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LEGGE 24 giugno 2013, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (13G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2013
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Testo in vigore dal:  26-6-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa»;
b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.
12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.
13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».
14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.
15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Zanonato, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Il decreto - legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff 2 marzo 1967, n. 55.
La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
Avvertenza:
Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.