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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (18G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2018)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 15-9-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/801  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di  ingresso
e soggiorno dei cittadini di  Paesi  terzi  per  motivi  di  ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di  scambio  di  alunni  o
progetti educativi, e collocamento alla pari; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge
11  luglio  2003,  n.  170,  recante  disposizioni  urgenti  per   le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il
parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della  legge
24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, lettera c): 
      1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite  le
seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»; 
      2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22,  comma
11-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  quanto  disposto
dall'articolo 39-bis. 1». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
il comma 11-bis e' abrogato; 
  3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro  il  30
giugno di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  terzo
settore, di cui all'articolo 59  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e' determinato il contingente annuale  degli  stranieri
ammessi a partecipare a programmi di  attivita'  di  volontariato  di
interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del presente  testo
unico. 
      2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'  consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma  di  attivita'
di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale,  di  cui
all'articolo 5, comma 1 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017,
previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica  dei
seguenti requisiti: 
        a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del  programma
di  volontariato  ad  una  delle  seguenti  categorie  che   svolgono
attivita' senza scopo di lucro e di utilita'  sociale:  1)  enti  del
Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN),  di
cui all'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017;  2)
organizzazioni  della  societa'  civile  e  altri  soggetti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della  legge  11  agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in  base
alla  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'   enti   civilmente
riconosciuti in base alle leggi di  approvazione  di  intese  con  le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
        b)  stipula  di  apposita  convenzione  fra  lo  straniero  e
l'organizzazione  promotrice  e  responsabile  del  programma   delle
attivita'  di  volontariato  di  interesse  generale  e  di  utilita'
sociale, in cui siano  specificate:  1)  le  attivita'  assegnate  al
volontario;  2)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
volontariato, nonche' i giorni e le ore in  cui  sara'  impegnato  in
dette attivita'; 3) le risorse  stanziate  per  provvedere  alle  sue
spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  denaro  per  piccole  spese
sostenute e documentate direttamente  dal  volontario  per  tutta  la
durata del soggiorno; 4) l'indicazione  del  percorso  di  formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; 
        c) sottoscrizione obbligatoria da  parte  dell'organizzazione
promotrice e  responsabile  del  programma  di  volontariato  di  una
polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza  sanitaria,
alla responsabilita'  civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni
collegati all'attivita' di volontariato; 
        d) assunzione della piena responsabilita'  per  la  copertura
delle spese  relative  al  soggiorno  del  volontario,  per  l'intero
periodo di durata del programma stesso di volontariato,  nonche'  per
il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017,  l'attivita'
del  volontario  impegnato   nelle   attivita'   del   programma   di
volontariato  non  puo'  essere  retribuita  dall'ente  promotore   e
responsabile del programma medesimo.  Al  volontario  possono  essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute  e  documentate
per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso
vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»; 
    b) al comma 3, le parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono  inserite
le seguenti: «entro quarantacinque giorni»; 
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
        a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1,  2  e
3; 
        b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera
fraudolenta o contraffatti; 
        c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a),
non  ha  rispettato  i  propri  obblighi  giuridici  in  materia   di
previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
lavoro o  di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
contratti collettivi applicabili; 
        d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a),
e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. 
      (( 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) ))  e  d),
la decisione di rifiuto o di revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero.»; 
    d) al comma 5, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale,
il volontario dichiara la propria presenza allo sportello  unico  per
l'immigrazione  che  ha   rilasciato   il   nulla   osta,   ai   fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il  permesso
di soggiorno, che reca la dicitura  «volontario»  e'  rilasciato  dal
questore, con le modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  8,  entro
quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita'  di  cui  al
primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
per un periodo non superiore ad un anno.»; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
        a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se risulta  che  il  volontario  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per
cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»; 
    f) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «6-bis. La  documentazione  e  le  informazioni  relative  alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.». 
