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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  5-7-2018
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Art. 39-bis


( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
((...))
).

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione
((secondaria superiore,))
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore))
;
((
b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.
))
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati
((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca))
o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
((I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.))
((
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.
))