile
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali; 
  3) efficacia nell'uso  e  rispondenza  alle  esigenze  dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per  ottenere  in
modo  corretto  servizi  e  informazioni   siano   indipendenti   dal
dispositivo utilizzato per l'accesso; 
  4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro,  l'accesso  al
servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
l'utente. 
  3. Con le linee guida adottate  ai  sensi  dell'articolo  11,  sono
individuate le regole tecniche necessarie per garantire  il  rispetto
dei principi e dei requisiti di accessibilita' di cui ai commi 1 e 2. 
  Art.   3-ter   (Individuazione   dell'onere   sproporzionato    per
l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili).  -  1.  I
soggetti  erogatori  applicano  le   prescrizioni   in   materia   di
accessibilita' previste dalla presente legge sulla base  delle  linee
guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi  di  accessibilita'
dei siti web e delle  applicazioni  mobili,  cio'  imponga  un  onere
sproporzionato. 
  2. Per onere sproporzionato si intende  un  onere  organizzativo  o
finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero  un  onere  che
pregiudica  la  capacita'  degli  stessi  di  adempiere  allo   scopo
prefissato o di pubblicare le informazioni  necessarie  o  pertinenti
per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio  o
pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per
le persone con disabilita'. Non possono costituire, di  per  se',  un
onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web  ed
applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni
occorrenti per garantire il rispetto degli  obblighi  previsti  dalla
presente legge e dalle linee guida. 
  3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di
cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla  sussistenza  delle
circostanze che determinano l'onere sproporzionato. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori  effettuano  la
dichiarazione  di  accessibilita'  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a). 
  Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita'). -  1.  I  soggetti
erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente  una  dichiarazione
di  accessibilita'  particolareggiata,  esaustiva  e   chiara   sulla
conformita' dei  rispettivi  siti  web  e  applicazioni  mobili  alla
presente legge. 
  2.  La  dichiarazione  di  accessibilita'  comprende,  altresi',  i
seguenti elementi: 
  a)  indicazione  delle  parti  di  contenuto   del   sito   web   o
dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato  ai
sensi dell'articolo 3-ter, con le  motivazioni  che  ne  giustificano
l'inaccessibilita'  e  l'indicazione  di   eventuali   soluzioni   di
accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori; 
  b) la descrizione del meccanismo  di  feedback,  e  relativo  link,
istituito  per  consentire  a  chiunque  di  notificare  ai  soggetti
erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi  compresi  i
siti web e le applicazioni  mobili,  in  termini  di  conformita'  ai
principi  di  accessibilita'  di  cui  all'articolo  3-bis   e   alle
prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle  linee  guida
di cui all'articolo 11, nonche' di  richiedere  le  informazioni  non
accessibili e l'adeguamento dei sistemi; 
  c) il link alla procedura di cui all'articolo  3-quinquies  cui  e'
possibile fare ricorso in  caso  di  risposta  insoddisfacente  o  di
mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o  alla
richiesta di cui alla lettera b). 
  3. Il modello di dichiarazione di accessibilita' e' definito con le
linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto  stabilito
dalla Commissione europea. 
  4. La dichiarazione di accessibilita'  e'  fornita  in  un  formato
accessibile ed e' pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. 
  5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita' e'
fornita in un formato accessibile e e' resa accessibile nel sito  web
del soggetto  erogatore  che  ha  sviluppato  l'applicazione  mobile,
unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di  scaricare
l'applicazione. 
  Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). - 1.  La  dichiarazione
di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
con riferimento alla  conformita'  al  modello  di  cui  all'articolo
3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'. 
  2. In caso di contestazione sulla dichiarazione  di  accessibilita'
ovvero in caso di  esito  insoddisfacente  del  monitoraggio  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e  a-bis),  il  difensore  civico
digitale di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  82  del
2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente  legge
e dispone eventuali misure correttive. 
  3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi  di  cui
all'articolo  3-quater,  comma  2,  lettera   c),   su   segnalazione
dell'utente, disponendo  eventuali  misure  correttive  e  informando
l'Agenzia per l'Italia digitale.». 
