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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017, n. 238

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2018
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del  paesaggio
di seguito denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare
l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in  particolare,
l'articolo 13; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo  2
del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in  particolare,  la  Tabella  8,
allegata al predetto decreto, contenente  la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
n. 71 del 2013, concernente  termini  e  modalita'  di  trasferimento
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 13  maggio  2016,  recante  «Istituzione  dell'Istituto
centrale per l'archeologia»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 24 ottobre 2016, recante  «Riorganizzazione  temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis,
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  12  gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  nella  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le  attivita'
di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi
a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le  interazioni  con  le
amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare  le  azioni
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la
dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e' incrementata di un'unita'  dirigenziale  di  livello
generale», ed «entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le
medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»; 
  Rilevata la necessita' di dare attuazione al  citato  articolo  22,
comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 96 del 2017,  istituendo  una  apposita
Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale; 
  Tenuto conto che i citati decreti del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio  2017,
emanati in attuazione di specifiche disposizioni  legislative,  hanno
previsto la  cessazione  dell'efficacia  di  diverse  previsioni  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  agosto  2014,  n.  171,
rendendo cosi' opportuno, con interventi di  esclusivo  coordinamento
formale, recepire tali modifiche; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza  con
i contingenti di organico delle qualifiche  dirigenziali  di  livello
generale e di livello  non  generale,  rideterminati  con  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio  2013  e
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre
2013; 
  Ritenuto,   pertanto,   vista   la   natura   meramente   attuativa
dell'articolo 1 del presente decreto rispetto  alla  disposizione  di
cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017,  n.  96,  nonche'  il  carattere  ricognitivo  delle   restanti
disposizioni, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato; 
  Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  recante  modifiche  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nella riunione del 18 settembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto
2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Presso il Ministero e' istituita altresi' l'Unita'  per  la
sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale  di  livello
generale.»; 
    b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale).  -
1. L'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale,  ufficio
dirigenziale di livello generale,  nel  rispetto  degli  indirizzi  e
delle direttive del Segretario generale, ai sensi  dell'articolo  11,
comma 2, lettera f), assicura  il  coordinamento  e  l'attuazione  di
tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio  culturale
e  di  coordinamento  degli  interventi  conseguenti   ad   emergenze
nazionali ed internazionali, anche in  collaborazione  con  le  altre
amministrazioni competenti. 
  2.  Dipendono  funzionalmente  dall'Unita'  per  la  sicurezza  del
patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente  istituiti  in
attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300. 
  3.  L'attivazione  dell'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio
culturale  non  determina  la  creazione  di  un  nuovo   centro   di
responsabilita' amministrativa.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2004,  n.  45,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  da  2  a  10,
          della legge 24 giugno 2013, n. 71  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2013, n. 147: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              2. Al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
                "12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo". 
              3. In attuazione  del  comma  2,  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si
          provvede al trasferimento al Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo del personale  transitato
          nei ruoli della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  1,  commi
          19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
          2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del
          21 maggio 2013 presta  servizio  presso  l'Ufficio  per  le
          politiche del turismo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              4. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  provvede
          alla riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche
          in misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al  personale
          trasferiti. Il personale delle qualifiche non  dirigenziali
          trasferito  mantiene   il   trattamento   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto  al  momento   del   trasferimento.   Se   tale
          trattamento  risulta  piu'   elevato,   al   personale   e'
          corrisposto un assegno ad  personam,  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  trasferite  ai
          sensi dei commi da 2 a 8. 
              6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
          organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
          2. 
              7. Nelle more dell'adozione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 5,  il  Ministro
          dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  si
          avvale dell'Ufficio per  le  politiche  del  turismo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili  sul  bilancio
          autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          individuate ai sensi del comma 5, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              9. All'art. 16 della legge 27  febbraio  1967,  n.  48,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
              "Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  che  ne  e'  vice
          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri
          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione
          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della
          Conferenza stessa."; 
                b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di
          Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "un    Ministro    o    un
          Sottosegretario di Stato". 