  4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno
per ricerca» e, al comma 1,  dopo  le  parole:  «in  possesso  di  un
titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
stranieri: 
        a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per
motivi umanitari; 
        b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
        c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che
hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
        d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo
periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di
lavoro autonomo o subordinato; 
        e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
        f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in
qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
        g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione
anche se sospeso.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in  caso
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui  al  comma  1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui  il  ricercatore  si
impegna a realizzare l'attivita' di ricerca e l'istituto  si  impegna
ad accogliere il ricercatore.  L'attivita'  di  ricerca  deve  essere
approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo  che
valutano l'oggetto e la durata stimata della  ricerca,  i  titoli  in
possesso  del  ricercatore  rispetto   all'oggetto   della   ricerca,
certificati con una  copia  autenticata  del  titolo  di  studio,  ed
accertano la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  per  la  sua
realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico  e  le
condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a  sua
disposizione, sufficienti a non gravare  sul  sistema  di  assistenza
sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi', le
indicazioni sul titolo o sullo  scopo  dell'attivita'  di  ricerca  e
sulla  durata  stimata,  l'impegno  del  ricercatore   a   completare
l'attivita'  di  ricerca,  le  informazioni   sulla   mobilita'   del
ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia' nota al
momento della stipula della convenzione, l'indicazione della  polizza
assicurativa per malattia stipulata per  il  ricercatore  ed  i  suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto  di  provvedere  alla  loro
iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»; 
    e) al comma 3-bis: 
      1) dopo le parole: «risorse mensili di cui  al  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «e' valutata caso per caso, tenendo  conto  del
doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed»; 
      2) le parole «al progetto di  ricerca»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'attivita' di ricerca»; 
    f) al comma 4: 
      1) le parole: «per ricerca scientifica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per ricerca»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «La  domanda
indica  gli  estremi  del  passaporto  in  corso  di  validita'   del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo  sportello,  acquisito
dalla  questura  il  parere  sulla  sussistenza  di  motivi  ostativi
all'ingresso del ricercatore nel territorio  nazionale,  rilascia  il
nulla osta entro trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta
ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il  rigetto.
Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono  trasmessi  in
via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero
per il rilascio del visto di ingresso da richiedere  entro  sei  mesi
dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato  prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto.»; 
    g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o incompletezza della
documentazione, l'istituto di ricerca e'  invitato  ad  integrare  la
stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso. 
      4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e,  se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
        a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4; 
        b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera
fraudolenta o contraffatti; 
        c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri  obblighi
giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla
normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
        d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a causa
di lavoro irregolare; 
        e) l'istituto di ricerca e' in corso  di  liquidazione  o  e'
stato liquidato per insolvenza  o  non  e'  svolta  alcuna  attivita'
economica. 
      4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e  d),  la
decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero.»; 
    h) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
presenza  di  cause  che  rendono  impossibile   l'esecuzione   della
convenzione, l'istituto di  ricerca  ne  informa  tempestivamente  lo
sportello unico per i conseguenti adempimenti.»; 
    i) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta,  ai  fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»; 
    l) al comma 7: 
      1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso  di  soggiorno»
fino a: «programma di ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
permesso  di  soggiorno   per   ricerca,   che   reca   la   dicitura
"ricercatore", e' rilasciato dal  questore,  ai  sensi  del  presente
testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento  delle  formalita'
di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Per  il
ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale  sulla  base  di
specifici programmi dell'Unione o multilaterali  comprendenti  misure
sulla mobilita', il permesso  di  soggiorno  fa  riferimento  a  tali
programmi.»; 
      3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono
sostituite dalle seguenti: «per ricerca»; 
    m) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
        a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se risulta che  il  ricercatore  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per
cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»; 
    n) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
      «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui  all'articolo  29,
comma 1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi
1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo  articolo
29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,  lettera  a).  Alla
richiesta  di  ingresso   dei   familiari   al   seguito   presentata
contestualmente  alla  richiesta  di  nulla  osta  all'ingresso   del
ricercatore si applica il termine di cui al comma 4.  Per  l'ingresso
dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' richiesta la dimostrazione  di  aver  risieduto,  in  qualita'  di
familiari, nel primo Stato membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»; 
    o) al comma 9, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al  comma
4 si applica  anche  al  ricercatore  regolarmente  soggiornante  nel
territorio nazionale ad altro titolo.»; 
    p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis.  In  presenza   dei   requisiti   reddituali   di   cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il  rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito  di
passaporto valido o altro documento equipollente, che  ha  completato
l'attivita' di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma  7
puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo  svolgimento
di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro presso  i  servizi  per  l'impiego,  come  previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove  e
non superiore a dodici mesi  al  fine  di  cercare  un'occupazione  o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. In
tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e' rinnovato  per  la
stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente  testo
unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di  soggiorno
per lavoro. 