  5. All'articolo 4 della legge n.  4  del  2004  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «con il decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all'articolo 11» sono
inserite le seguenti: «sono  necessari»,  le  parole:  «costituiscono
motivo di  preferenza  a  parita'  di  ogni  altra  condizione  nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
bene o del servizio» sono soppresse e dopo le  parole:  «servizi  non
accessibili» sono inserite le seguenti: «e' consentita  nei  casi  di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  ovvero  in  presenza  di  un  onere
sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed»; 
  b) al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dal  decreto  di  cui
all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle  linee  guida
di cui all'articolo 11, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
3-ter»; al secondo periodo, le  parole:  «alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  data  di
pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data  di
entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla medesima  data  di  adozione  delle  predette  linee
guida»; 
  c) al comma 3, le  parole:  «dal  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle linee guida». 
  6. All'articolo 5, comma 2, della legge n.  4  del  2004,  dopo  le
parole: «, accessibili» e' inserita la seguente: «anche». 
  7. All'articolo 7, comma  1,  della  legge  n.  4  del  2004,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  l'alinea  e'  sostituito   dal   seguente:
«L'Agenzia per l'Italia digitale:»; 
  b) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  «a-bis) effettua il monitoraggio periodico  sulla  conformita'  dei
siti web e delle applicazioni mobili in  materia  di  accessibilita',
avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCOM)»; 
  c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «dalle linee guida»; 
  d) alle lettere d), f), g) e h),  le  parole:  «di  concerto»  sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministro per la  famiglia
e le disabilita' e»; 
  e) alla lettera e) dopo le  parole:  «strumenti  informatici»  sono
inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti  web  e  le  applicazioni
mobili,»; 
  f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,»  sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
mobili,» e le parole: «programmi di formazione del  personale.»  sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in
conformita' alla legislazione europea vigente;»; 
  g) dopo la lettera h), e' aggiunta, in fine, la seguente: 
  «h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre  anni,
presenta alla Commissione  europea  una  relazione  sugli  esiti  del
monitoraggio sulla conformita' dei  siti  web  e  delle  applicazioni
mobili dei soggetti erogatori  inclusi  nell'ambito  di  applicazione
della direttiva  (UE)  2016/2102,  includendo  i  dati  misurati.  Il
contenuto  delle  relazioni  e'   reso   pubblico   in   un   formato
accessibile.». 
  8. All'articolo 8,  comma  3,  della  legge  n.  4  del  2004  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi
alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento  di  contenuti
accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili». 
  9. All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della
presente legge» sono inserite le  seguenti:  «e'  rilevante  ai  fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e». 
  10. L'articolo 11 della legge n.  4  del  2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale,
sentite anche  le  associazioni  maggiormente  rappresentative  delle
persone con  disabilita',  nonche'  quelle  del  settore  industriale
coinvolto nella creazione di software per  l'accessibilita'  di  siti
web e applicazioni mobili, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
emana, in conformita' alle procedure e alle regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite
linee guida con cui, nel rispetto degli atti di  esecuzione  adottati
dalla    Commissione    europea    ai    sensi    delle     direttive
sull'accessibilita', sono stabiliti: 
  a)  i  requisiti  tecnici  per  l'accessibilita'  degli   strumenti
informatici, ivi  inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e  ai  valori  di
cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
  b) le metodologie  tecniche  per  la  verifica  dell'accessibilita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili; 
  c)  il  modello  della  dichiarazione  di  accessibilita'  di   cui
all'articolo 3-quater; 
  d) la metodologia di monitoraggio e valutazione  della  conformita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita'; 
  e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto  di  quanto
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
un  onere  sproporzionato,  per  cui  i  soggetti  erogatori  possono
ragionevolmente  limitare  l'accessibilita'  di   un   sito   web   o
applicazione mobile. 
  2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura  di
cui al comma 1.». 
  11. All'articolo 12 della legge n. 4 del 2004,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all'articolo  10  e
il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle
seguenti: «Le linee guida di cui all'articolo 11 sono emanate»; 
  b) il comma 2, e' abrogato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La direttiva UE 2016/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   26    ottobre    2016,    relativa
          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
          degli enti pubblici e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre
          2016, n. L 327. 
              - Il testo degli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre
          2017, n. 163 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge   di   delegazione   europea   2016-2017)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi
          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234.». 
              «Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita'
          dei  siti  web  e  delle  applicazioni  mobili  degli  enti
          pubblici).   -   1.   Nell'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre  2016,  relativa
          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
          degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre
          ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1,
          comma 1, anche i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici, realizzando il necessario coordinamento  con  le
          altre disposizioni vigenti: 
                a) dare attuazione alle prescrizioni di cui  all'art.
