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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  9-5-2018

Art. 7

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».