      9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis, lo straniero,  oltre  alla  documentazione  relativa  al
possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo  di  cui
all'articolo 34, comma 3, allega idonea  documentazione  di  conferma
del  completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta,   rilasciata
dall'istituto di ricerca.  Ove  la  documentazione  di  conferma  del
completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta   non   sia   gia'
disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. 
      9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e'
rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
        a) se la documentazione di cui ai  commi  9-bis  e  9-ter  e'
stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; 
        b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche'
le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal  presente
testo unico.»; 
    q) il comma 10, e' sostituito dal seguente: 
      «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono
essere ammessi a parita' di condizioni con i  cittadini  italiani,  a
svolgere attivita' di insegnamento compatibile  con  le  disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.»; 
    r) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato  il  permesso
di soggiorno per ricerca  di  cui  al  comma  7  e'  riammesso  senza
formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea che si  oppone  alla  mobilita'  di  breve
durata   del   ricercatore   ovvero   non    autorizza    o    revoca
un'autorizzazione alla mobilita' di lunga  durata,  anche  quando  il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 e'  scaduto  o  revocato.  Ai
fini del presente articolo, si intende per mobilita' di breve  durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi non  superiori  a  centottanta
giorni  in  un  arco  temporale  di  trecentosessanta  giorni  e  per
mobilita' di lunga durata l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi
superiori a centottanta giorni.»; 
    s) il comma 11 e' sostituito dai seguenti: 
      «11. Lo straniero titolare di  un  permesso  di  soggiorno  per
ricerca in corso di validita' rilasciato da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea  e'  autorizzato  a  soggiornare  nel  territorio
nazionale al fine di proseguire la ricerca gia'  iniziata  nell'altro
Stato, per un periodo  massimo  di  centottanta  giorni  in  un  arco
temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al  comma
4 e'  sostituito  da  una  comunicazione  dell'istituto  di  ricerca,
iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo  sportello  unico  della
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
svolge l'attivita' di ricerca. La comunicazione  indica  gli  estremi
del passaporto in corso di validita'  o  documento  equipollente  del
ricercatore e  dei  familiari,  ed  e'  corredata  dell'attestato  di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione
al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del  primo
Stato   membro   nonche'   della   documentazione    relativa    alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema  di
assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione   sanitaria   per   il
ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi  non  risultino
dalla convenzione di accoglienza. 
      11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso in Italia
immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I  familiari
del ricercatore di cui al comma 11 hanno  il  diritto  di  entrare  e
soggiornare nel territorio  nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o
raggiungere il ricercatore, purche'  in  possesso  di  un  passaporto
valido o documento equipollente e di un'autorizzazione  in  corso  di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
aver risieduto in qualita' di familiari nel primo  Stato  membro.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. 
      11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
11, lo sportello unico, acquisito  il  parere  della  questura  sulla
sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel  territorio
nazionale,  comunica  all'istituto  di   ricerca,   e   all'autorita'
competente designata come punto di contatto dal  primo  Stato  membro
che sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del ricercatore e
dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei  seguenti
casi: 
        a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
        b) i documenti sono stati ottenuti  in  maniera  fraudolenta,
ovvero sono stati contraffatti; 
        c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di  cui
al comma 1; 
        d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno di  cui
al comma 11; 
        e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno
previste dal presente testo unico. 
      11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il ricercatore
e se presenti  i  suoi  familiari  cessano  immediatamente  tutte  le
attivita' e lasciano il territorio nazionale. 
      11-quinquies. Per periodi superiori a  centottanta  giorni,  lo
straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di  validita'
e' autorizzato  a  fare  ingresso  senza  necessita'  di  visto  e  a
soggiornare nel territorio  nazionale  per  svolgere  l'attivita'  di
ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui  al
comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale  ai  sensi  del
comma 11, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  almeno  trenta
giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. 