          4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento
          i valori  di  cui  al  punto  1),  lettera  d),  numero  3,
          dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 8  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
                b)  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  5   della
          direttiva (UE)  2016/2102,  emanare  apposite  linee  guida
          nazionali volte  a  individuare  i  casi  in  cui  un  ente
          pubblico puo' ragionevolmente limitare l'accessibilita'  di
          uno specifico contenuto.  A  tale  scopo,  per  misure  che
          impongono un onere sproporzionato si intendono  misure  che
          generano in capo a un ente pubblico un onere  organizzativo
          o  finanziario  eccessivo,  o  mettono  a  rischio  la  sua
          capacita'  di  adempiere  allo  scopo   prefissato   o   di
          pubblicare le informazioni necessarie o  pertinenti  per  i
          suoi compiti e servizi, pur  tenendo  conto  del  probabile
          beneficio o danno che ne deriverebbe  per  le  persone  con
          disabilita'. L'individuazione dell'onere sproporzionato  e'
          fondata unicamente su motivazioni legittime;  pertanto,  la
          mancanza di elementi quali  il  carattere  prioritario,  il
          tempo  o  l'assenza  di  informazioni   non   puo'   essere
          considerata un motivo legittimo. 
              2. Dall'attuazione della delega di cui al comma  1  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
          agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012,
          n.   245,   supplemento    ordinario,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  2012,  n.
          294, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo  aperto  e
          inclusione digitale). - 1. Al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                0a) all'art. 21, comma 2, secondo  periodo,  dopo  le
          parole: "dispositivo di firma» sono inserite  le  seguenti:
          «elettronica qualificata o digitale"; 
                0b) all'art. 21, comma 2-bis, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Gli atti di cui all'art. 1350, numero
          13), del codice civile  soddisfano  comunque  il  requisito
          della forma scritta se sottoscritti con  firma  elettronica
          avanzata, qualificata o digitale"; 
                0c) all'art. 23-ter, il comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "5. Sulle copie analogiche di documenti  amministrativi
          informatici puo' essere apposto a stampa  un  contrassegno,
          sulla  base  dei   criteri   definiti   con   linee   guida
          dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite  il  quale  e'
          possibile  ottenere  il   documento   informatico,   ovvero
          verificare  la  corrispondenza  allo  stesso  della   copia
          analogica. Il  contrassegno  apposto  ai  sensi  del  primo
          periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  la
          sottoscrizione autografa e non  puo'  essere  richiesta  la
          produzione di  altra  copia  analogica  con  sottoscrizione
          autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi
          software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di
          libera e gratuita disponibilita'"; 
                a) l'art. 52 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 52 (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati
          delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico
          a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e
          documenti e' disciplinato dai soggetti di cui  all'art.  2,
          comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e  nel
          rispetto   della   normativa    vigente.    Le    pubbliche
          amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito    web,
          all'interno  della  sezione  'Trasparenza,  valutazione   e
          merito',  il  catalogo  dei  dati,  dei  metadati  e  delle
          relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti  che
          ne  disciplinano  l'esercizio  della  facolta'  di  accesso
          telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in
          Anagrafe tributaria. 
              2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
          pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza   l'espressa
          adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          h), del decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36,  si
          intendono rilasciati come dati  di  tipo  aperto  ai  sensi
          all'art. 68, comma  3,  del  presente  Codice.  L'eventuale
          adozione di una licenza di cui al citato art. 2,  comma  1,
          lettera  h),  e'  motivata  ai  sensi  delle  linee   guida
          nazionali di cui al comma 7. 
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la raccolta e la gestione di dati  pubblici,  le
          pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
          e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e  giuridiche,
          di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
          dati e delle relative banche dati. 
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma  9,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              5.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   promuove   le
          politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
          del presente Codice. 
              6. Entro il mese di febbraio  di  ogni  anno  l'Agenzia
          trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  al
          Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica,  che  li
          approva entro il mese successivo,  un'Agenda  nazionale  in
          cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche  di
          valorizzazione del patrimonio  informativo  pubblico  e  un
          rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
          in Italia; tale rapporto e' pubblicato  in  formato  aperto
          sul sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri. 
              7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le  linee
          guida  nazionali  che  individuano  gli  standard  tecnici,
          compresa la determinazione delle ontologie  dei  servizi  e
          dei dati, le procedure e le modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni del capo V del presente Codice con l'obiettivo
          di  rendere  il  processo  omogeneo  a  livello  nazionale,
          efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
          suddette linee guida. 