              10. Dalle disposizioni di cui ai commi da  2  a  9  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela,  la
          valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  9  agosto  2013,   n.   186,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236: 
              «Art.   13   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare
          l'efficace  e  tempestivo  svolgimento  delle   valutazioni
          tecniche   nel   settore   della   cultura   e    per    la
          razionalizzazione  degli  organismi   collegiali   operanti
          presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo). - 1. Allo scopo di  assicurare  il  regolare,
          efficace  e  tempestivo  svolgimento  delle  attivita'   di
          valutazione tecnica previste dalla  normativa  vigente,  le
          disposizioni dell'art. 68, comma 2,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  non  si
          applicano  nei  confronti  degli  organismi  operanti   nei
          settori  della  tutela  e  della  valorizzazione  dei  beni
          culturali e  paesaggistici  e  delle  attivita'  culturali,
          nonche' nei  confronti  dei  nuclei  di  valutazione  degli
          investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui
          al  precedente   periodo   non   spetta   alcun   compenso,
          indennita', gettone di presenza o  rimborso  spese  per  la
          partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti
          organismi sono ricostituiti anche  ove  siano  cessati  per
          effetto delle disposizioni di  cui  al  primo  periodo.  In
          occasione  della  ricostituzione  o   del   primo   rinnovo
          successivo alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  gli  organismi  assumono
          nuovamente la durata prevista  dalle  disposizioni  che  ne
          prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento.  Il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          ridetermina,  con  proprio  decreto,  da   adottare   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  il   numero   dei
          componenti  degli  organismi  di  cui  al  presente  comma,
          assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento. 
              2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza  oneri
          a carico della finanza pubblica,  salvo  il  solo  rimborso
          delle  eventuali  spese  di  missione,  ove  previsto   nel
          rispetto delle limitazioni previste a legislazione  vigente
          per tali categorie di spese e  comunque  nei  limiti  degli
          stanziamenti di bilancio previsti  a  legislazione  vigente
          per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi
          collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. 
              2-bis.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          continua  ad   avvalersi   della   Commissione   permanente
          tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio  1905,
          n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di  cui
          al decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che  ha  il
          compito di esaminare i tipi delle nuove  monete  metalliche
          nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro
          ed i  relativi  conii  e  di  pronunziarsi  su  ogni  altro
          argomento affine  o  attinente  alla  monetazione.  Per  la
          partecipazione alla Commissione  sono  esclusi  compensi  e
          indennita' a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
          legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti  per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  31  agosto  2013,  n.   204,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  2013,  n.
          255: 
              «7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n.  228,  e'  differito  al  28  febbraio
          2014.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche
          del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
          economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla  legge
          7 agosto  2012,  n.  135),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 ottobre 2013 (Modifiche al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012  (Ordinamento  delle
          strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   13
          gennaio 2014, n. 9. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  (Disposizioni
          urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
          della cultura e il rilancio  del  turismo),  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.  125,   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 175. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
          uffici  della  diretta  collaborazione   del   Ministro   e
          dell'Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89),  in
          attuazione   dell'art.   22,   comma    7-quinquies,    del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25  novembre  2014,
          n. 274. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 23 gennaio  2016  (Riorganizzazione
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo ai sensi dell'art. 1, comma  327,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 12 gennaio 2017 (Adeguamento  delle
          soprintendenze speciali  agli  standard  internazionali  in
          materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art.
          1, comma 432, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e
          dell'art. 1, comma 327, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo  2017,
          n. 58. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma  7-quinquies,
          del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  24  aprile  2017,  n.  95,  supplemento
          ordinario, e convertito, con modificazioni, nella legge  21
          giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  giugno
          2017, n. 144, supplemento ordinario: 
              «Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla  cultura).
          - (Omissis). 
              7-quinquies. Al fine  di  accelerare  le  attivita'  di
          ricostruzione  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  sismici
          verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e  di  rafforzare
          le interazioni con le amministrazioni  locali  interessate,
          nonche' di potenziare le azioni di tutela e  valorizzazione
          del  patrimonio  culturale  della  nazione,  la   dotazione
          organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale  di
          livello generale. Conseguentemente, all'art. 54,  comma  1,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la  parola:
          "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "venticinque".
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e'  modificato,
          con le medesime modalita' di cui all'art. 16, comma 4,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  il
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a
          214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.
          171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  25  novembre
          2014, n. 274, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 12 (Uffici dirigenziali generali centrali). -  1.
          Il Ministero si articola, a livello centrale, nei  seguenti
          Uffici dirigenziali di livello generale: 
              a) Direzione generale "Educazione e ricerca"; 
              b)  Direzione  generale  "Archeologia,  belle  arti   e
          paesaggio" di cui all'art. 2 del decreto del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo  23  gennaio
          2016, e successive modificazioni; 
              c) (soppressa); 
              d)   Direzione   generale    "Arte    e    architettura
          contemporanee e periferie urbane"; 
              e) Direzione generale "Spettacolo"; 
              f) Direzione generale "Cinema"; 
              g) Direzione generale "Turismo"; 
              h) Direzione generale "Musei"; 
              i) Direzione generale "Archivi"; 
              l)   Direzione   generale   "Biblioteche   e   istituti
          culturali"; 
              m) Direzione generale "Organizzazione"; 
              n) Direzione generale "Bilancio". 
              1-bis.  Presso  il  Ministero  e'  istituita   altresi'
          l'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio
          dirigenziale di livello generale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 54,  comma  2-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis). 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».