      11-sexies. Il nulla  osta  di  cui  al  comma  11-quinquies  e'
rifiutato e se rilasciato e' revocato quando: 
        a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
        b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade  durante  la
procedura di rilascio del nulla osta. 
      11-septies. Al ricercatore di  cui  al  comma  11-quinquies  e'
rilasciato   un   permesso   di   soggiorno   recante   la   dicitura
«mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca  del  permesso  di
soggiorno di cui  al  presente  comma  sono  informate  le  autorita'
competenti del primo Stato membro. 
      11-octies. Nelle more del  rilascio  del  nulla  osta  e  della
consegna del permesso di soggiorno e' consentito  al  ricercatore  di
cui  al  comma  11-quinquies  di  svolgere  attivita'  di  ricerca  a
condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia
in  corso  di  validita'  e  che  non  sia  superato  un  periodo  di
centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni. 
      11-nonies. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
articolo, si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 
      11-decies. La documentazione e le  informazioni  relative  alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.». 
  5. All'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai  percorsi
di  istruzione  tecnico  superiore  e  ai  percorsi   di   formazione
superiore»; 
    b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  In  materia  di
accesso ai corsi di istruzione e  formazione  tecnico  superiore,  ai
corsi degli Istituti tecnico superiori e alla  formazione  superiore,
nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata  la
parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,  nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo»; 
    c) al comma 2: 
      1) le parole: «le universita'» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le istituzioni di formazione superiore»; 
      2) le parole: «di cui all'articolo 1 della  legge  19  novembre
1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica»; 
      3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite  dalle
seguenti: «con istituzioni formative straniere»; 
    d) al comma 3: 
      1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle
seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore»
e  le  parole  «dell'universita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istituzione»; 
      2) alla lettera e) la  parola:  «universitaria»  e'  sostituita
dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»; 
    e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti: 
      «4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso  di
validita', rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  in
quanto iscritto ad un corso di  istruzione  tecnica  superiore  o  di
formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore,  che
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per
un periodo massimo di trecentosessanta giorni,  senza  necessita'  di
visto e di permesso  di  soggiorno  per  proseguire  gli  studi  gia'
iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di
studi  ad  essi  connesso.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di
validita' provenga da uno Stato membro che non applica  integralmente
l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione  di
cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia  dell'autorizzazione  del
primo Stato membro  e  della  documentazione  relativa  al  programma
dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti  di
istruzione. 
      4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in  corso  di
validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non
beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente
misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia,  al
fine di svolgervi parte  degli  studi,  per  un  periodo  massimo  di
trecentosessanta giorni,  in  presenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso  di
soggiorno  con  la  documentazione,   proveniente   dalle   autorita'
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha  svolto  il  corso  di
studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e'
complementare al programma di studi gia' svolto.»; 
    f) al comma 5: 
      1) la  parola:  «universitari»  e'  sostituita  dalle  seguenti
parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»; 
      2) dopo le parole: «in  possesso  di  titolo  di  studio»  sono
inserite le seguenti: «di scuola secondaria»; 
      3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino  a  «per
asilo  umanitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «titolari  di
permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  per  lavoro  autonomo,
per motivi familiari, per  asilo,  per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari»; 
    g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'  rilasciato
dal  questore  un  permesso  di  soggiorno  per   studio   ai   sensi
dell'articolo 5, commi  3,  lettera  c)  e  8,  recante  la  dicitura
«studente». 
      5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui  all'articolo  5,
comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa  ingresso  nel
territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione  o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o
piu' istituti di istruzione superiore, il permesso  di  soggiorno  fa
riferimento a tali programmi o  accordi.  Lo  studente  titolare  del
permesso di soggiorno di cui al presente  comma  e'  riammesso  senza
formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  che  si  oppone  alla  mobilita'  dello
studente anche quando il permesso di soggiorno  di  cui  al  presente
comma e' scaduto o revocato. 