              8. Il Presidente del Consiglio o il  Ministro  delegato
          per  l'innovazione  tecnologica  riferisce  annualmente  al
          Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo. 
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente"; 
                b) l'art. 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3. Agli effetti del presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
              2. All'art. 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
                "n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36;". 
              3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di  cui
          all'art. 52, comma 1, del citato decreto legislativo n.  82
          del  2005,  come  sostituito  dal  comma  1  del   presente
          articolo, sono pubblicati entro 120 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati  gia'
          pubblicati, la disposizione di cui all'art.  52,  comma  2,
          del citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  trova
          applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  ",  nonche'  a  tutti  i  soggetti   che
          usufruiscono di  contributi  pubblici  o  agevolazioni  per
          l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi
          o internet"; 
                b) all'art. 4: 
                  1) al comma 4  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          periodo: "L'Agenzia per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le
          specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto
          della normativa internazionale."; 
                  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              "5.   I   datori   di   lavoro   pubblici    provvedono
          all'attuazione del comma  4  nell'ambito  delle  specifiche
          dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione  e  allo
          sviluppo del sistema informatico.". 
              5. All'art. 4, comma 3, della legge 12 marzo  1999,  n.
          68, dopo le parole: "quantita' di lavoro" sono inserite  le
          seguenti parole: ", anche mediante  la  predisposizione  di
          accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 27,  paragrafo
          1, lettera (i), della Convenzione delle nazioni  unite  sui
          diritti   delle   persone    con    disabilita'    adottata
          dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006,  ratificata  e
          resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18". 
              5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'art. 124 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la
          parola:  "affissione"   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "pubblicazione". 
              6. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'art.   12,   comma   1,   dopo   la   parola:
          "partecipazione" sono inserite le seguenti:  "nel  rispetto
          dei principi di uguaglianza e di non discriminazione"; 
                b) all'art. 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le
          seguenti   parole:   ",   nonche'   dei    temi    relativi
          all'accessibilita' e alle tecnologie  assistive,  ai  sensi
          dell'art. 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4"; 
                c) all'art. 23-ter, dopo il comma 5, e'  inserito  il
          seguente: 
              "5-bis. I documenti di cui al presente articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4."; 
                d) all'art. 54, comma 4, dopo la parola:  "siano"  e'
          inserita la seguente: "accessibili,"; 
                e) all'art. 57, comma 1, dopo  le  parole:  «per  via
          telematica» sono inserite le seguenti: ", nel rispetto  dei
          requisiti tecnici di  accessibilita'  di  cui  all'art.  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4,"; 
                f)  all'art.  71,  comma  1-ter,  dopo   la   parola:
          "conformita'" sono  inserite  le  seguenti:  "ai  requisiti
          tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge  9
          gennaio 2004, n. 4,". 
              6-bis. All'art. 32, comma  1,  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
          "La pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi
          di eguaglianza  e  di  non  discriminazione,  applicando  i
          requisiti tecnici di  accessibilita'  di  cui  all'art.  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili". 
              6-ter.  All'attuazione   del   presente   articolo   le
          amministrazioni  competenti  provvedono  nei  limiti  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. Entro il 31 marzo di ogni anno,  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano  nel  proprio
          sito  web,  gli  obiettivi  di  accessibilita'  per  l'anno
          corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo
          del  telelavoro"  nella  propria  organizzazione,  in   cui
          identificano le modalita' di realizzazione e  le  eventuali
          attivita'  per  cui  non  e'   possibile   l'utilizzo   del
          telelavoro. La redazione del piano in prima  versione  deve
          essere effettuata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante  ai
          fini della  misurazione  e  valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti responsabili. 
              8. Gli interessati che rilevino inadempienze in  ordine
          all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di  cui
          all'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n.  4,  ne
          fanno  formale  segnalazione,  anche  in  via   telematica,
          all'Agenzia  per  l'Italia  digitale.   Qualora   l'Agenzia
          ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei
          servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni. 
              9.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del   presente
          articolo,  ivi  inclusa  la  mancata  pubblicazione   degli
          obiettivi di cui al comma 7: 
                a) e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili; 
                b)   comporta    responsabilita'    dirigenziale    e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ferme restando le eventuali  responsabilita'
          penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.». 
