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DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (18G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 (in G.U. 24/07/2018, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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Testo in vigore dal: 25-7-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni per assicurare la continuita' di  misure  agevolative  a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  nei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  nel  contesto  di
interventi funzionali a superare la fase emergenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  e  sospensione  termini  in  relazione  ad   adempimenti   e
versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11: 
      1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e  10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati  dall'articolo
11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro  il  31  maggio
2018.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dai  commi  10  e  10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
interessi.»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «I  soggetti
diversi  da  quelli  indicati  dall'articolo   11,   comma   3,   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,))  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 60 rate mensili  di  pari  importo,  a  decorrere  dal  16
gennaio 2019 ((; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal  sostituto
d'imposta)).»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica  rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti  e  non  versati
nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la  cartella  e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo  anno
successivo a quello di scadenza dell'unica  rata  o  del  periodo  di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
si avvale  del  ravvedimento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; 
    ((a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso)); 
    b) al comma 13, terzo periodo, ((le parole: "entro il  31  maggio
2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019"  e))
le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di maggio 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino a un massimo di sessanta rate  mensili  di  pari  importo,  ((a
decorrere dal mese di  gennaio  2019;  su  richiesta  del  lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere  operata
anche dal sostituto d'imposta))». 
    ((b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro  il  30
giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  dicembre
2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018")). 
  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
1° gennaio 2019». 
  3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  il  pagamento  del  canone  di
abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,
e' sospeso fino al  31  dicembre  2020.  Il  versamento  delle  somme
oggetto di sospensione, ai sensi  del  precedente  periodo,  avviene,
senza applicazione di sanzioni  e  interessi,  ((in  unica  rata  o))
mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 1°  gennaio  2021.  L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata,
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti  e  non  versati
nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la  cartella  e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo  anno
successivo a quello di scadenza dell'unica  rata  o  del  periodo  di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
si avvale  del  ravvedimento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  4. La  ripresa  dei  versamenti  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153,  lettera
c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  effettuata  secondo  le
modalita' di cui al comma 3. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono disciplinate  le  modalita'  di  rimborso
delle somme gia' versate a  titolo  di  canone  di  abbonamento  alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.
246, convertito dalla legge  4  giugno  1938,  n.  880,  nel  periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore  della
presente disposizione. Con riguardo alle somme  rimborsate  ai  sensi
del primo periodo non sono dovuti interessi. 
  6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, le parole: «e' differita alla data del 31 maggio  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' differita alla  data  del  1º  gennaio
2019». 
  ((6-bis. Al comma  25  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Con i provvedimenti di  cui  al  precedente  periodo  sono  previste
esenzioni, fino alla data del  31  dicembre  2020,  in  favore  delle
utenze localizzate in una 'zona rossa'  istituita  mediante  apposita
ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  individuando
anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo". 
  6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal  24  agosto  2016  e  fino  a
dodici mesi successivi alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
possono derogare agli obblighi di cui al comma  1  dell'articolo  205
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine  di  stabilire
la percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  da
destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis,  lettera
c), del medesimo articolo 205, puo' stipulare un accordo di programma
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e la regione interessata. 
  6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  entro  il  limite
massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro  per  il  medesimo
anno  2019,  per  imprese  con  organico  superiore  a   400   unita'
lavorative,  ubicate  nei  comuni   di   cui   all'allegato   1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di
crisi industriale complessa, che  presentino  processi  di  riassetto
produttivo con connesse problematiche occupazionali,  previo  accordo
stipulato  in   sede   governativa,   e'   concesso   un   intervento
straordinario   di   integrazione   salariale,   con    causale    di
riorganizzazione aziendale, sino  al  limite  massimo  di  sei  mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale  e'  subordinato
all'erogazione da  parte  della  regione  interessata  di  misure  di
politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi)). 
  7. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di  58,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni
di euro per l'anno 2023. 
  8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  1,  commi  1,
lettere a) e b), 2, 3, 4, 5,  e  7,  complessivamente  pari  a  91,02
milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a  43,1  milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a ((27,02 milioni)) di  euro  per  l'anno  2018,  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro  per  l'anno
2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo  economico  per
euro  1  milione  per  l'anno  2018,  l'accantonamento  relativo   al
Ministero   interno   per   euro   1   milione   per   l'anno   2018,
l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'ambiente  per  euro  1
milione per  l'anno  2018,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e ((5
milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni  di  euro  per  l'anno
2020)); 
    d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a  ((3,9  milioni
di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro)) per l'anno 2023, mediante
le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1,
lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5. 
  ((8-bis. Ai maggiori oneri di cui al  comma  6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)). 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.