      5-quater. Il permesso di soggiorno di  cui  ai  commi  5-bis  e
5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia'
rilasciato, e' revocato nei seguenti casi: 
        a) se e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
        b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di  soggiorno  previste  dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per  i
quali ha ottenuto il permesso di  soggiorno  ai  sensi  del  presente
articolo. 
      5-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  4-bis,  4-ter  e
5-ter non si applicano agli stranieri: 
        a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per
motivi umanitari; 
        b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
        c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che
hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
        d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo
periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di
lavoro autonomo o subordinato; 
        e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
        f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in
qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
        g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione
anche se sospeso.». 
  6. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola:  «tirocinio»,  e'  eliminata  la
seguente parola: «professionale»; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera a) le parole:  «secondaria  superiore  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le  parole:
«formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi
di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) ammessi a frequentare: 
          1)   corsi   di   formazione   professionale   e   tirocini
extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; 
          2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di
istruzione tecnica superiore  e  formazione  superiore,  promossi  da
istituzioni di formazione superiore, istituti di  istruzione  tecnica
superiore,   istituzioni   scolastiche,    centri    di    formazione
professionale; periodi  di  pratica  professionale  nonche'  tirocini
previsti  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche;   tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito  di  programmi  comunitari  per
l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»; 
          3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero  degli  affari
esteri,  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal   Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere
le seguenti: «I programmi di scambio definiscono  le  responsabilita'
delle spese relative agli studi, in capo a terzi  oltre  all'alloggio
dell'alunno.»; 
    c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Per  i   tirocini   curriculari,   gli   istituti   di
insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti  di  paesi  terzi
sono    quelli    autorizzati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  a  erogare  corsi  di  formazione
tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti
tecnico  superiori.  I  tirocini  si  fondano  sulla  convenzione  di
formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente  ospitante  e
il  tirocinante  che  contiene  la  descrizione  del   programma   di
tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di  apprendimento,
la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di  inserimento  e
di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse  messe
a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per  le  spese  di
vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la  stipula  di
una polizza assicurativa per malattia. 
      1-ter.   Ai   tirocini    extracurriculari,    funzionali    al
completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
paese di origine e finalizzati ad acquisire  conoscenze,  pratica  ed
esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee  guida
di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. 
      1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1  e'  rilasciato  dal
questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi  dell'articolo
5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e  b),  ad  eccezione
degli  stranieri  ammessi  a  frequentare  tirocini  curriculari   ed
extracurriculari, la durata  del  permesso  di  soggiorno  e'  quella
prevista dall'articolo 5, comma 3,  lettera  c).  Per  gli  stranieri
ammessi a frequentare tirocini curriculari  ed  extracurriculari,  la
durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione
di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c)  e  d)
la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore  ad  un
anno o alla durata del programma di scambio o del progetto  educativo
se piu' breve. 
      1-quinquies. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
39, commi 5-ter e 5-quater.». 
  7. Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 39-bis.1  (Permesso  di  soggiorno  per  ricerca  lavoro  o
imprenditorialita' degli studenti). - 1. In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
che ha conseguito in Italia il dottorato o  il  master  universitario
ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica,  o  il  diploma
accademico di primo livello o di secondo  livello  o  il  diploma  di
tecnico superiore, alla scadenza del permesso  di  soggiorno  di  cui
agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a),  puo'  dichiarare  la
propria  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di   attivita'
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica  attiva  del
lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  e  richiedere  un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non  superiore
a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare  un'impresa
coerente con  il  percorso  formativo  completato.  In  presenza  dei
requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la
conversione in permesso di soggiorno per lavoro. 
    2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
1, lo straniero oltre alla documentazione relativa  al  possesso  dei
requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
34, comma 3, allega la documentazione relativa  al  conseguimento  di
uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione  relativa  al
conseguimento di uno dei titoli di cui  al  comma  1,  non  sia  gia'
disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1. 
    3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e'  rilasciato,
o se gia' rilasciato, e' revocato: 
      a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' stata ottenuta
in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; 
      b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non  soddisfa
piu' le condizioni  previste  dai  commi  1  e  2  nonche'  le  altre
condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente  testo
unico.».