              - La legge 9  gennaio  2004,  n.  4  (Disposizioni  per
          favorire l'accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  1°  marzo
          2005, n.  75  (Regolamento  di  attuazione  della  legge  9
          gennaio 2004, n. 4, per  favorire  l'accesso  dei  soggetti
          disabili agli strumenti informatici)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2005, n. 101. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7,  8,
          9, 11 e 12 della citata legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge, si intende per: 
                a)  «accessibilita'»:  la   capacita'   dei   sistemi
          informatici ivi  inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
          mobili,  nelle  forme  e  nei   limiti   consentiti   dalle
          conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
          informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
          parte di coloro che a causa di disabilita'  necessitano  di
          tecnologie assistive o configurazioni particolari; 
                a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo
          progettato e sviluppato da parte o per conto  dei  soggetti
          erogatori,  per   essere   utilizzato   dagli   utenti   su
          dispositivi mobili, quali smartphone e tablet;  e'  escluso
          il  software  che  controlla  tali   dispositivi   (sistemi
          operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; 
                a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine  Web
          utilizzato per veicolare informazioni  o  erogare  servizi,
          comunemente definito anche sito Internet; 
                a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti  web
          disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e  non
          per il pubblico; 
                a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di  cui
          all'art. 3, comma 1; 
                a-sexies) "dati misurati": i  risultati  quantificati
          dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la
          conformita' dei siti web e delle  applicazioni  mobili  dei
          soggetti  erogatori  alle  prescrizioni   in   materia   di
          accessibilita' di cui alla presente legge. I dati  misurati
          comprendono informazioni quantitative sul campione di  siti
          web e applicazioni mobili sottoposti  a  verifiche,  tra  i
          quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero
          potenziale di visitatori  o  utenti,  nonche'  informazioni
          quantitative sul livello di accessibilita'; 
                b)  "tecnologie  assistive":  gli  strumenti   e   le
          soluzioni tecniche, hardware  e  software,  che  permettono
          alla persona con  disabilita',  superando  o  riducendo  le
          condizioni di svantaggio, di accedere alle  informazioni  e
          ai servizi erogati dai sistemi informatici.». 
              «Art. 3 (Soggetti erogatori). - 1. La presente legge si
          applica alle pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  2
          dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, agli enti  pubblici  economici,
          alle aziende private concessionarie  di  servizi  pubblici,
          alle  aziende  municipalizzate  regionali,  agli  enti   di
          assistenza e di riabilitazione pubblici,  alle  aziende  di
          trasporto   e    di    telecomunicazione    a    prevalente
          partecipazione  di  capitale  pubblico   e   alle   aziende
          appaltatrici  di  servizi  informatici  agli  organismi  di
          diritto pubblico ai sensi dell'art. 2, paragrafo  1,  punto
          4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonche' a tutti i soggetti
          che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni  per
          l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi
          o internet. 
              2. Le disposizioni della presente legge in ordine  agli
          obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai contenuti
          che si  trovano  esclusivamente  su  dispositivi  mobili  o
          programmi utente  per  dispositivi  mobili  sviluppati  per
          gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in  determinati
          contesti e non disponibili e  usati  da  ampi  segmenti  di
          utenti.  Le  medesime  disposizioni  non  si  applicano  ai
          contenuti di extranet o intranet, di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera a-quater), pubblicati  prima  del  23  settembre
          2019 fino a una loro revisione sostanziale.». 
              «Art. 4 (Obblighi per  l'accessibilita').  -  1.  Nelle
          procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3,  comma  1,
          per l'acquisto di  beni  e  per  la  fornitura  di  servizi
          informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
          linee guida di cui all'art. 11 sono necessari.  La  mancata
          considerazione   dei   requisiti   di   accessibilita'    o
          l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
          accessibili e' consentita nei casi di cui all'art. 3, comma
          2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato  nei  casi
          di cui all'art. 3-ter ed e' adeguatamente motivata. 
              2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  non  possono
          stipulare,  a  pena   di   nullita',   contratti   per   la
          realizzazione e la modifica  di  siti  web  e  applicazioni
          mobili  quando  non  e'  previsto  che  essi  rispettino  i
          requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida  di
          cui all'art. 11,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.
          3-ter. I contratti in essere  alla  data  di  pubblicazione
          delle linee guida di cui all'art. 11, in caso  di  rinnovo,
          modifica o novazione, sono adeguati, a  pena  di  nullita',
          alle disposizioni della presente legge  circa  il  rispetto
          dei  requisiti  di  accessibilita',  con   l'obiettivo   di
          realizzare  tale  adeguamento  entro  dodici   mesi   dalla
          medesima data di adozione delle predette linee guida. 
