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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 9-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica  della
disciplina del regime di  procedibilita'  per  taluni  reati,  e,  in
particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il  parere  nei
termini prescritti, ad eccezione  della  2ª  commissione  del  Senato
della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Minaccia 
 
  1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le  parole:  «e  si  procede  d'ufficio»  sono
soppresse; 
  b) dopo il secondo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si  procede
d'ufficio  se  la  minaccia  e'  fatta  in  uno  dei  modi   indicati
nell'articolo 339.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  16,
          lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno  2017,  n.  103
          (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale
          e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154: 
              «16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina
          del regime di  procedibilita'  per  taluni  reati  e  delle
          misure di sicurezza personali e per il riordino  di  alcuni
          settori del codice penale, secondo i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere la procedibilita' a querela per i  reati
          contro  la  persona  puniti  con  la  sola  pena   edittale
          pecuniaria o con la pena edittale detentiva  non  superiore
          nel massimo a quattro anni, sola, congiunta  o  alternativa
          alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui
          all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il
          patrimonio previsti dal codice penale, salva in  ogni  caso
          la  procedibilita'  d'ufficio  qualora  ricorra  una  delle
          seguenti condizioni: 
                  1) la persona offesa sia incapace per  eta'  o  per
          infermita'; 
              2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
          ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice
          penale; 
              3) nei reati contro il patrimonio,  il  danno  arrecato
          alla persona offesa sia di rilevante gravita'; 
                b) prevedere che, per i reati perseguibili a  querela
          ai sensi della lettera a), commessi  prima  della  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni emanate in  attuazione
          della medesima lettera a), il  termine  per  presentare  la
          querela decorre dalla predetta data, se la  persona  offesa
          ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato;
          prevedere che, se e' pendente il procedimento, il  pubblico
          ministero o il giudice informa la persona offesa dal  reato
          della facolta' di esercitare il diritto  di  querela  e  il
          termine decorre dal giorno in  cui  la  persona  offesa  e'
          stata informata; 
              (Omissis). 
              17. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  16  sono
          adottati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, su  proposta  del  Ministro  della  giustizia.  I
          relativi schemi sono trasmessi alle  Camere,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei  medesimi,  per  l'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari. I pareri sono  resi  nel  termine  di
          quarantacinque  giorni,   decorsi   i   quali   i   decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.  Qualora  tale
          termine venga a scadere nei trenta  giorni  antecedenti  la
          scadenza del termine di delega previsto  dal  comma  16,  o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          sessanta  giorni.   Il   Governo,   qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente  i
          testi alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi  entro  venti  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
          possono essere comunque emanati. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  612  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad  altri  un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno. 
              Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
          modi indicati nell'articolo 339.».