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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
Testo in vigore dal:  26-9-2018
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Art. 5

(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
((anche))
agli
((alunni con disabilità))
e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.