              3. La concessione di  contributi  pubblici  a  soggetti
          privati  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  informatici
          destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con  disabili
          o del pubblico, anche per la predisposizione di  postazioni
          di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni
          e servizi ai requisiti di  accessibilita'  stabiliti  dalle
          linee guida di cui all'art. 11. 
              4. I datori di lavoro  pubblici  e  privati  pongono  a
          disposizione   del   dipendente    con    disabilita'    la
          strumentazione  hardware  e  software   e   la   tecnologia
          assistiva adeguata alla  specifica  disabilita',  anche  in
          caso   di   telelavoro,   in   relazione   alle    mansioni
          effettivamente svolte.  Ai  datori  di  lavoro  privati  si
          applica la  disposizione  di  cui  all'art.  13,  comma  1,
          lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per
          l'Italia Digitale stabilisce le specifiche  tecniche  delle
          suddette   postazioni,   nel   rispetto   della   normativa
          internazionale. 
              5.   I   datori   di   lavoro    pubblici    provvedono
          all'attuazione del comma  4  nell'ambito  delle  specifiche
          dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione  e  allo
          sviluppo del sistema informatico.» 
              «Art. 5 (Accessibilita'  degli  strumenti  didattici  e
          formativi). - 1. Le disposizioni della  presente  legge  si
          applicano, altresi', al  materiale  formativo  e  didattico
          utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 
              2.  Le   convenzioni   stipulate   tra   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  le
          associazioni di editori per  la  fornitura  di  libri  alle
          biblioteche scolastiche prevedono sempre  la  fornitura  di
          copie  su  supporto  digitale  degli  strumenti   didattici
          fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilita'
          e  agli   insegnanti   di   sostegno,   nell'ambito   delle
          disponibilita' di bilancio.». 
              «Art. 7 (Compiti amministrativi). -  1.  L'Agenzia  per
          l'Italia digitale: 
                a) effettua  il  monitoraggio  dell'attuazione  della
          presente legge; 
                a-bis)  effettua  il  monitoraggio  periodico   sulla
          conformita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  in
          materia di accessibilita', avvalendosi anche  dell'Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione (ISCOM); 
                b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
          statali delle disposizioni della presente legge; 
                c) indica i soggetti, pubblici o privati, che,  oltre
          ad avere rispettato  i  requisiti  tecnici  indicati  dalle
          linee  guida  di   cui   all'art.   11,   si   sono   anche
          meritoriamente distinti per  l'impegno  nel  perseguire  le
          finalita' indicate dalla presente legge; 
                d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
          e le disabilita' e con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  progetti,   iniziative   e   programmi
          finalizzati  al  miglioramento  e  alla  diffusione   delle
          tecnologie assistive e per l'accessibilita'; 
                e)   promuove,   con   le    altre    amministrazioni
          interessate,  sentita  la  Conferenza  permanente   per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,   l'erogazione   di   finanziamenti
          finalizzati alla diffusione  tra  persone  con  disabilita'
          delle tecnologie assistive e degli  strumenti  informatici,
          ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati  di
          configurazioni particolari e al  sostegno  di  progetti  di
          ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la  vita
          indipendente e  le  pari  opportunita'  delle  persone  con
          disabilita'; 
                f)  favorisce,  d'intesa  con  il  Ministro  per   la
          famiglia e le disabilita' e con il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  con  il  Ministro  per  le  pari
          opportunita', lo scambio di esperienze e  di  proposte  fra
          associazioni di persone con  disabilita',  associazioni  di
          sviluppatori  competenti  in  materia  di   accessibilita',
          amministrazioni pubbliche, operatori economici e  fornitori
          di hardware e software, anche  per  la  proposta  di  nuove
          iniziative; 
                g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
          e  le  disabilita'  e  con  i  Ministeri   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  per  i  beni  e  le
          attivita'    culturali,     iniziative     per     favorire
          l'accessibilita' alle opere multimediali, anche  attraverso
          specifici progetti di  ricerca  e  sperimentazione  con  il
          coinvolgimento   delle   associazioni   di   persone    con
          disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni
          sono indicate, con decreto emanato di intesa  dai  Ministri
          interessati, le regole tecniche per  l'accessibilita'  alle
          opere multimediali; 
                h)  definisce,  d'intesa  con  il  Ministro  per   la
          famiglia e le  disabilita'  e  con  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, gli obiettivi di accessibilita'  delle  pubbliche
          amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi
          inclusi i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,  nonche'
          l'introduzione      delle      problematiche       relative
          all'accessibilita'  nei   programmi   di   formazione   del
          personale,  in  conformita'   alla   legislazione   europea
          vigente. 
                h-bis) entro il 23 dicembre  2021  e  successivamente
          ogni  tre  anni,  presenta  alla  Commissione  europea  una
          relazione sugli esiti del  monitoraggio  sulla  conformita'
          dei siti web  e  delle  applicazioni  mobili  dei  soggetti
          erogatori  inclusi  nell'ambito   di   applicazione   della
          direttiva (UE) 2016/2102, includendo i  dati  misurati.  Il
          contenuto delle relazioni e' reso pubblico  in  un  formato
          accessibile. 
              2. Le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
          vigilano sull'attuazione da parte dei propri  uffici  delle
          disposizioni della presente legge.». 
              «Art. 8 (Formazione). - 1. Le  amministrazioni  di  cui
          all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui  al
          comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, nonche' dei corsi di formazione  organizzati  dalla
          Scuola  superiore   della   pubblica   amministrazione,   e
          nell'ambito   delle   attivita'   per    l'alfabetizzazione
          informatica dei pubblici dipendenti  di  cui  all'art.  27,
          comma 8, lettera g), della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
          inseriscono  tra  le  materie   di   studio   a   carattere
          fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e
          alle tecnologie assistive. 
              2. La formazione professionale di cui  al  comma  1  e'
          effettuata con tecnologie accessibili. 
              3. Le amministrazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono
          corsi di aggiornamento  professionale  sull'accessibilita',
          ivi inclusi quelli relativi alle  modalita'  di  creazione,
          gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti
          web e delle applicazioni mobili.». 
              «Art. 9 (Responsabilita'). -  1.  L'inosservanza  delle
          disposizioni della presente  legge  e'  rilevante  ai  fini
          della misurazione e  della  valutazione  della  performance
          individuale   dei   dirigenti   responsabili   e   comporta
          responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
          ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.   165,   ferme   restando   le   eventuali
          responsabilita'  penali  e  civili  previste  dalle   norme
          vigenti.». 
              «Art.  11  (Requisiti  tecnici).  -  1.  L'Agenzia  per
          l'Italia   digitale,   sentite   anche   le    associazioni
          maggiormente rappresentative delle persone con disabilita',
          nonche' quelle  del  settore  industriale  coinvolto  nella
          creazione di software per l'accessibilita' di  siti  web  e
          applicazioni mobili, d'intesa con la  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, emana, in conformita' alle procedure e alle  regole
          tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, apposite linee guida  con  cui,  nel  rispetto
          degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea
          ai  sensi   delle   direttive   sull'accessibilita',   sono
          stabiliti: 
                a) i requisiti  tecnici  per  l'accessibilita'  degli
          strumenti  informatici,  ivi  inclusi  i  siti  web  e   le
          applicazioni  mobili,  conformemente  ai  principi  di  cui
          all'art. 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera  d),
          numero 3, dell'allegato  B  al  decreto  del  Ministro  per
          l'innovazione e le tecnologie  8  luglio  2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
                b)  le   metodologie   tecniche   per   la   verifica
          dell'accessibilita'  degli   strumenti   informatici,   ivi
          inclusi i siti web e le applicazioni mobili; 
                c) il modello della dichiarazione  di  accessibilita'
          di cui all'art. 3-quater; 
                d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della
          conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti
          web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in  materia
          di accessibilita'; 
                e) le circostanze in  presenza  delle  quali,  tenuto
          conto di quanto previsto dall'art. 5 della  direttiva  (UE)
          2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui  i
          soggetti   erogatori   possono   ragionevolmente   limitare
          l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile.". 
              2. Le linee guida sono aggiornate o modificate  con  la
          procedura di cui al comma 1.». 
              «Art. 12 (Normative  internazionali).  -  1.  Le  linee
          guida  di  cui  all'art.  11  sono  emanate  sono   emanati
          osservando le linee  guida  indicate  nelle  comunicazioni,
          nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita'
          dell'Unione    europea,     nonche'     nelle     normative
          internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto   degli
          indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche
          internazionali, operanti nel settore. 
              2. Abrogato.».